Cass. pen., sez. VI, 17/02/2025 (ud. 17/02/2025, dep. 5/06/2025), n. 21242 (Pres. Aprile, Rel. Vigna)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se i provvedimenti di sospensione della consegna di un estradando, per essere lo stesso sottoposto in Italia ad un procedimento penale o dovendo scontare in Italia una pena per un reato commesso prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa, attengono alla fase amministrativa di competenza ministeriale o a quella giurisdizionale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Perugia concedeva l’estradizione verso la Confederazione Svizzera in relazione ad un procedimento penale ivi pendente per i reati di appropriazione indebita e riciclaggio, come da ordine di arresto emesso dal Pubblico ministero del Canton Ticino.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia per violazione di legge, avendo la Corte territoriale concesso l’estradizione sospendendola fino alla espiazione della pena definitiva in Italia, esercitando un potere che l’art. 709 cod. proc. pen. riserva al Ministro della Giustizia.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale i provvedimenti di sospensione della consegna di un estradando, per essere lo stesso sottoposto in Italia ad un procedimento penale o dovendo scontare in Italia una pena per un reato commesso prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa, come anche i provvedimenti di consegna temporanea o di esecuzione all’estero della pena, attengono alla fase amministrativa di competenza ministeriale e non quella giurisdizionale, che si definisce con l’adozione della sentenza di accoglimento della richiesta di estradizione (Sez. 6, n. 33173 del 04/07/2019).
I risvolti applicativi
I provvedimenti di sospensione della consegna dell’estradando, nonché quelli di consegna temporanea o di esecuzione all’estero della pena, rientrano nella fase amministrativa di competenza del Ministro della Giustizia, restando estranei alla fase giurisdizionale, che si esaurisce con la sentenza favorevole all’estradizione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21242 Anno 2025
Presidente: APRILE ERCOLE
Relatore: VIGNA MARIA SABINA
Data Udienza: 17/02/2025
Data Deposito: 5/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia
nel procedimento a carico di:
C. M. W. P. H. nato il …
avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte di appello di Perugia
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta sospensione dell’esecuzione dell’estradizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha concesso l’estradizione di C. M. W. P. H. verso la Confederazione Svizzera in relazione al procedimento penale ivi pendente per i reati di appropriazione indebita e riciclaggio, come da ordine di arresto emesso dal Pubblico ministero del Canton Ticino il 26 luglio 2024; ha subordinato l’estradizione alla condizione che l’estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale, né consegnato ad altri Stati per fatti anteriori alla consegna, diversi da quello per il quale l’estradizione è stata concessa; ha sospeso l’esecuzione della concessa estradizione fino alla espiazione della pena definitiva per la quale C. è attualmente ristretto in Italia, nonché alla definizione dei giudizi a suo carico che risultano pendenti presso il Tribunale di Perugia.
La Corte di appello ha dato atto che:
-C. è in espiazione pena per i reati di rapina ed evasione, commessi in Italia rispettivamente nel 2011 e nel 2017, delitti richiamati nel provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Perugia il 9 aprile 2024 e il fine pena, stando a quanto dichiarato dall’estradato, risulterebbe alla data dell’8 dicembre 2028;
– sono pendenti – in un caso innanzi al Giudice dell’Udienza preliminare, e negli altri presso il Tribunale di Perugia – a carico di C. altri procedimenti per i delitti di appropriazione indebita, truffa, falso e ricettazione, in parte commessi in concorso con tale L. M.;
– nessuno dei reati in questione si assume posto in essere nella forbice temporale indicata dal Pubblico ministero del Canton Ticino, vale a dire fra giugno e dicembre 2022.
Nella sentenza impugnata si è ritenuto di dovere dare applicazione all’art. 705, comma 1, cod, proc. pen., che impone alla Corte di appello la pronuncia favorevole all’estradizione allorché non risulti adeguatamente documentata l’eventuale pendenza in Italia di un procedimento penale e/o l’avvenuta emissione di una sentenza irrevocabile per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona.
La Corte territoriale ha, infine, ritenuto l’insussistenza di specifiche circostanze che, a mente del comma 2 del citato art. 705 cod. proc. pen., si configurerebbero come cause ostative all’estradizione, rilevanti in sede giurisdizionale.
Stante il combinato disposto degli artt. 709 cod. proc. pen. e 19 della Convenzione Europea di estradizione, e ferme le prerogative del Ministro della Giustizia ai fini della effettiva consegna del C., la Corte di appello ha ritenuto che l’attuale status dell’estradando, quale soggetto concretamente in espiazione di pena per un titolo definitivo derivante da condanne disposte in Italia, comporta che l’esecuzione dell’estradizione sia formalmente dichiarata sospesa.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia per violazione di legge, avendo la Corte di appello concesso l’estradizione sospendendola fino alla espiazione della pena definitiva in Italia, esercitando un potere che l’art. 709 cod. proc. pen. riserva al Ministro della Giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza impugnata ha disposto la consegna processuale dell’estradando sospendendo erroneamente la esecuzione fino al momento dell’espiazione della pena in Italia, così apponendo una condizione di ordine temporale la cui eventuale previsione, ai sensi dell’art. 19, par. 2, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, rientra nell’apprezzamento discrezionale del Ministro della giustizia e non dell’Autorità giudiziaria.
E’, poi, pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale i provvedimenti di sospensione della consegna di un estradando, per essere lo stesso sottoposto in Italia ad un procedimento penale o dovendo scontare in Italia una pena per un reato commesso prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa, come anche i provvedimenti di consegna temporanea o di esecuzione all’estero della pena, attengono alla fase amministrativa di competenza ministeriale e non quella giurisdizionale, che si definisce con l’adozione della sentenza di accoglimento della richiesta di estradizione (Sez. 6, n. 33173 del 04/07/2019, omissis, Rv. 276478 – 01).
In tal senso, deve ribadirsi che l’esecuzione nel territorio dello stato di una pena da parte di uno straniero del quale sia stata chiesta l’estradizione, comporta la sospensione, di competenza del Ministro per la giustizia, dell’esecuzione della stessa, ma non è di ostacolo alla delibazione favorevole dell’autorità giudiziaria italiana sulla richiesta del governo estero (Sez. 6, n. 9681 del 26/01/2022, P., Rv. 282943 – 01).
3.La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla declaratoria di sospensione della esecuzione dell’estrazione che va eliminata.