Cass. pen., sez. II, 4/06/2026 (ud. 4/06/2026, dep. 24/06/2026), n. 23381 (Pres. Ariolli, Rel. Sbrana)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava, in tema di recidiva, cosa debba intendersi per “reati della stessa indole”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, appellata dall’imputato, che lo condannava al pagamento delle spese del grado, revocando altresì la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale sempre di Roma.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 99, commi primo e secondo, n. 1 e 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione per carenza motivazionale sulla distanza temporale rilevante, omessa valutazione del contesto emergenziale e dell’occasionalità della ‘ricaduta’, oltre che ‘illegittima valorizzazione di reato successivo al fatto oggetto di giudizio’.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di recidiva, devono intendersi “reati della stessa indole” ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024).
I risvolti applicativi
Ai fini della recidiva, sono “reati della stessa indole” ex art. 101 c.p.[1], sia quelli che violano la medesima norma, sia quelli che, pur previsti da disposizioni diverse, presentano elementi fondamentali comuni per natura dei fatti o motivazioni.
[1]Ai sensi del quale: “Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2
Num. 23381 Anno
2026
Presidente: ARIOLLI GIOVANNI
Relatore: SBRANA FRANCESCA
Data Udienza: 04/06/2026
Data Deposito: 24/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P. D., nata a … il …;
avverso la sentenza del 24/11/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesca Sbrana
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/11/2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 18/12/2024, appellata da D. P., che condannava al pagamento delle spese del grado. Revocava altresì la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Roma del 24/11/2017, irrevocabile il 31/03/2018.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. A. C., difensore di fiducia dell’imputata, articolando un unico motivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 99, commi primo e secondo, n. 1 e 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione per carenza motivazionale sulla distanza temporale rilevante, omessa valutazione del contesto emergenziale e dell’occasionalità della ‘ricaduta’, oltre che ‘illegittima valorizzazione di reato successivo al fatto oggetto di giudizio’.
Al riguardo, censura la motivazione nella parte in cui, da un lato, ha dato rilievo al mero fattore temporale per ritenere la recidiva infraquinquennale, senza alcuna specifica motivazione sul punto, e, dall’altro, ha valorizzato un secondo precedente penale, commesso in data successiva a quello per cui si procede, dunque inidoneo a fondare la valutazione di maggiore pericolosità richiesta ex art. 99 cod. pen., disattendendo i principi consolidati affermati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità.
Censura, vieppiù, come contraddittoria ed illogica la affermazione che valorizza la breve distanza temporale tra le condotte di occupazione, rilevando come la precedente sia cessata nel 2017 e la successiva abbia avuto inizio nel 2021 e come siano trascorsi oltre tre anni dalla precedente condanna definitiva.
Infine, censura la motivazione anche nella parte in cui ha ritenuto la omogeneità dei reati fermandosi al mero dato formale, senza considerare la diversità del contesto e la diversa durata delle condotte e le ‘ragioni’ dei due reati: si tratterebbe, pertanto, di motivazione apparente, avulsa da una valutazione in concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile essendo l’unico motivo proposto aspecifico e manifestamente infondato.
1.1. Al riguardo deve rammentarsi come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della recidiva infraquinquennale, il calcolo dei cinque anni vada effettuato considerando come dies a quo non già la data di commissione dell’ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza, avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, omissis, Rv. 281860 – 01; Sez. 6, n. 15441 del 17/03/2016, omissis, Rv. 266547 – 01; Sez. 4, n. 36131 del 24/05/2007, omissis, Rv. 237651 – 01).
Inoltre, ancora in tema di recidiva, devono intendersi “reati della stessa indole” ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324 – 01).
1.2. Orbene, nella specie la Corte di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, ha fornito adeguata motivazione con cui ha dato conto dell’apprezzamento operato circa l’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere della imputata, vagliando in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la precedente condanna, divenuta irrevocabile il 27/11/2018, relativa al reato di cui all’art. 633 cod. pen., individuato come precedente specifico (valutato come tale non solo in ragione del titolo di reato, ma anche della concreta omogeneità delle condotte): rispetto solo a detta condanna definitiva, è stato ritenuto il reato per cui si procede, posto in essere a distanza di poco più di tre anni, aggravato da recidiva specifica e infraquinquennale siccome denotante maggiore pericolosità del soggetto (pag. 5 della sentenza impugnata).
Si tratta di accertamento operato con motivazione non meramente apparente bensì congrua, compiuta e priva di aporie logiche, oltre che corretta in punto di diritto, rispetto alla quale la ricorrente finisce per opporre meramente una diversa lettura di elementi fattuali, non consentita in questa sede.
2. Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura del motivo che ha dato causa alla pronuncia di inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 04/06/2026






