Cass. pen., sez. I, 21/01/2026 (ud. 21/01/2026, dep. 5/03/2026), n. 8740 (Pres. De Marzo, Rel. Mattei)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la sopravvenienza di un cumulo possa incidere sulla valutazione della continuazione già esclusa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Gip del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo quale la «sopravvenienza di un provvedimento di cumulo ancorché comprensivo, in parte, degli stessi reati per cui il giudice dell’esecuzione abbia già negato l’esistenza del vincolo della continuazione, costituisce (…) un nuovo elemento che impone, nel caso di rinnovata richiesta di applicazione della continuazione, la valutazione dell’eventuale nesso ideativo e volitivo esistente tra tutti i fatti confluiti nel cumulo, ivi inclusi quelli già ritenuti non legati tra loro e, tuttavia, da riconsiderare in relazione ai fatti ulteriori indicati nel provvedimento di cui all’art. 663 c.p.p., e all’eventuale incidenza unificante di quest’ultimi anche su quelli già precedentemente valutati» (Sez. 1, n. 7333 del 09/11/2012).
I risvolti applicativi
La sopravvenienza di un provvedimento di cumulo, anche parzialmente coincidente con reati già esclusi dalla continuazione, costituisce nuovo elemento che obbliga il giudice a riconsiderare il nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti, inclusi quelli precedentemente ritenuti scollegati, alla luce dei reati ulteriori indicati ex art. 663 c.p.p..





