Cass. pen., sez. III, 13/05/2025 (ud. 13/05/2025, dep. 25/08/2025), n. 29663 (Pres. Sarno, Rel. Zunica)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il termine, che deve essere concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, può essere inferiore a quello di 48 ore.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Latina convalidava un provvedimento emesso con cui il Questore della medesima città aveva imposto ad una persona la prescrizione di non accedere, per tre anni, a una serie di locali pubblici ivi indicati, con l’obbligo di presentarsi, per un anno, presso la Questura di Latina il venerdì e il sabato, tra le ore 20 e le ore 21.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione degli art. 6 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. proc. pen., sotto il profilo della compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in relazione al termine che deve essere concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, tale termine non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il Pubblico Ministero deve richiedere la convalida di detto provvedimento innanzi al Giudice per le indagini preliminari (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013).
I risvolti applicativi
Il termine, per depositare memorie al GIP sulla convalida del provvedimento del Questore, non può essere inferiore alle 48 ore previste per la richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero.






