Il giudice d’appello, accogliendo il patteggiamento, deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sull’assenza delle aggravanti?

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Cass. pen., sez. II, 18/03/2026 (ud. 18/03/2026, dep. 20/03/2026), n. 10643 (Pres. Pellegrino, Rel. Pellegrino)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di patteggiamento, debba motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. o sull’insussistenza delle circostanze aggravanti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena nei confronti dell’imputato nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 2.666 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629, comma 2, 416-bis. 1 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex 129 cod. proc. pen.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018).

I risvolti applicativi

Nel giudizio d’appello definito ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado, a fronte della rinuncia ai motivi di impugnazione da parte dell’imputato, non è tenuto a motivare, né sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sull’insussistenza di aggravanti, essendo la cognizione limitata, per effetto devolutivo, ai soli motivi non rinunciati.

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