Cass. pen., sez. V, 7/03/2025 (ud. 7/03/2025, dep. 10/04/2025), n. 14204 (Pres. Pezzullo, Rel. Masini)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si consuma il delitto di diffamazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Caltanissetta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate e con la rideterminazione della pena, confermava la responsabilità dell’imputato, sancendo altresì la sua condanna alla rifusione delle spese di parte civile in relazione al delitto di cui agli artt. 81, 595 comma 3 cod. pen., con l’aggravante dell’utilizzo di un mezzo di pubblicità e con la recidiva specifica ed infraquinquennale.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice di prime cure.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in materia di locus commissi delicti del delitto di diffamazione, trattandosi di reato di evento, questo illecito penale si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi – almeno due – percepiscono la espressione ingiuriosa (sez. 5, 27/12/2000 n° 4741; sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008; cfr. anche sez. 1, ord. n. 1524 del 15/05/1979; sez. 5, n. 495 del 17/03/1969) e, più precisamente, al momento e nel luogo in cui un secondo soggetto – diverso, naturalmente, dal soggetto passivo del reato – ne apprenda i contenuti, fermo restando che, perché sussista diffamazione, la persona offesa non deve essere contestualmente presente, fisicamente o “virtualmente” in base alle moderne tecnologie, al momento della condotta dell’offensore e della ricezione della notizia da parte di almeno due altre persone; non rileva, dunque – e rimane integrato il reato di diffamazione – che il destinatario della propalazione lesiva della reputazione sia aliunde ed altrimenti giunto a conoscenza diretta della comunicazione in suo danno (sez. 3, n. 17563 del 23/03/2023).
I risvolti applicativi
In tema di diffamazione, trattandosi di un reato di evento, esso si realizza nel momento e nel luogo in cui almeno due terzi apprendono l’espressione offensiva, non essendo però richiesto che la persona offesa sia presente, fisicamente o virtualmente, al momento della comunicazione, così come non rileva nemmeno se costei venga comunque a conoscenza del fatto in altro modo.







