Cass. pen., sez. V, 6/11/2025 (ud. 6/11/2025, dep. 22/01/2026), n. 2670 (Pres. Miccoli, Rel. Masini)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il riconoscimento dell’indagato effettuato da operatori di polizia giudiziaria, mediante l’esame delle immagini riprese da telecamere di sicurezza, integri una prova atipica.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Brescia respingeva una richiesta di riesame, confermando la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, in sede di rinnovazione a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Treviso, ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di furto pluriaggravato ex artt. 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen., e di porto illegale d’arma ex art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, con l’aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen., commessi dall’indagato in concorso con altri.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva in Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge processuale poiché l’ordinanza impugnata sarebbe stata adottata in violazione degli artt. 192, comma 2, e 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il riconoscimento dell’indagato effettuato da operatori di polizia giudiziaria mediante l’esame delle immagini riprese da telecamere di sicurezza integra una prova atipica, sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi abbia direttamente proceduto, anche quando tale riconoscimento risulti documentato nella comunicazione di notizia di reato o in un’annotazione di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari (ex multis, Sez. 7, ord. n. 29313 del 14/07/2025; Sez. 5, n. 28132 del 14/05/2025; Sez. 3, n. 41229 del 28/06/2024; Sez. 5, n. 16132 del 09/01/2024; Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023).
I risvolti applicativi
Il riconoscimento dell’indagato da parte di operatori di polizia giudiziaria tramite immagini di videosorveglianza costituisce prova atipica, ammissibile anche tramite la testimonianza dell’operatore, indipendentemente dalla sua registrazione in comunicazioni di notizia di reato o annotazioni di PG nelle indagini preliminari.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2670 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MASINI TIZIANO
Data Udienza: 06/11/2025
Data Deposito: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B. S. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del Tribunale del riesame di Brescia
Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Brescia, con l’impugnata ordinanza, respingeva la richiesta di riesame avanzata da S. B., confermando la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo in sede di rinnovazione a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Treviso, ritenuti sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di furto pluriaggravato ex artt. 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen., e di porto illegale d’arma ex art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, con l’aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen., commessi in concorso con i coindagati.
2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale, assumendosi che il Collegio abbia erroneamente disatteso l’eccezione di nullità dell’ordinanza del G.I.P., sollevata dalla difesa in relazione alla mancata acquisizione agli atti del verbale di interrogatorio reso dal coindagato B. R. Secondo la prospettazione difensiva, tale atto costituirebbe un elemento nuovo, idoneo a determinare l’obbligo di rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia degli indagati da parte del nuovo G.I.P. procedente. Il Collegio del riesame ha tuttavia ritenuto che detta omissione non comporti nullità del provvedimento impugnato, sul rilievo che la rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia sarebbe necessaria soltanto in presenza di fatti nuovi, intesi come circostanze tali da incidere in modo significativo sull’episodio, rendendolo diverso o ulteriore rispetto a quello precedentemente valutato. Il ricorrente sostiene, per contro, che in materia di misure cautelari la modifica del quadro probatorio e processuale rileverebbe non solo al cospetto di fatti nuovi, ma anche in presenza di elementi nuovi, quali il verbale di interrogatorio del R., qualificabile come elemento sopravvenuto e asseritamente dirimente rispetto alla denunciata carenza indiziaria. Secondo tale prospettazione, detta fonte di prova, mai emersa in precedenza, sarebbe suscettibile di incidere in modo significativo sulla valutazione degli indizi, al punto da essere richiamata e valorizzata dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, fermo restando che lo stesso Collegio del riesame ha rilevato come il verbale non fosse confluito nel fascicolo del procedimento. Viene, inoltre, richiamata la giurisprudenza di legittimità che individua l’obbligo di rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia allorquando il nuovo provvedimento cautelare si fondi su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli posti a base del precedente. In tale prospettiva, poiché il verbale di interrogatorio del R. costituirebbe elemento nuovo rispetto al compendio indiziario già acquisito, l’interrogatorio di garanzia dell’indagato avrebbe dovuto essere rinnovato ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge processuale poiché l’ordinanza impugnata sarebbe stata adottata in violazione degli artt. 192, comma 2, e 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen., poiché il compendio indiziario valutato dal G.I.P. sarebbe costituito dal verbale di interrogatorio reso dal R. e dal riconoscimento fotografico compiuto da un non meglio specificato operatore di P.G., laddove il Tribunale avrebbe affermato che il verbale di interrogatorio “non può costituire oggetto di valutazione nella sede odierna”. La discrezionalità valutativa del Collegio del riesame si sarebbe dunque esercitata su un singolo indizio, per di più non grave, evidentemente insufficiente a conferire quella certezza del fatto da cui il Giudice dovrebbe trarre il convincimento.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1. Occorre premettere che, in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere apprezzati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità degli stessi, desumibile da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell’indagato, e non anche la loro precisione e concordanza (Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284262; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, omissis, Rv. 261963; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, omissis, Rv. 281019; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, omissis, Rv. 255928; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, omissis, Rv. 255053).
Tale orientamento interpretativo, cui il Collegio intende dare continuità, muove dal presupposto che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è sovrapponibile a quella richiesta per la formazione del giudizio di colpevolezza finale, sicché, ai fini dell’adozione della misura, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a sorreggere un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell’indagato per i reati contestati.
1.1. Coerentemente con tale impostazione, gli indizi non devono essere valutati secondo i criteri previsti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio di merito; e proprio per tale ragione l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non anche il comma 2, che, oltre alla gravità, esige la precisione e la concordanza degli indizi (Sez. 2, n. 8948/2022, dep. 2023, omissis, cit.; cfr. altresì Sez. 4, n. 16158/2021, omissis, cit.).
In tale cornice, qualora nel ricorso per cassazione sia denunciato un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta esclusivamente il compito di verificare, avuto riguardo alla natura propria del giudizio di legittimità e ai limiti che lo connotano, se il giudice di merito abbia adeguatamente esplicitato le ragioni poste a fondamento dell’affermazione – o dell’esclusione – della gravità del quadro indiziario e se la motivazione resa risulti congrua e coerente con i canoni della logica e con i principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, omissis, Rv. 255460; conf. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, omissis, Rv. 215828).
1.2. Ne consegue che il provvedimento del Tribunale del riesame non può essere utilmente censurato sollecitando una diversa ponderazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito ovvero prospettando una alternativa ricostruzione dei fatti (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, omissis, n.m.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, omissis, Rv. 269884).
In materia di provvedimenti de libertate, infatti, la Corte di cassazione non dispone di alcun potere di revisione del materiale fattuale o delle vicende storiche poste a base dell’ordinanza impugnata, dovendo il controllo di legittimità rimanere circoscritto all’esame intrinseco del provvedimento, al solo fine di verificare, da un lato, la correttezza delle ragioni giuridiche che lo sorreggono e, dall’altro, l’assenza di evidenti profili di illogicità, ossia la congruità del percorso argomentativo rispetto alla funzione giustificativa della decisione adottata (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, omissis; cfr. altresì Sez. 4, n. 14726 del 03/02/2011, D.R.; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, C.).
2. Delineato il perimetro di intervento del giudice di legittimità in tema di misure cautelari personali, i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono generici e comunque globalmente infondati, perché non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si pongono in contrasto con le regole processuali e l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, da tempo radicato in materia.
2.1. Per un verso, è opportuno rammentare che la sopraggiunta inefficacia della misura cautelare per omessa reiterazione dell’interrogatorio avrebbe dovuto essere fatta valere con l’istanza di revoca a mente dell’art. 306 cod. proc. pen., da proporsi al giudice che ha emesso l’ordinanza in rinnovazione ex art. 27 cod. proc. pen., e non direttamente con l’istanza di riesame avverso il provvedimento coercitivo genetico.
È principio risalente e più volte riaffermato che il procedimento di riesame è funzionalmente preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione della misura cautelare, non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza. Ne discende che non possono essere dedotte con tale mezzo d’impugnazione le sopravvenienze che comportino la perdita di efficacia della misura per mancanza o invalidità di adempimenti successivi.
Conseguentemente, esulano dall’oggetto del riesame le questioni inerenti alla mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., le quali — attenendo a vicende del tutto estranee all’ordinanza impugnata — integrano vizi processuali che non incidono sulla sua intrinseca legittimità, ma agiscono sul diverso piano della persistenza della misura, determinandone l’estinzione automatica da dichiararsi, in distinto procedimento, con l’ordinanza specificamente prevista dall’art. 306 cod. proc. pen., impugnabile con appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, omissis, Rv. 202015; conf. Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, omissis, Rv. 267851; v. anche massime conformi: n. 4776 del 1997, Rv. 208503; n. 1430 del 1999, Rv. 214243; n. 809 del 2000, Rv. 216065; n. 29654 del 2003, Rv. 226222; n. 22448 del 2009, Rv. 244008; n. 16386 del 2010, Rv. 246768; n. 12995 del 2016, Rv. 266294).
Alla luce dei principi richiamati, la doglianza proposta nel caso di specie si rivela, pertanto, inammissibile. Il ricorrente, infatti, deduce in sede di riesame la nullità dell’ordinanza genetica della misura in ragione della dedotta mancanza – o comunque invalidità – dell’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen., prospettando un vizio che non attiene ai presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare, bensì a una vicenda successiva alla sua emissione e incidente esclusivamente sulla persistenza della misura stessa.
Trattasi, dunque, di una questione che esula dall’ambito del procedimento di riesame, il quale – come si è detto- è circoscritto al controllo sulla legittimità genetica dell’ordinanza impugnata, e non consente di scrutinare profili attinenti alla perdita di efficacia della misura per effetto di adempimenti successivi asseritamente mancanti o viziati.
L’eventuale invalidità o tardività dell’interrogatorio di garanzia, ove ritenuta sussistente, non inciderebbe sull’intrinseca legittimità del provvedimento cautelare adottato, ma si risolverebbe in un vizio processuale idoneo a determinare l’estinzione automatica della misura, da far valere mediante l’attivazione dell’autonomo procedimento previsto dall’art. 306 cod. proc. pen., con ordinanza soggetta ad appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. Ne consegue che correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto non scrutinabile la censura proposta, trattandosi di deduzione che involge profili estranei all’oggetto del giudizio di riesame e che, pertanto, non è idonea a determinare la nullità dell’ordinanza cautelare impugnata.
2.2. Per altro verso, va rilevato che il Collegio del riesame non ha affatto fondato il proprio apprezzamento sul verbale di interrogatorio reso dal chiamante in correità R., avendo anzi calibrato l’analisi del compendio indiziario esclusivamente sugli elementi acquisiti in epoca anteriore al rilascio di tali dichiarazioni. Ne discende che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancata rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen. da parte del giudice per le indagini preliminari competente ex art. 27 cod. proc. pen., assumendo la sopravvenienza di un elemento di novità, si rivela fuori fuoco e privo di uno specifico interesse concreto, non avendo il provvedimento impugnato valorizzato, neppure implicitamente, il predetto atto.
L’ordinanza impugnata ha, inoltre, dato conto, con argomentazioni razionali, coerenti e certamente non manifestamente illogiche, dei dati indiziari idonei a sorreggere, nei limiti propri dello scrutinio de libertate, un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza a carico del ricorrente. In particolare, il Tribunale ha valorizzato l’ininterrotto monitoraggio GPS dell’autovettura … utilizzata dai correi per il trasferimento notturno sul luogo del furto, ove i quattro soggetti, travisati, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza nel corso dell’azione delittuosa; nonché la successiva fase della fuga, con partenza immediata dal Comune di …, in prossimità del sito dell’assalto alla Banca …, e con sosta a … e definitivo ricovero del veicolo in un box di …. In tale luogo, le immagini delle telecamere installate hanno consentito di osservare chiaramente i soggetti, ormai privatisi dei passamontagna, e di procedere alla loro identificazione.
Né può ritenersi privo di rilievo il rinvenimento, all’interno dell’autovettura collocata nel garage di …, di oggetti riconducibili all’azione illecita, come puntualmente accertato dalla polizia giudiziaria. Quanto all’identificazione del prevenuto, l’ordinanza ha valorizzato, con passaggio lineare e non censurabile, il riconoscimento operato dagli investigatori sulla base del raffronto tra le immagini nitide estratte dai filmati di videosorveglianza e il cartellino foto-segnaletico.
Come correttamente richiamato in motivazione, il riconoscimento dell’indagato effettuato da operatori di polizia giudiziaria mediante l’esame delle immagini riprese da telecamere di sicurezza integra una prova atipica, sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi abbia direttamente proceduto, anche quando tale riconoscimento risulti documentato nella comunicazione di notizia di reato o in un’annotazione di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari (ex multis, Sez. 7, ord. n. 29313 del 14/07/2025, omissis, n.m.; Sez. 5, n. 28132 del 14/05/2025, omissis, n.m.; Sez. 3, n. 41229 del 28/06/2024, omissis, n.m.; Sez. 5, n. 16132 del 09/01/2024, omissis, n.m.; Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, omissis, Rv. 285160). Alla luce dei principi ermeneutici sopra richiamati, una volta che l’affidabilità di tale riconoscimento sia stata oggetto di un apprezzamento ragionevole da parte dei giudici dello scrutinio incidentale — e in assenza di elementi oggettivamente confliggenti — essa non è suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito. Ne consegue che anche sotto tale profilo la censura formulata dal ricorrente si arresta sul piano dell’inammissibilità, risolvendosi in una mera nota di dissenso rispetto al percorso inferenziale seguito dal Tribunale e tendendo, nel suo complesso, a sollecitare una rivalutazione del materiale indiziario secondo parametri alternativi, operazione non consentita in questa sede (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, omissis, Rv. 276976).
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
4. Va dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 06/11/2025







