Cass. pen., sez. IV, 3/04/2025 (ud. 3/04/2025, dep. 15/04/2025), n. 14819 (Pres. Dovere, Rel. Pezzella)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è ammissibile il ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento per omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, condannava l’imputato in relazione al reato agli articoli 81 cpv cod. pen., 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e a quello di cui all’art. 337 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione all’omessa valutazione di cause proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.[2]” (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018).
I risvolti applicativi
È inammissibile il ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento per omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. atteso che, in tal caso, la Corte dichiara l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p..
[1]Ai sensi del quale: “1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”.
[2]Secondo cui: “Nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell’articolo 625-bis” cod. proc. pen..







