È ammissibile il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova?

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Cass. pen., sez. IV, 6/05/2026 (ud. 6/05/2026, dep. 24/06/2026), n. 23396 (Pres. Dovere, Rel. Cirese)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile il ricorso per Cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della prova per motivi attinenti all’ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Trento, pronunciandosi nei confronti di una persona accusata di plurime fattispecie del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, preso atto dell’esito positivo della messa alla prova cui l’imputato era stato ammesso, come risultava dalla relazione dell’UEPE, visti gli artt. 168 ter cod. pen. e 464 septies cod. proc. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo per estinzione del reato a lui ascritto.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione la Procura Generale della Repubblica di Trento.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, pur ritenendo il ricorso suesposto fondato, richiamava tuttavia quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile il ricorso per Cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della prova, per motivi attinenti all’ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, stante la preclusione derivante dall’avvenuta decorrenza del termine entro il quale può essere proposta l’impugnazione avverso l’ordinanza ex art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che avverso la predetta sentenza possono, invece, essere dedotte, nei limiti del giudizio di legittimità, censure relative, alla fase successiva alla sospensione del procedimento, sia di natura processuale, che per “errores in iudicando”) (Sez. 2, n. 5245 del15/10/2020).

I risvolti applicativi

È inammissibile il ricorso per Cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, qualora fondato su vizi relativi all’ammissibilità della richiesta di sospensione del processo, essendo tali questioni precluse per decorso del termine di impugnazione dell’ordinanza ex art. 464-quater, commi 3[1] e 7[2], c.p.p.

[1]Ai sensi del quale: “La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato”.

[2]Secondo cui: “Contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell’udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L’impugnazione non sospende il procedimento”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4

Num. 23396

Anno 2026

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: CIRESE MARINA

Data Udienza: 06/05/2026

Data Deposito: 24/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRENTO

nel procedimento a carico di:

B. A. nato a … il …

avverso la sentenza del 23/09/2025 del GIP TRIBUNALE di TRENTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23.9.2025 il Tribunale di Trento, pronunciandosi nei confronti di B. A., imputato di plurime fattispecie del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (come da ordinanza di correzione dell’errore materiale in data 17 febbraio 2026), preso atto dell’esito positivo della messa alla prova cui l’imputato era stato ammesso, come risulta dalla relazione dell’UEPE, visti gli artt. 168 ter cod. pen. e 464 septies cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per estinzione del reato a lui ascritto.

2.Avverso detta sentenza, unitamente all’ordinanza di ammissione alla messa alla prova in data 12 dicembre 2024, la Procura Generale della Repubblica di Trento ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo si premette che l’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova del 12 dicembre 2024 non è mai stata comunicata all’Ufficio della Procura Generale e viene quindi impugnata unitamente alla sentenza.

In particolare si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per la violazione dell’art. 50 cod. proc.pen.

Si assume che, dato che il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di B. in relazione al reato di cui all’art. 74 ed a più violazioni dell’art. 73 d.p.r. 309 del 1990, la messa alla prova é avvenuta a seguito di riqualificazione di tutti i fatti contestati nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990.

Si rileva che il Gip, ammettendo l’imputato alla messa alla prova e poi dichiarando l’estinzione del reato per esito positivo della stessa, ha ratificato tale riqualificazione, consentendo di fatto la revoca dell’azione penale con riferimento al reato associativo aggravato dall’uso delle armi, con ciò violando il principio della irretrattabilità dell’azione penale dettato dall’art. 50 cod. proc. pen..

Ne deriva che l’iniziativa del Pubblico Ministero di eliminare la contestazione di un fatto o di una sua circostanza, proprio perché contrastante con il principio di cui all’art. 50, comma 3, cod. proc. pen. é priva di qualsivoglia effetto e non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull’intera materia devolutagli.

Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., 464 quater e464 septies cod. proc. pen.

Si assume che la lettura della sentenza e dell’ordinanza impugnata non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

Ed invero il giudice non ha dato conto nella motivazione delle ragioni a sostegno della diversa qualificazione che legittimerebbero la messa alla prova.

3.Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato.

1.1. Va premesso che, secondo il chiaro disposto dell’art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice, ai sensi del precedente comma 3, decide sulla richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento per messa alla prova.

Quindi avverso il provvedimento con il quale il giudice, vagliata preventivamente l’ammissibilità dell’istanza di messa alla prova, dispone la sospensione, il Pubblico Ministero è legittimato ad esperire, in via esclusiva, uno specifico strumento di impugnazione ovvero il ricorso per cassazione, previsto dall’art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen., con il quale può, in primo luogo, sollecitare il sindacato sulla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 168 bis cod. pen.

Anche la sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell’art. 469 septies cod. proc. pen., dichiara, nell’ambito dello stesso procedimento speciale, che la prova ha avuto esito positivo con conseguente estinzione del reato, per quel che interessa in questa sede, è ricorribile per cassazione, secondo i princìpi generali fissati dall’art. 111, comma 7, Cost. e dall’ art. 568, commi 2 e 3, cod. proc. pen..

Ed inoltre in tema di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., il Procuratore generale è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest’ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova.

1.2.E’ evidente, però, che la cognizione dei due giudizi di impugnazione azionabili dal Pubblico Ministero, rispettivamente avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464 quater, comma 3, cod. proc. pen., ed avverso la sentenza di cui all’art. 469 septies cod. proc. pen., deve essere necessariamente diversa.

Ciò, implica, in primo luogo, che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento non possono essere proposti motivi attinenti all’ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova perché preclusi dall’avvenuta decorrenza del termine entro il quale deve essere proposto il mezzo di impugnazione avverso l’ordinanza di cui all’art. 464 quater commi 3 e 7, cod. proc. pen.;al contrario, ben potranno essere dedotte, secondo le regole ed í limiti del giudizio di legittimità, censure attinenti alla fase del procedimento successiva all’ordinanza di sospensione sia di natura processuale sia eventuali errores in iudicando. Deve ribadirsi, dunque, che nel sistema delineato dal legislatore, con l’impugnazione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non può essere più dedotta la doglianza, oggetto del ricorso in esame, relativa all’originaria insussistenza di uno dei casi previsti dall’art. 168 bis cod. proc. pen. per l’accesso al rito speciale (Sez. 1, n. 41629/2019, Rv. 277138).

Si é quindi affermato che in tema di messa alla prova, è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della prova, per motivi attinenti all’ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, stante la preclusione derivante dall’avvenuta decorrenza del termine entro il quale può essere proposta l’impugnazione avverso l’ordinanza ex art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che avverso la predetta sentenza possono, invece, essere dedotte, nei limiti del giudizio di legittimità, censure relative, alla fase successiva alla sospensione del procedimento, sia di natura processuale, che per “errores in iudicando”) (Sez. 2, n. 5245 del15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280638).

1.3. Poste tali coordinate ermeneutiche, la prima censura proposta con l’odierno ricorso attiene all’ammissibilità della sospensione del processo con messa alla prova. Nella specie va rilevato che all’udienza del 12 dicembre 2024 in cui il Giudice ha pronunciato l’ordinanza ammissiva, il relativo provvedimento, pur reso con il parere favorevole del Pubblico Ministero, non risulta essere mai stato comunicato alla Procura Generale, di talché l’odierna doglianza risulta ammissibile.

Ciò premesso la stessa è altresì fondata.

Ed, invero, il giudice di merito ha ammesso il B. alla messa alla prova in assenza dei requisiti normativi previsti, atteso che i capi di imputazione comprendevano anche il reato previsto dall’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, peraltro aggravato ai sensi del comma 4, per il quale, non poteva operare alcuna riqualificazione nell’ipotesi affievolita di cui all’art. 73 d.p.r. 309 del 1990.

1.4. Ora, la ritrattazione dell’azione penale indica l’iniziativa unilaterale del P.M. volta ad eliminare, in contrasto con il principio che si desume dall’art. 50, comma 3, cod. proc. pen., elementi essenziali o circostanziali dell’imputazione sottoposta al vaglio del giudice con l’esercizio dell’azione penale (Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Rv. 282015).

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che è illegittima la modifica dell’imputazione, anche sub specie di esclusione della circostanza aggravante contestata effettuata nel corso del dibattimento dal P.M. mediante una correzione del capo di imputazione formulato nel rinvio a giudizio, in quanto, in virtù del principio di irretrattabilità dell’azione penale, il P.M., a norma degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., ha il solo potere di integrare l’accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte, potere che attiene alla decisione di merito e che spetta al giudice, il quale nel suo esercizio deve fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto e di diritto concernenti la sussistenza o meno di tali circostanze (v., ad es., Sez. 5, n. 9806 del 13/02/2006, Rv. 234231).

Ne discende che il potere di dare al fatto una diversa definizione giuridica o di pronunciare una sentenza di proscioglimento compete solo al giudice e che l’iniziativa del P.M. di eliminare la contestazione di un fatto o di sua circostanza, proprio perché contrastante con il principio desumibile dall’art. 50, comma 3, cod. proc. pen., è priva di qualunque effetto e non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull’intera materia devolutagli, con l’esercizio dell’azione penale e con le integrazioni successive.

La restante censura è assorbita.

2.In conclusione la sentenza impugnata e l’ordinanza del 12.12.2024 di ammissione dell’imputato alla messa alla prova vanno annullate con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e l’ordinanza del 12.12.2024 di ammissione dell’imputato alla messa alla prova, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento, per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 6.5.2026

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