Il giudice dell’esecuzione può sospendere la pena per reato ostativo se il condannato ha reciso i legami con la criminalità?

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Cass. pen., sez. I, 3/04/2025 (ud. 3/04/2025, dep. 29/05/2025), n. 20169 (Pres. Casa, Rel. Centonze)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di esecuzione di pene detentive, è legittima l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, in relazione ad una condanna per un reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., disponga la sospensione dell’esecuzione sul presupposto che il condannato abbia reciso ogni collegamento con la criminalità organizzata.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile un’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 71-ter Ord. pen., per non avere il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano sospeso l’ordine di esecuzione relativo alla sentenza di condanna presupposta, pur essendo il titolo esecutivo attivato compreso nei limiti edittali previsti dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in “tema di esecuzione di pene detentive, è illegittima l’ordinanza del giudice dell’esecuzione — cui spetta il mero controllo di legalità del titolo esecutivo — che, in relazione ad una condanna per un reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen.[1], disponga la sospensione dell’esecuzione sul presupposto che il condannato abbia reciso ogni collegamento con la criminalità organizzata, trattandosi di materia riservata alla cognizione del tribunale di sorveglianza nella fase avviata con la richiesta del detenuto di accedere ad una misura alternativa alla detenzione” (Sez. 1, n. 32725 del 05/11/2020).

I risvolti applicativi

È illegittima l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che sospende la pena per reato ostativo basandosi sulla cessazione dei legami con la criminalità, poiché questa valutazione spetta al Tribunale di sorveglianza nella fase di richiesta delle misure alternative.

[1]Ai sensi del quale: “I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 415, secondo comma e 415-bis, 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

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