Cass. pen., sez. I, 3/04/2025 (ud. 3/04/2025, dep. 29/05/2025), n. 20170 (Pres. Casa, Rel. Centonze)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso, nel termine entro cui l’imputato è tenuto a provvedervi, determina la revoca.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa per non avere la condannata adempiuto all’obbligo risarcitorio al quale il beneficio era subordinato, costituito dal pagamento di una somma di denaro in favore della parte civile, che avrebbero dovuto essere corrisposti entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza presupposta.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in “tema di sospensione
condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l’imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, “ex iure”, del beneficio, non rilevando le vicende dell’obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere” (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023).
I risvolti applicativi
Il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio entro il termine previsto determina automaticamente la revoca della sospensione condizionale della pena, salvo la sopravvenuta impossibilità di adempiere.







