Cass. pen., sez. I, 18/03/2025 (ud. 18/03/2025, dep. 10/04/2025), n. 14184 (Pres. Siani, Rel. Centonze)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, sia sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava un reclamo proposto avverso un provvedimento con cui era stata respinta un’istanza di concessione della liberazione anticipata.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore del reclamante il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato in riferimento all’art. 54 legge 26 giugno 1975, n. 354 (T.U. stup.).
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell’accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza con l’ulteriore conseguenza che, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato» (Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007).
I risvolti applicativi
Quando occorre fare derivare effetti giuridici dalla cessazione della permanenza, anche in sede esecutiva, non basta fare il riferimento alla data della sentenza di primo grado, essendo necessario verificare se il giudice di merito abbia accertato, esplicitamente o implicitamente, la prosecuzione della condotta illecita oltre tale data e fino alla sentenza.
Di conseguenza, per concedere la liberazione anticipata, il giudice deve valutare, sulla base della motivazione della sentenza di condanna, le date effettive cui si riferiscono le condotte attribuite al condannato e quando queste si sono concluse.





