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In caso di estinzione del reato, sono rilevabili in Cassazione i vizi di motivazione della sentenza?

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Cass. pen., sez. II, 19/04/2024 (ud. 19/04/2024, dep. 30/05/2024), n. 21619 (Pres. Beltrani, Rel. Cianfrocca)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in presenza di una causa di estinzione del reato, sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Chieti, riconoscendo l’imputato responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata e, con l’aumento per la continuazione “interna”, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato una provvisionale, immediatamente esecutiva pari ad euro 5.000, oltre alle spese processuali sostenute nel grado.

A sua volta, la Corte d’appello de L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificati taluni episodi in termini di truffa, rideterminava la pena in anni 2 e mesi 1 ed euro 900 di multa, condannando l’imputato a rifondere le spese della parte civile in grado di appello,

Ciò posto, avverso questa decisione i difensori di fiducia dell’accusato ricorrevano per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione alla intervenuta modifica, in senso peggiorativo, degli aumenti di pena per la continuazione e difetto di motivazione sul punto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato alla stregua dei seguenti orientamenti nomofilattici: 1) la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che, tuttavia, l’impugnazione sia stata tempestivamente proposta (cfr., Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004; conf., più recentemente, Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023; Sez. 4 – , n. 45594 del 11/11/2021; Sez. 3 -, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 08/03/2021, omissis; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014); 2) in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009; conf., Sez. 5, Sentenza n. 588 del 04/10/2013; cfr., con specifico riferimento alla ipotesi della intervenuta remissione della querela, Sez. 5, Sentenza n. 21201 del 26/02/2009).

I risvolti applicativi

In caso di estinzione del reato, i vizi di motivazione della sentenza impugnata non sono rilevabili in Cassazione, poiché il giudice del rinvio deve dichiarare subito la causa estintiva.

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