In caso di sostituzione o revoca di misure cautelari per reati associativi stabili, è attenuato l’onere motivazionale del giudice sulla persistenza del pericolo cautelare?

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Cass. pen., sez. IV, 17/06/2026 (ud. 17/06/2026, dep. 12/08/2026), n. 30836 (Pres. Di Salvo, Rel. Branda)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per reati a struttura associativa stabile, ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione a un’associazione radicata e di riconosciuta operatività, gravi sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro respingeva un appello proposto avverso un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, a sua volta, aveva rigettato un’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, cui un indagato era stato sottoposto perché gravemente indiziato di partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico, nonché dei reati fine in materia di spaccio.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per reati a struttura associativa stabile, ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione a un’associazione radicata e di riconosciuta operatività, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche in presenza di una significativa distanza temporale tra l’applicazione della misura e l’istanza di sostituzione, posto che l’attualità delle esigenze è immanente a un reato di tale fisionomia e può essere esclusa solo a fronte di prove della recisione di ogni rapporto dell’accusato con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022).

I risvolti applicativi

In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari per reati associativi stabili, l’onere motivazionale del giudice sulla persistenza delle esigenze cautelari è attenuato, poiché l’attualità del pericolo è connaturata alla stabile operatività del sodalizio e può essere esclusa solo mediante la prova dell’effettiva e definitiva recisione dei rapporti dell’indagato con l’associazione, anche a fronte del decorso di un significativo lasso temporale dall’applicazione della misura.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 30836 Anno 2026

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI

Data Udienza: 17/06/2026

Data Deposito: 12/08/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R. A., nato a … il …,

avverso l’ordinanza del 27/01/2026 del Tribunale del riesame di Catanzaro.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Luigi Branda;

udito il Procuratore generale, il quale si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello proposto nell’interesse di R. A. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, in data 4 dicembre 2025, aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, cui l’appellante è sottoposto perché gravemente indiziato di partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico, capeggiato da V. F., nonché dei reati fine in materia di spaccio.

Il Collegio ha premesso di non rinvenire elementi nuovi idonei a scalfire il quadro cautelare sotteso all’ordinanza genetica. Ha ricordato che il decorso del tempo dalla commissione del reato sino all’adozione della misura non costituisce dato valutativo utile ai fini della revoca o della sostituzione, dovendo formare oggetto di apprezzamento ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. soltanto nel momento genetico, mentre analoga verifica non è imposta dall’art. 299 cod. proc. pen.

In proposito ha specificato che simile vaglio era stato già operato e cristallizzato in sede di riesame, con avallo della Corte di legittimità, sicché le doglianze sulla marginalità del ruolo associativo si risolvevano in un inammissibile tentativo di ottenerne una rivalutazione.

Il Tribunale, pur riconoscendo carattere di novità al tempo trascorso in vinculís e al comportamento del prevenuto, impegnato in un corso di agraria, ha nondimeno escluso che ~i consentissero una differente valutazione del quadro cautelare, rammentando come per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 operi la presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia carceraria, presunzione che, secondo l’orientamento consolidato, opera non solo nel momento genetico ma anche nelle successive vicende, sicché soltanto fatti nuovi rivelatori di un mutamento in melius del quadro indiziario possono condurre alla sostituzione.

In proposito, ha osservato che la frequentazione del corso, pur dando conto dell’avvio di un percorso di risocializzazione, non bastava a dimostrare la resipiscenza e un sicuro cambiamento di vita, necessario per ritenere attenuate le esigenze cautelari a fronte della particolare pericolosità emersa nel tempo dell’osservazione investigativa.

In tale prospettiva, il Tribunale ha valorizzato le modalità del fatto contestato, denotanti la pervicacia criminale del R., capace di rifornire non solo l’associazione ma anche altri soggetti, nonché gli strettissimi rapporti con il vertice del sodalizio, V. F..

Secondo quanto rimarcato dal Collegio, fino al momento dell’arresto, l’istante aveva continuato a delinquere, essendo stato trovato, all’atto dell’esecuzione della custodia, in possesso di quarantasei grammi di marijuana.

È stato altresì richiamato l’insegnamento per cui, in materia di narcotraffico, la prognosi di pericolosità va calibrata non soltanto sulla possibilità di reiterazione nel medesimo contesto associativo, ma anche sul pericolo del compimento di condotte espressive della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali propri dell’associazione di appartenenza.

Da tali rilievi il Tribunale ha tratto la conclusione che l’indubbia professionalità nel delinquere conducesse a una prognosi infausta, restando concreto e attuale il pericolo di reiterazione, fronteggiabile soltanto con la misura di massimo grado, della quale è stata affermata la persistente proporzionalità in rapporto alla tipologia del reato e ai limiti edittali.

2. R. A. affida il suo ricorso ai seguenti motivi.

2.1. Denuncia, con il primo, violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e manifesta carenza e illogicità della motivazione.

Sostiene che il provvedimento impugnato, pur riconoscendo formalmente natura di quid novi al tempo trascorso in detenzione e all’operosità del prevenuto, ne abbia vanificato la portata attraverso un percorso argomentativo apparente, eludendo il dovere di verificare in concreto la persistenza attuale delle esigenze cautelari.

Osserva che il giudice de libertate ha così abdicato alla funzione di valutare la situazione rebus sic stantibus, omettendo di ponderare l’incidenza dei fatti sopravvenuti sulla pericolosità odierna.

Rammenta che la legge 16 aprile 2015, n. 47 «ha introdotto nell’art. 274 cod. proc. pen. il requisito dell’attualità del pericolo, che impone una valutazione prognostica fondata non su automatismi o massime di esperienza, ma sull’analisi accurata della fattispecie concreta.

Lamenta che, a fronte di un compendio di fatti nuovi — oltre un anno di detenzione, cessazione delle condotte illecite da oltre quattro anni, disarticolazione del gruppo, documentato percorso di risocializzazione —, il collegio si sia limitato a rievocare la pervicacia criminale del ricorrente e i suoi rapporti con il vertice del sodalizio, in contrasto con il principio per cui la disciplina della modifica delle misure presuppone una costante verifica della perdurante legittimità del vincolo attraverso un aggiornato adeguamento dello status libertatis.

Deduce inoltre l’intima contraddittorietà della motivazione, che da un lato riconosce alla frequentazione del corso di agraria il pregio di dare conto dell’avvio di un percorso di risocializzazione e, dall’altro i lo reputa del tutto irrilevante ai fini dell’attenuazione delle esigenze cautelari.

Lamenta altresì violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e correlativo vizio di motivazione. Censura la decisione che, pur richiamando correttamente la natura relativa della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, ne ha fatto un’applicazione distorta che la rende, di fatto, assoluta.

Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 2010, che dichiarò l’illegittimità della presunzione assoluta perché impeditiva della valutazione di elementi specifici, riferiti al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.

Precisa che l’onere della difesa non è quello di dimostrare la cessazione di ogni esigenza cautelare, bensì di fornire elementi specifici idonei a far ritenere sufficiente una misura meno afflittiva, onere assolto attraverso l’allegazione della frequenza scolastica, del lungo periodo detentivo e della disgregazione del sodalizio.

Stigmatizza la circolarità della motivazione, là dove la presunzione si ritiene non superata per difetto di prova di un cambiamento radicale, e la prova del cambiamento si reputa non raggiunta perché la pericolosità passata, cristallizzata nella presunzione, viene assunta come ostativa a ogni diversa valutazione.

Qualifica come clausola di stile l’inciso relativo alla professionalità nel delinquere e alla propensione al crimine di settore, sganciato da ogni elemento concreto e attuale che suggerisca la possibilità, dopo oltre un anno di ininterrotta detenzione, di riallacciare contatti criminali, trattandosi di una prognosi fondata su un pericolo astratto e presunto.

Si duole, infine, della motivazione stereotipata con cui è stata liquidata la questione della proporzionalità, affermandosene la non viziatura in rapporto alla tipologia del reato, ai limiti edittali e alla valutazione del fatto concreto.

Rileva che la motivazione non tiene conto del principio per cui la proporzionalità deve essere valutata dinamicamente, anche in relazione al tempo di custodia già sofferto, dovendo un anno e più di detenzione preventiva, a fronte di un avviato percorso di revisione critica, imporre una riflessione più approfondita sulla perdurante adeguatezza della misura più afflittiva dell’ordinamento, la cui funzione non è quella di anticipare la pena.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha rinunciato alla trattazione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Le due censure, attinenti l’una alla violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. per omessa valutazione del tempo trascorso in vinculis e dell’operosità del prevenuto, l’altra alla violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per distorta applicazione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria, si prestano a una trattazione congiunta, muovendo entrambe dal medesimo presupposto e potendo essere disattese alla luce di un’unica linea esegetica.

2.1. Occorre prendere le mosse dalla natura del giudizio entro cui le doglianze si collocano.

La vicenda non investe la fase genetica della misura o il riesame dell’ordinanza applicativa, bensì l’appello avverso il rigetto di un’istanza di revoca o sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen., proposta su un quadro cautelare già vagliato e cristallizzato in sede di riesame e di legittimità.

Da tempo questa Corte ha affermato che, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il giudice non è chiamato a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare; e ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, omissis, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569).

Ne discende che il perimetro del sindacato devoluto al Tribunale era circoscritto alla verifica della consistenza dei fatti nuovi allegati (o anche preesistenti e non conosciuti o non valutati), non già a una rinnovata delibazione dell’intero materiale indiziario sotteso all’ordinanza genetica.

2.2. Entro tale prospettiva assume rilievo dirimente la corretta perimetrazione della nozione di tempo silente, attorno alla quale ruota il primo profilo di doglianza.

La giurisprudenza di legittimità distingue due segmenti temporali ontologicamente diversi: l’intervallo che separa la commissione del reato dall’applicazione della misura, da un lato, e quello che decorre dall’applicazione o dall’esecuzione della misura sino all’istanza de libertate, dall’altro.

Il primo deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza dispositiva della cautela, mentre analogo apprezzamento non è richiesto dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione, rispetto alle quali il lasso di tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 – 01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 -01).

Per tali ragioni, il tempo silente anteriore alla cautela non costituisce normalmente un dato spendibile in sede di revoca, laddove rileva la condotta serbata dal soggetto in costanza di restrizione, purché corredata da elementi sintomatici di un effettivo mutamento.

2.3. Sulla base di tali considerazioni si rivela non pertinente il richiamo, operato in ricorso mediante incorporazione dei passi ritenuti salienti, alla giurisprudenza che predica la necessità di una espressa considerazione del tempo trascorso dal fatto anche per i reati assistiti da presunzione.

Il ricorrente, in altri termini, quando richiama “la cessazione delle ritenute condotte illecite da oltre quattro anni”, trasferisce sul terreno della revoca un principio elaborato per la diversa sede dell’applicazione della misura.

Per altro verso, rispetto al periodo temporale effettivamente rilevante, quello cioè trascorso in vinculis, il provvedimento impugnato non si è affatto sottratto allo scrutinio richiesto, avendo espressamente considerato l’iscrizione al corso di agraria e la condotta carceraria quali quid novi, salvo ritenerli inidonei, per le ragioni appresso illustrate, a sovvertire la prognosi cautelare.

Al riguardo, occorre altresì tener conto del principio secondo cui, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per reati a struttura associativa stabile, ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione a un’associazione radicata e di riconosciuta operatività, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche in presenza di una significativa distanza temporale tra l’applicazione della misura e l’istanza di sostituzione, posto che l’attualità delle esigenze è immanente a un reato di tale fisionomia e può essere esclusa solo a fronte di prove della recisione di ogni rapporto dell’accusato con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284474 – 01).

2.4. Applicando le coordinate enunciate alla vicenda in esame, il provvedimento gravato si sottrae alle censure dedotte.

L’ordinanza non ha trasformato la presunzione relativa in presunzione assoluta, ma, dopo avere preso in considerazione gli elementi offerti dalla difesa, li ha motivatamente ritenuti inidonei a fondare un giudizio di affievolimento, valorizzando per converso indici di segno contrario di sicuro spessore, quali la pervicacia delle condotte di narcotraffico, la capacità di rifornire di ingenti quantità di stupefacente non solo l’associazione ma anche altri soggetti, gli strettissimi rapporti intrattenuti con il vertice del sodalizio e il rinvenimento di sostanza stupefacente all’atto dell’esecuzione della misura.

Le elevate capacità organizzative e il grado di inserimento del prevenuto nei circuiti del narcotraffico costituiscono, nel ragionamento del giudice di merito, elementi assorbenti anche rispetto all’eccezione difensiva fondata sull’asserita disgregazione dell’organismo associativo, la quale resta su un piano di mera allegazione, non sorretta da prove di un’effettiva e individuale dissociazione del ricorrente.

La motivazione, lungi dal risolversi in una clausola di stile, dà conto in modo non manifestamente illogico o contraddittorio delle ragioni per cui le dedotte circostanze sopravvenute non assumono carattere di decisività, ossia non sono in grado di orientare diversamente, allo stato, la prognosi cautelare, tanto sotto il profilo della consistenza dell’esigenza quanto sotto quello dell’individuazione della misura idonea a fronteggiarla.

2.5. Quanto, infine, al profilo della proporzionalità, la doglianza non si confronta con il rilievo che, in sede di revoca, il tempo di custodia già sofferto rileva nella disciplina dei termini di fase e massimi, e non integra, in difetto di novità sostanziali, un autonomo fattore di gradazione della cautela.

Ne consegue che l’invocato adeguamento dello status libertatis presuppone pur sempre l’emersione di un mutamento concreto del quadro, nella specie logicamente ritenuto insussistente.

Alla stregua delle considerazioni svolte, l’ordinanza impugnata risulta sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, avendo il giudice dell’appello cautelare correttamente delimitato l’oggetto del proprio scrutinio e dato conto, con argomentazione coerente, dell’insussistenza di fatti nuovi (o anche preesistenti ma non conosciuti, o comunque non valutati) idonei a incrinare il quadro cautelare.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 17/06/2026

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