Il mandato di arresto europeo richiede che la norma “straniera” trovi l’esatto corrispondente in quella italiana per soddisfare la doppia punibilità?

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Cass. pen., sez. VI, 16/09/2026 (ud. 16/09/2026, dep. 17/09/2026), n. 33705 (Pres. Di Stefano, Rel. Benedetti)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità sia necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano disponeva la consegna di un cittadino straniero alla richiedente Autorità giudiziaria dell’Austria in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge per insussistenza delle condizioni edittali minime e per violazione del principio di proporzionalità.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012; vedi, inoltre, Sez. 6, n. 11598 del 2007, Sez. 6, n. 4538 del 2012).

I risvolti applicativi

In tema di mandato di arresto europeo, la doppia punibilità (art. 7, comma 1, l. n. 69/2005[1]) non richiede l’esatta corrispondenza astratta tra la norma incriminatrice straniera e quella italiana, essendo sufficiente che il fatto concreto sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a prescindere da diversità di titolo, trattamento sanzionatorio ed elementi costitutivi.

[1]Ai sensi del quale: “L’Italia da’ esecuzione al mandato d’arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 33705 Anno 2026

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA

Data Udienza: 16/09/2026

Data Deposito: 17/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. S., nato in … il …

avverso la sentenza del 26/08/2026 della Corte di appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Cristina Marzagalli che chiede il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. G. D., in sostituzione dell’Avv. G. M., che conclude riportandosi ai motivi e chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di M. S. alla richiedente Autorità giudiziaria dell’Austria in esecuzione del mandato di arresto europeo, a fini processuali, emesso il 12/08/2026 dalla Procura della Repubblica di Graz per il reato di furto aggravato in domicilio, commesso nell’ambito di un’associazione a delinquere costituita da cittadini georgiani per perpetrare furti nelle abitazioni sul territorio austriaco.

2. La difesa del ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge per insussistenza delle condizioni edittali minime e per violazione del principio di proporzionalità: la sentenza della Corte d’Appello di Milano incorre in un’erronea applicazione dell’art. 7 della L. n. 69/2005 (e del corrispondente art. 2 della Decisione Quadro 2002/584/GAT), in quanto ha ritenuto integrato il requisito del limite edittale minimo (pena edittale massima non inferiore a 12 mesi di reclusione per la consegna d’azione) limitandosi a recepire pedissequamente l’inquadramento normativo globale operato dal A.G. austriaca ex art. 130 co. 3 StGB (punito con la reclusione da 1 a 10 anni); il vaglio sulla sussistenza delle condizioni di punibilità e dei limiti edittali deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla condotta specifica ascritta al singolo soggetto, non già alla cornice formalmente applicabile ad ipotesi associativa o plurisoggettiva riferito a terzi soggetti; al M. viene contestato unicamente l’episodio di furto al n. 20 della rubrica (commesso a … il …), avente ad oggetto la presunta sottrazione di un valore di circa 700.00 euro, pretermettendo la circostanza che la stessa Autorità richiedente, nella propria scheda analitica posta a compendio del m.a.e., ha espressamente circoscritto e vincolato le disposizioni incriminatrici concretamente applicabili al M. unicamente ed esclusivamente agli articoli 127, 15 e 5 StGB, fattispecie punita dall’ordinamento austriaco con la pena alternativa della reclusione fino a 6 mesi ovvero con la pena pecuniaria: una cornice sanzionatoria che risulta al di sotto della soglia minima dei dodici mesi di reclusione prescritta dall’art. 7, comma 1, L. 69/2005 (e dall’art. 2, par. 1, Decisione Quadro 2002/584/GAI) quale conditio sine qua non inderogabile per l’esecuzione del mandato di arresto europeo.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 6 e 17 della Legge 22 aprile 2005, n. 69 e all’art. 8, par. 1, lett. e) della Decisione Quadro 2002/584/GAI per indeterminatezza della condotta e difetto di motivazione sul contributo concorsuale.

La Corte di appello si è limitata ad affermare la sufficienza di quanto affermato dalla A.G. austriaca, senza ricostruire in maniera più puntuale i fatti addebitati al ricorrente, che non è stato nemmeno correttamente identificato, in quanto ci si è limitati ad affermare la coincidenza dei dati anagrafici formali.

2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.) in relazione all’art. 6, comma 1, lett. f) della Legge 22 aprile 2005, n. 69 e all’art. 8, par. 1, lett. f) della Decisione Quadro 2002/584/GAI per mancata indicazione degli articoli di legge austriaci applicabili e omessa traduzione degli stessi.

La sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano deve essere annullata per non aver rilevato il grave difetto strutturale del m.a.e. consistente nella mancata specificazione e nella mancata traduzione del testo delle disposizioni di legge dello Staro richiedente applicabili al fatto ascritto.

Nel caso di specie, si riscontra la totale assenza dell’indicazione analitica e della relativa traduzione degli articoli di legge della Repubblica d’Austria riferibili al fatto-reato oggetto di contestazione concorsuale e si impedisce di fatto il controllo accurato della cornice legislativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito il principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, Rv. 252723; vedi, inoltre, Sez. 6, n. 11598 del 2007, Rv. 235947, Sez. 6, n. 4538 del 2012, Rv. 251790).

Ai fini della consegna allo Stato membro emittente, dunque, è sufficiente che il fatto oggetto del mandato di arresto europeo in esame (il furto) sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti. Deve essere esclusa ogni rilevanza dell’eventuale eterogeneità delle disposizioni inerenti alle circostanze aggravanti nelle rispettive legislazioni nazionali, esulando l’apprezzamento in ordine agli

elementi circostanziali dall’ambito delle valutazioni richieste ai fini della sussistenza del requisito della doppia punibilità, il cui rilievo deve ritenersi condizionato, secondo il chiaro disposto dell’art. 7, commi primo e terzo, della legge n. 69 del 2005, alla mera previsione come reato, nell’ordinamento interno, di un «fatto» che lo Stato membro di emissione punisca con una sanzione privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.

Il reato in base al quale l’A.G. austriaca ha chiesto la consegna del ricorrente non è, come affermato dalla difesa, quello di cui ai soli art. 127, 15 e 5 StGB – furto con scasso-, ma prevede anche la contestazione dell’art. 130 co. 3 StGB – fattispecie di furto aggravata: il furto professionale (o in associazione a delinquere) con scasso in abitazione o con armi, punito con la reclusione da 1 a 10 anni- con limiti edittali superiori alle soglie ostative previste dall’art. 7, commi 3 per il mandato di arresto processuale.

3. In relazione al secondo motivo di ricorso, va precisato che la prescrizione di cui all’art. 6, lett. f), legge n. 69 del 2005, relativa all’indicazione della pena minima e massima prevista per il reato oggetto di un mandato d’arresto c.d. “processuale”, non configura una condizione ostativa alla consegna: i successivi artt. 18 e 18-bis, infatti, non contemplano l’omissione di tale indicazione tra i casi di rifiuto della consegna, da essi previsti in via tassativa, potendo tale carenza dar luogo alla richiesta di ulteriori informazioni (in questo senso, già Sez. 6, n. 9202 del 28/2/2007, omissis, non mass. sul punto).

Detta prescrizione, piuttosto, è funzionale esclusivamente alla verifica dei requisiti legali per l’esecuzione del mandato, in tema di misura della pena (artt. 7, comma 3, e 8, comma 1, legge n. 69 del 2005; art. 2, comma 2, decisione quadro 2002/584/GAI), e comunque di rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali, imposto dall’art. 2 della stessa legge n. 69.

Nella misura in cui, dunque, dall’assenza delle informazioni richieste dall’art. 6, legge n. 69, cit., non derivi alcun pregiudizio per le garanzie difensive del consegnando, l’esecuzione del mandato non può essere rifiutata dallo Stato richiesto, nel rispetto dei princìpi della leale collaborazione e della reciproca fiducia tra gli Stati membri dell’Unione (Sez. 6, n. 22829 del 04/06/2024, omissis, Rv. 286569 – 01).

Le indicazioni che il mandato d’arresto deve contenere (secondo la previsione dell’art. 8 della decisione quadro del Consiglio U.E. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ripresa pressoché tal quale nel diritto interno dall’art. 6, legge n. 69 del 2005), tra le quali – per quanto d’interesse nello specifico – vi sono le “circostanze della commissione del reato” ed il “grado di partecipazione del ricercato”, sono volte a fornire le informazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziarie dell’esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d’arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (in questi esatti termini, CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59).

Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il grado di partecipazione del ricercato, dev’essere soltanto tale da permettere, allo Stato richiesto della consegna, di eseguire i controlli demandatigli dalla legge (vds. artt. 1, comma 3, 2, 7, 18 e 18-bis, legge n. 69 del 2005).

Tra questi, però, a seguito del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, è venuto meno quello sulla sussistenza di un compendio indiziario ritenuto dall’autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso calla persona di cui si chiede la consegna, come deducibile dall’abrogazione dell’art. 6, comma 4, della stessa legge n. 69, che imponeva all’autorità emittente il mandato di allegare una relazione sui fatti con l’indicazione delle fonti di prova; ma, ancor più, dall’eliminazione dal testo del successivo art. 17, sempre per mano della novella del 2021, del riferimento ai “gravi indizi di colpevolezza” quale presupposto per l’esecuzione di un mandato d’arresto processuale, con la conseguenza che, secondo le legge oggi in vigore, la mancata indicazione di essi nel mandato non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna (così, tra altre, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, omissis, Rv. 282118).

Nel caso in esame l’autorità della Repubblica d’Austria ha formulato una chiara imputazione nei riguardi del ricorrente, accusato di essersi introdotto con effrazione, in data 15/05/2006, nel periodo completo tra le 07:30 e le 18:30, agendo consapevolmente e volontariamente di comune accordo con altri coimputati, nell’abitazione della parte offesa, forzando la porta della terrazza, e di avere sottratto denaro contante per un importo di euro 500,00 nonché diverse monete per un valore complessivo di euro 200,00.

L’aspetto relativo all’erronea identificazione dell’imputato, citato nel secondo motivo, è del tutto generico e non tiene conto della espressa motivazione sul punto offerta dalla Corte di appello, che non è stata criticamente posta in discussione.

4. Infine, non si rileva la dedotta mancata specificazione e traduzione del testo delle disposizioni di legge dello Staro richiedente applicabili al fatto ascritto; dal provvedimento m.a.e. acquisito, risulta infatti che a pagina 10 ed 11 sono elencati gli articoli di legge citati nel corpo del mandato di arresto, corredati di relativa traduzione in italiano, mentre non vi è obbligo di traduzione nella lingua del ricorrente.

5. Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 16/09/2026

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