Cass. pen., sez. IV, 6/05/2026 (ud. 6/05/2026, dep. 24/06/2026), n. 23395 (Pres. Dovere, Rel. Cirese)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava sino a a quando possa essere eccepita la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli, in riforma di una sentenza emessa dal locale Tribunale, aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di cui ai capi B), D), E) ed F) e, escluse le aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tredici di reclusione, mentre, visto l’art. 530, comma 2 cod. proc. pen., assolveva l’imputato dal reato a lui ascritto al capo B) per non aver commesso il fatto, confermando la sentenza nel resto e rideterminando la pena in anni otto di reclusione ed Euro 35.000 di multa.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 42481 del 03/10/2024).
I risvolti applicativi
La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, derivante dall’omessa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, integra una nullità generale a regime intermedio, lesiva del diritto di difesa, ed è eccepibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4
Num. 23395
Anno 2026
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: CIRESE MARINA
Data Udienza: 06/05/2026
Data Deposito: 24/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R. R. nato a … il …
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19.5.2025 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza con cui il locale Tribunale in data 20.9.2016 aveva dichiarato R. R. colpevole dei reati di cui ai capi B), D), E) ed F) e,e scluse le aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tredici di reclusione, visto l’art. 530, comma 2 cod. proc. pen., ha assolto l’imputato dal reato a lui ascritto al capo B) per non aver commesso il fatto confermando la sentenza nel resto e rideterminando la pena in anni otto di reclusione ed Euro 35.000 di multa.
2. Il presente procedimento trae origine da un’articolata attività di indagine riguardante un’associazione finalizzata alla commissione di più reati di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 del 1990,in particolare avente ad oggetto la commercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ecstasy e hashish provenienti dalla Germania e dall’Olanda ed introdotte nel territorio nazionale grazie ad una struttura organizzativa al cui interno ciascuno dei sodali svolgeva ruolo e funzioni diverse.
Al R., in particolare, veniva riconosciuto il ruolo di partecipe per aver operato in stretto contatto con A. R. nella fornitura di stupefacente destinato ad essere importato in Italia; inoltre allo stesso veniva contestato il concorso nelle cessioni di stupefacente di cui ai capi D), E) ed F).
Diversamente dal giudice di primo grado, il giudice dell’appello ha ritenuto che le risultanze probatorie acquisite non consentissero di ritenere provata la partecipazione del R. al sodalizio di cui al capo B) dell’imputazione, mentre entrambe le sentenze di merito concordavano sulla sussistenza delle ulteriori fattispecie di reato contestate.
3.Avverso la sentenza d’appello R. R., a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa dell’imputato per l’omesso invio all’imputato residente all’estero della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall’art. 169 cod. proc. pen. e conseguentemente per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen. all’imputato nonché degli atti successivi illegittimamente notificati al difensore d’ufficio. Si rileva che con comunicazione inviata in data 14.2.2008 il difensore d’ufficio aveva espressamente dichiarato di non accettare le successive notifiche.
Si rileva che la Corte d’appello ha posto a sostegno del rigetto un duplice ordine di motivazioni: da una parte la ritenuta (ed erronea) assenza di produzione documentale, dall’altra la sanatoria della nullità non eccepita prima della pronuncia della sentenza di primo grado, conclusioni queste che radicano degli errores in procedendo.
Si assume altresì che il diritto dell’imputato é stato leso in sede di udienza preliminare sulla base del fatto che non é stata notificata nemmeno al difensore d’ufficio la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell’udienza preliminare.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Si assume la sussistenza di una motivazione contraddittoria laddove dinanzi alla medesima insufficienza degli elementi probatori alla base dei vari capi di imputazione si é giunti ad una assoluzione solo per il reato di cui al capo B). In tutti i casi il compendio é costituito da intercettazioni telefoniche di cui non é chiaro il senso senza che sia corredato da riscontri oggettivi.
Si sottolinea la discrasia tra l’affermazione di responsabilità dell’odierno imputato per la cessione di 3Kg di cocaina rispetto al contenuto delle intercettazioni da cui risultava in modo chiaro che si parlasse esclusivamente di pasticche di ecstasy sottolineando che non si é giunti ad alcun sequestro né di pasticche di ecstasy né di cocaina.
3.Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Con riguardo al primo profilo della doglianza, afferente all’ omessa notifica all’imputato residente all’estero della raccomandata ex art. 169 cod. proc. pen. assumendo che l’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. e gli atti successivi fossero stati notificati unicamente al difensore d’ufficio, che aveva peraltro dichiarato di non accettare le successive notificazioni, la Corte territoriale ha adeguatamente risposto rilevando comunque la tardività della eccezione, trattandosi di ipotesi di nullità sanata, non essendo stata l’eccezione proposta prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
In tal senso il giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 42481 del 03/10/2024, Rv. 28721).
Nel caso di specie la nullità in questione, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale è stata dedotta solo con l’atto di appello, dunque tardivamente, con conseguente inammissibilità della doglianza.
Ulteriore profilo della censura proposta dall’odierno ricorrente, già nell’atto di appello, riguarda tuttavia l’omessa notifica della fissazione dell’udienza preliminare con l’allegata richiesta di rinvio a giudizio al R..
Ebbene, dall’esame degli atti, consentito a questa Corte in virtù del vizio denunciato, emerge che all’udienza dibattimentale del 9.4.2013celebrata dinnanzi al Tribunale di Napoli nel giudizio di primo grado, l’Avv. L., quale difensore del R., ha proposto l’eccezione circa l’omessa notificata all’imputato all’estero ex art. 169 cod. proc. pen. della fissazione dell’udienza preliminare.
Il Tribunale, pronunciandosi sull’eccezione, ha rilevato che dagli atti avuti in visione dalla Procura della Repubblica risulta che gli imputati residenti all’estero, tra cui il R., avevano ricevuto la lettera raccomandata con cui erano stati invitati ad eleggere domicilio in Italia e che detta lettera era stata altresì tradotta dal perito nominato nella loro lingua, ovvero l’olandese, e non avendo gli stessi eletto domicilio in Italia, la notifica era stata correttamente eseguita ex art. 169 cod. proc. pen. presso il difensore.
A riscontrare detta circostanza, dall’esame degli atti è altresì emerso che il Gip del Tribunale di Napoli in data 18 gennaio 2010 e 7 febbraio 2011 ha conferito l’incarico al perito Dott.ssa K. P. M. J.di provvedere alla traduzione in lingua olandese della richiesta di rinvio a giudizio e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ed anche dell’avviso agli imputati residenti in Olanda di eleggere domicilio in Italia oltre agli avvertimenti di legge.
Ne consegue, pertanto, che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare con l’allegata richiesta di rinvio a giudizio è stata ritualmente effettuata ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen. con conseguente manifesta infondatezza di tale profilo di censura.
2. Il secondo motivo é inammissibile.
Va premesso che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.6 n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv.280601).
Nella specie la censura proposta sotto l’egida del vizio motivatorio si traduce di fatto nella richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio, costituito dalle intercettazioni telefoniche e dall e propalazioni del collaboratore di giustizia S. C., in relazione ai reati di cui ai capi D), E) ed F), come tale non consentita in sede di legittimità.
Per contro, la Corte territoriale, con motivazione esente da aporie logiche ha ritenuto provata la colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati fine, sulla scorta della piattaforma probatoria anzidetta né può ravvisarsi alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto sussistenti i reati fine e non già la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo B), essendo all’evidenza differenti gli elementi costitutivi dei reati de quibus.
3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6.5.2026






