Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Cassazione anche in caso di successivo mutamento giurisprudenziale?

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Cass. pen., sez. VI, 17/07/2026 (ud. 17/07/2026, dep. 19/08/2026), n. 31578 (Pres. Giordano, Rel. D’Arcangelo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa sia assoluto e inderogabile, anche qualora sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Se il Tribunale di Salerno dichiarava l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, riqualificato ai sensi del quarto comma dell’art. 648 cod. pen. per la sua particolare tenuità, applicata la continuazione e le attenuanti generiche, lo condannava alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo al contempo la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, la Corte territoriale, dal canto suo, confermava la pronuncia di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

Orbene, se, a seguito di ricorso per Cassazione, i giudici di piazza Cavour annullavano la pronuncia impugnata, limitatamente alla sanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Napoli, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità, a sua volta, la Corte territoriale partenopea, decidendo in sede di rinvio, rigettava l’appello proposto, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, nonché condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese processuali.

Ciò posto, avverso codesta quest’ultima decisione ricorreva per Cassazione la difesa la quale, con un unico motivo, deduceva l’inosservanza dell’art. 56-quater della l. 24 novembre 1991, n. 689 e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è, infatti, assoluto e inderogabile, anche se sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994).

I risvolti applicativi

L’obbligo del giudice di rinvio di conformarsi alle statuizioni di diritto della Cassazione è assoluto e inderogabile, anche in caso di successivo mutamento giurisprudenziale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 31578 Anno 2026

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA

Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

Data Udienza: 17/07/2026

Data Deposito: 19/08/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

D. P. M., nato in … il …

avverso la sentenza emessa in data 13/03/2026 dalla Corte di appello di Napoli

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Fabrizio D’Arcangelo;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni dell’avvocato F. A., sostituito dell’avvocato V. V., difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno ha tratto a giudizio P. M. D. per rispondere dei reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e di detenzione per la vendita di accessori di abbigliamento (138 borse e 22 portafogli) con marchi e segni distintivi, nazionali ed esteri, contraffatti (art. 474, secondo

comma, cod. pen.), commessi a Salerno il 16 agosto 2017.

2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza emessa in data 26 gennaio 2024, ha dichiarato l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, riqualificato ai sensi del quarto comma dell’art. 648 cod. pen. per la sua particolare tenuità, applicata la continuazione e le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale ha, altresì, disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

3. La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 1 ottobre 2024, ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

4. La Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 10969 del 22 gennaio 2025, ha annullato la pronuncia impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità.

5. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l’appello proposto da P. M. D. e ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 26 gennaio 2024, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese processuali.

6. L’avvocato V. V. ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo con unico motivo, l’inosservanza dell’art. 56-quater della l. 24 novembre 1991, n. 689 e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria.

La Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, avrebbe, infatti, omesso di considerare la riqualificazione del delitto contestato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e il comportamento processuale tenuto dall’imputato, che si è mostrato collaborativo all’atto del controllo di polizia e non si è sottratto all’interrogatorio.

Questi elementi sono stati pretermessi dalla Corte di appello, che ha considerato grave la condotta accertata solo in ragione del numero dei capi sequestrati e ha ritenuto «negativa» la personalità del ricorrente solo per due precedenti risalenti nel tempo.

Anche con riferimento alla valutazione della personalità del ricorrente, i giudici di appello si sono limitati alla considerazione della stessa all’atto della commissione dei reati e non già nell’attualità, omettendo la valutazione del cd. tempo silente.

L’apprezzamento di questi elementi avrebbe dovuto indurre la Corte di appello ad una determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva inferiore a quello indicato nella sentenza impugnata.

L’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato, peraltro, non è incompatibile con i limiti di reddito stabiliti dalla legge per accedere alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e con la possibilità di far fronte al pagamento della sanzione, eventualmente anche in forma rateale.

7. Con istanza depositata in data 12 giugno 2026 l’avvocato V. ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo proposto è infondato.

2. Il difensore, proponendo un unico motivo, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 56-quater della l. 24 novembre 1991, n. 689 e il vizio di motivazione sul punto.

3. La prima censura, relativa alla violazione di legge, è infondata.

3.1. La Seconda Sezione della Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, ha ritenuto che erroneamente la Corte di appello di Napoli ha negato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., rilevando che il ricorrente «non sarebbe in grado di pagare la pena pecuniaria oggetto di eventuale sostituzione», in quanto «vive vendendo merce contraffatta ed è ammesso al patrocinio a spese dello Stato».

Secondo la sentenza rescindente, «la Corte di appello per valutare l’eventuale indisponibilità reddituale dell’imputato avrebbe dovuto prima evidenziare, alla luce della personalità dell’imputato e della gravità della condotta posta in essere, un potenziale indice di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria (nell’ambito della forbice edittale di legge) e poi valutare se le condizioni personali e reddituali dell’imputato fossero incompatibili con la possibilità di adempimento della pena sostitutiva».

La Corte di appello, infatti, «non tiene conto che, alla luce del vigente disposto dell’art. 56-quater l. n. 689/81, il valore giornaliero di conversione prevede un range che va da un minimo di 5 euro ad un massimo di 2.500 euro, situazione che quindi potrebbe, in astratto, essere compatibile con le indicate

condizioni patrimoniali dell’indagato».

La Corte di appello di Napoli, nella sentenza impugnata, non ha, dunque, violato il disposto dell’art. 56-quater della l. 24 novembre 1991, n. 689, che delinea i criteri per stabilire l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, ma ha dato corretta applicazione al principio di diritto enunciato dalla sentenza

rescindente, in quanto ha seguito proprio il procedimento decisorio indicato nella stessa.

3.2. Inammissibile è la seconda censura, relativa al vizio di motivazione sul punto, in quanto si risolve nella sollecitazione ad una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, omissis, Rv. 207944).

I giudici di appello, conformemente al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, hanno, infatti, dapprima determinato il tasso giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva in 250 euro, in ragione della gravità della condotta accertata, dimostrata dal numero dei beni contraffatti rinvenuti nella disponibilità del ricorrente e dalla sua personalità criminale, desunta dai due precedenti penali per reati omogenei riportati dall’imputato.

Di seguito, la Corte di appello ha negato la conversione della pena detentiva irrogata in pena pecuniaria, in quanto ha ritento le condizioni patrimoniali dell’imputato inidonee a consentire di adempiere regolarmente all’ammontare complessivo della pena pecuniaria convertita di euro 60.000,00 (pari al tasso giornaliero di 250 euro, moltiplicato per i giorni di pena detentiva irrogata).

L’imputato, infatti, è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e trae il proprio sostentamento dalla vendita illecita di merce contraffatta.

La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto ulteriormente ostative alla conversione della pena, alla luce dei criteri enunciati dall’art. 133 cod. pen., l’elevata offensività della condotta e la personalità criminale del ricorrente, desunta anche dai propri precedenti penali.

Queste valutazioni sono state argomentate in modo non contraddittorio, né manifestamente illogico e, dunque, si sottraggono al sindacato di legittimità.

3.3. Nessun rilievo può, da ultimo, assumere la circostanza che i principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente non sono in linea con quanto statuito dalle Sezioni unite nella recente pronuncia, non ancora depositata, del 25 giugno 2026, come risulta dall’informazione provvisoria n. 9 del 2026.

Con questa pronuncia, infatti, le Sezioni unite di questa Corte hanno escluso «che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice quando lo stesso, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell’imputato».

L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è, infatti, assoluto e inderogabile, anche se sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, omissis, Rv. 196893 – 01).

Nel giudizio di rinvio sussiste, dunque, l’obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie (ex plurimis: Sez. 6, n. 32382 del 01/10/2025, omissis, Rv. 288768 – 01; Sez. 6, 14433 del 14/01/2020, omissis, Rv. 278848 – 01).

4. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2026.

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