In appello, il giudice, che riforma il proscioglimento da giudizio abbreviato non integrato, è tenuto a rinnovare la prova dichiarativa non assunta?

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Cass. pen., sez. VI, 10/09/2026 (ud. 10/09/2026, dep. 24/09/2026), n. 34413 (Pres. De Amicis, Rel. Capozzi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di giudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria, sia tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dal Pubblico ministero avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata a seguito di rito abbreviato, in riforma della decisione, dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 385 cod. pen., condannandolo a pena di giustizia.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di giudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc, pen., non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen, e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, Di Martino e Molinari c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, in quanto l’opzione processuale dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all’oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova (Sez. 2, n. 175 del 04/12/2025).

I risvolti applicativi

In tema di giudizio di appello, il giudice, che riforma la decisione di proscioglimento emessa in primo grado all’esito di giudizio abbreviato non integrato probatoriamente, non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa non assunta, poiché la scelta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all’oralità e al contraddittorio nella formazione della prova.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 34413 Anno 2026

Presidente: DE AMICIS GAETANO

Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udienza: 10/09/2026

Data Deposito: 24/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

S. F., nato a … il …

avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza emessa in data 1 marzo 2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, a seguito di rito abbreviato, in riforma della decisione, ha dichiarato il predetto imputato responsabile del reato di cui all’art. 385 cod. pen., condannandolo a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo, violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per mancanza della citazione in giudizio dell’imputato per rendere esame, considerando il rilievo della prova dichiarativa proveniente dall’imputato, dato dalla prima decisione assolutoria e dall’opposta sua valutazione da parte della sentenza impugnata. L’obbligo di rinnovazione istruttoria, in caso di ribaltamento della decisione, non dipende dalla natura della prova dichiarativa, secondo quanto già espresso dalla sentenza EDU Maestri e come affermato da S.U. Dasgupta.

2.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per omessa rinnovazione istruttoria mediante audizione dell’imputato, stante la fondamentale rilevanza delle dichiarazioni di quest’ultimo rese il 12.1,2021, che si allegano al ricorso, ai fini della ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

2.3. Con il terzo motivo, mancanza di motivazione rafforzata, in relazione all’omesso confronto della sentenza impugnata con l’ulteriore argomentazione  della prima decisione per ritenere che il ricorrente non avesse, quale suo intendimento, voluto sottrarsi all’esecuzione della misura, considerando la condotta tenuta nel momento in cui veniva a conoscenza del controllo operato dalla polizia giudiziaria, consistita nel recarsi immediatamente presso la locale stazione per dare conto del proprio ritardo nell’abitazione. L’esame di tale circostanza avrebbe evitato il travisamento per omissione del Giudice del gravame — che nega la correlazione dell’assenza con ragioni di lavoro in costanza della

giornata domenicale – in quanto, con le dichiarazioni del 12.10.2021 in presenza del difensore, l’imputato aveva giustificato il proprio ritardo per l’esplicazione di proprie esigenze di vita, impedite dagli orari di lavoro e alle quali poteva provvedere solo di domenica.

2.4. Con il quarto motivo, violazione dell’art. 47-sexies O.P. e vizio della motivazione. Eccezione di legittimità costituzionale.

La sentenza impugnata non ha esaminato la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto contestato, rispetto al quale deve ritenersi estensibile la previsione di cui all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen, al caso del soggetto ammesso alla detenzione domiciliare ordinaria, altrimenti verificandosi una evidente diversità di trattamento tra situazioni simili – tenuto conto di quella di colui che è necessitato ad uscire per lavorare essendo in condizioni di assoluta indigenza o per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita – imponendosi l’incidente di costituzionalità. Parametrare la misura del ritardo nel rientro nell’abitazione per configurare il delitto ex art. 385 cod. pen. ai casi di autorizzazione per le specifiche condizioni previste dell’art. 284 cod. proc pen., impone l’estensione anche ai casi di soggetti ammessi alla misura alternativa delladetenzione domiciliare ordinaria.

2.5. Con il quinto motivo, violazione dell’art. 131-bis cod. pen., in relazione alla omessa considerazione dell’errore in cui era incorso il ricorrente nel comunicare alla polizia giudiziaria il fine pena, tenuto conto del provvedimento che lo indicava nella data del 1 settembre 2021, che smentisce il mendacio attribuito al ricorrente il cui fine pena era fissato nello stesso giorno dei fatti ma nel mese

successivo. Tale circostanza, in uno al ritardo di due ore rispetto a quello previsto per l’autorizzazione, fondava le condizioni previste dall’art. 131- bis cod. pen. 3.

In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.

2. Il primo e secondo motivo, in quanto sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati.

2.1. La sentenza impugnata ha riformato la precedente decisione assolutoria, fondata sulla insussistenza del dolo, ritenendo false le dichiarazioni rese dallo stesso imputato – poco dopo il duplice controllo negativo presso il suo domicilio, ove era agli arresti – presso la Stazione dei Carabinieri, circa la intervenuta sua scarcerazione per fine pena; né, secondo la sentenza, alcun errore potevano aver generato i provvedimenti autorizzativi a recarsi al lavoro e a soddisfare le primarie  esigenze di vita, poiché l’allontanamento si era verificato di domenica e in orario diverso da quelli consentiti.

2.2. Il novellato art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. prevede che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5».

Secondo orientamento condivisibile, in tema di giudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc, pen, non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen, e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, Di Martino e Molinari c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, in quanto l’opzione processuale dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all’oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova. (Sez. 2, n. 175 del 04/12/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289106 – 01); ancora, il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta in esito a giudizio abbreviato, in base al novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e in forza dei dettami della recente giurisprudenza della Corte EDU, non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa, neanche con riguardo all’audizione dell’imputato, limitata, secondo l’enunciato della Corte EDU Maestri c. Italia, al caso in cui la stessa sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese dal predetto nel corso delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, omissis, Rv. 286100 – 01).

Peraltro, la novella dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., ha recepito l’orientamento di legittimità secondo il quale, per riformare “in peius” una sentenza assolutoria emessa all’esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato – in base all’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia – a rinnovare l’istruzione dibattimentale solo qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria, ma non anche in relazione alle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini ed utilizzate ai fini del giudizio per effetto della scelta dell’imputato di accedere al rito speciale (Sez. 3, n. 38786 del 23/06/2015, U, Rv. 264793 – 01).

2.3. Alla stregua dei principi richiamati, non vi era, nel caso di specie, alcun obbligo di rinnovazione istruttoria, mediante l’esame dell’imputato, rispetto a dichiarazioni rese in fase ancora precedente alle indagini preliminari – ovvero all’atto della verifica degli arresti domiciliari imposti al ricorrente – o, comunque, nel loro ambito.

3. Il terzo motivo è genericamente proposto in fatto, rispetto alla rilevata infondatezza dell’assunto difensivo rispetto a entrambe le esigenze (lavoro ed esigenze primarie) poste a base delle autorizzazioni.

4. Il quarto motivo sollecita una questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, trattandosi di ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, in presenza di diversi presupposti del regime detentivo domiciliare ordinario e speciale.

5. Il quinto motivo è proposto per ragioni di fatto, anche reiterando la prospettiva del tutto infondata dell’errore incolpevole, che non possono trovare accesso in sede di legittimità.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/09/2026.

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