Il rilascio di saggio grafico può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti?

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Cass. pen., sez. V, 1/07/2026 (ud. 1/07/2026, dep. 16/09/2026), n. 33669 (Pres. Scarlini, Rel. Belmonte)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il rilascio di saggio grafico possa essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Napoli rigettava un riesame di un decreto di sequestro preventivo dei beni costituenti l’asse ereditario di un defunto (fratello dell’indagata) disposto in relazione al delitto di cui all’art. 491 co. 2, in relazione agli artt. 489, 475 co.1. e 482 cod. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’inutilizzabilità della consulenza tecnica grafologica, avente ad oggetto l’autenticità del testamento olografo pubblicato, che sarebbe stata assunta dal P.M. in violazione degli artt. 359, 364,369 bis e 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.., per l’omesso avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell’intervento dei difensori (Sez. 2, n. 16400 del 07/03/2013).

I risvolti applicativi

Il rilascio del saggio grafico non è equiparabile alle dichiarazioni autoindizianti ex art. 63 c.p.p.[1], con la conseguenza che è immune da nullità il provvedimento del giudice che ne disponga la raccolta per finalità peritali di comparazione, anche in assenza di preventivo avviso alle parti e di intervento dei difensori.

[1]Ai sensi del quale: “1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 33669

Anno 2026

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Relatore: BELMONTE MARIA TERESA

Data Udienza: 01/07/2026

Data Deposito: 16/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T. I. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 25/03/2026 del Tribunale di Napoli

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Udito l’avvocato G. C. E., che, nell’interesse della ricorrente, insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo dei beni costituenti l’asse ereditario del defunto C. T. (fratello della ricorrente) disposto in relazione al delitto di cui all’art. 491 co. 2, in relazione agli artt. 489, 475 co.1. e 482 cod. pen. contestato a T. I..

2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato G. C. E., è affiliato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Inutilizzabilità della consulenza tecnica grafologica, avente ad oggetto l’autenticità del testamento olografo pubblicato, che sarebbe stata assunta dal P.M. in violazione degli artt. 359, 364,369 bis e 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.., per l’omesso avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (essendo emersi alla data del rilascio del saggio grafico indizi di colpevolezza a seguito di denuncia di nipoti del decuius, figli del fratello premorto) e di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione. Si sostiene, altresì, che, data l’età avanzata del coniuge della ricorrente, avrebbe dovuto farsi ricorso alle forme dell’atto irripetibile.

2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati vizi della motivazione dell’ordinanza reiettiva del ricorso riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti, motivazione che si sostiene inesistente o apparente, tale da integrare la violazione di legge. Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe omesso il confronto critico con la consulenza di parte, e mancato di giustificare, in presenza di esiti di consulenza contrastanti, le ragioni della preferenza accreditata a quella del P.M., peraltro, affetta da errori grammaticali e vizi procedurali.

2.3. Con il terzo motivo, sono denunciati violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato delitto.

2.4. Con il quarto motivo, è attinta la parte dell’ordinanza impugnata relativa allo scrutinio del periculum in mora, della quale è denunciata la contraddittorietà della motivazione, sostenendosi che la possibilità per i denuncianti di trascrivere la domanda di accertamento del diritto di proprietà faccia venir meno la necessità di mantenere il vincolo su beni dei quali in ogni caso la ricorrente era nel possesso legittimo, in quanto certamente erede pro quota del defunto fratello.

3.Con memoria integrativa, il difensore della ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

2. Si discute del decreto di sequestro preventivo disposto dal Pubblico ministero nei confronti dell’odierna ricorrente, in relazione al delitto di uso di atto falso, in seguito alla denuncia-querela sporta dai nipoti del defunto T. Carlo i quali, alla stregua di un parere pro veritate di esperto grafologo rappresentavano che, a seguito del decesso del congiunto, avvenuto nell’agosto 2023, era stato pubblicato il 12 settembre 2023 un testamento olografo solo apparentemente redatto dal de cuiu, in data 10 agosto 2021, con il quale l’odierna ricorrente veniva nominata erede universale. Ne nasceva un procedimento penale a carico del coniuge della ricorrente (P. A.), nel cui ambito il P.M. conferiva incarico di consulenza a un esperto grafologo, il quale ha ritenuto il testamento apocrifo; seguiva la citazione diretta a giudizio del P. per il delitto di falsità materiale, e, in ragione della condotta della ricorrente – che, ciononostante, ha fatto uso e continuato a disporre dei beni ereditati di cui era entrata in possesso sulla base di un testamento di cui è in corso l’accertamento della genuinità intestandosi i beni immobili e compiendo condotte gestorie e di disposizione degli stessi, anche appropriandosi delle somme giacenti sul conto corrente del defunto fratello – veniva adottato il decreto di sequestro preventivo di cui oggi si discute.

2. Non è fondato il primo motivo di ricorso, che denuncia l’inutilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero, avente ad oggetto l’autenticità del testamento olografo pubblicato.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di prove, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, l’omesso avviso all’interessato della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non ne determina l’inutilizzabilità. (Sez. 2, n. 20751 del 09/05/2024, omissis, Rv. 286407 – 01, che richiama: n. 18 del 1974, Rv. 127683-01; n. 828 del 1973, Rv. 124794-01; n. 496 del 1968, Rv. 108573-01), essendosi osservato che il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell’intervento dei difensori” (Sez. 2, n. 16400 del 07/03/2013, omissis, Rv. 254886).

3. Sono invece fondati i motivi con i quali è denunciata violazione di legge sotto il profilo della mancanza di motivazione del fumus commissi delicti e, comunque, della sussistenza di gravi indizi del delitto contestato alla ricorrente.

3.1. In particolare, in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il “fumus commissi delicti“, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali. (Sez. 4 n.20341 del 03/04/2024, omissis, Rv. 286366); il “periculum in mora” deve presentare, cioè, i requisiti della concretezza ed attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l’utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 (dep. 2018), omissis, Rv. 272928).

3.2. Ora, nel caso di specie, l’elemento al quale il provvedimento impugnato ha accordato decisivo rilievo nell’accreditare la sussistenza del fumus commissi delicti è costituito dall’esito della consulenza grafologica svolta su incarico del Pubblico ministero nel parallelo procedimento a carico del coniuge della ricorrente.

3.3. E, però, a fronte di specifiche deduzioni tecniche contenute nella richiesta di riesame in merito alle conclusioni raggiunte dal consulente del Pubblico ministero, anche corredate dall’allegazione di altro elaborato tecnico predisposto dal consulente della difesa, l’ordinanza impugnata è del tutto priva del confronto critico necessario ad escludere il vizio denunciato di mancanza di motivazione.

3.4. Trattandosi di radicale omissione della motivazione sul punto, le ricadute di tale vizio argomentativo sull’apparato giustificativo del provvedimento con riguardo al tema del fumus commissi delicti sono tali da privarlo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, la cui assenza rende la motivazione mancante sul punto, o comunque solo apparente, come tale non idonea a consentire la comprensione dell’iter logico seguito dal Giudice nel dare rilievo alle conclusioni del consulente del P.M., e, quindi, nell’affermare la sussistenza di concreti elementi di riconducibilità del fatto all’odierna ricorrente.

3.5. Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevole espressione, ha da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, omissis, Rv. 239692 Conf. S.U., 29/05/2008 n. 25933, omissis, non massimata sul punto).

3.6. Nel rinnovato giudizio di merito, il Tribunale dovrà sanare la segnalata aporia motivazionale, argomentando in merito all’elemento potenzialmente decisivo nel senso della prevalenza accordata agli esiti della consulenza del Pubblico ministero.

3.7. Resta assorbito, ma non precluso all’esito del nuovo scrutinio, l’ulteriore motivo incentrato sul periculum in mora.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così è deciso, 01/07/2026

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