Dove si consuma la truffa contrattuale con accredito su carta ricaricabile?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. II, 9/04/2026 (ud. 9/04/2026, dep. 25/06/2026), n. 23388 (Pres. Pellegrino, Rel. Cersosimo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava dove e quando si consuma la truffa contrattuale quando il profitto viene conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile priva di collegamento con una specifica filiale territoriale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Lagonegro rimetteva gli atti alla Cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio nel processo a carico di una persona accusata di avere commesso il delitto di truffa contrattuale.

In particolare, secondo codesto Tribunale, una volta rilevata l’insussistenza di elementi differenziali idonei a giustificare, nel caso di ricarica Postepay, una diversa soluzione rispetto alle ipotesi di bonifico istantaneo su conto corrente, atteso che, anche in tale caso, l’accredito non avviene nel luogo da cui proviene la disposizione, ma nel sistema telematico dell’operatore, ove si realizza l’incremento della provvista, se ne faceva discendere da ciò che, nel caso oggetto di giudizio, il luogo di conseguimento del profitto da parte dell’imputato non sarebbe stato determinabile con esattezza, con conseguente applicazione dei criteri suppletivi di cui all’art. 9 cod. proc. pen., e individuazione della competenza territoriale nel luogo di residenza, dimora o domicilio dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva che la questione, concernente la competenza per territorio, devoluta alla medesima Corte di legittimità mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. dal Tribunale di Lagonegro, dovesse essere risolta nel senso della competenza del medesimo Tribunale.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nell’ipotesi di truffa contrattuale in cui il profitto venga conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile priva di collegamento con una specifica filiale territoriale, il tempo e il luogo di consumazione del reato coincidono con quelli in cui la persona offesa effettua la ricarica. In tale momento, infatti, si realizzano contestualmente sia l’immediata disponibilità della somma in favore dell’agente, il quale non acquisisce un mero diritto di credito ma consegue direttamente la disponibilità economica del denaro versato sia la definitiva perdita del bene patrimoniale da parte della vittima, la quale, una volta avviata la procedura, non è più in grado di impedirne gli effetti pregiudizievoli (Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017; Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019; Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020; Sez. 2, n. 34874 del 14/06/2023).

I risvolti applicativi

Nella truffa contrattuale con accredito su carta ricaricabile non collegata a una filiale territoriale, il reato si consuma nel momento e nel luogo della ricarica effettuata dalla persona offesa, poiché in tale sede si perfezionano contestualmente il conseguimento del profitto da parte dell’agente e il danno patrimoniale della vittima.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 23388

Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: CERSOSIMO EMANUELE

Data Udienza: 09/04/2026

Data Deposito: 24/06/2026

SENTENZA

sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza del 19/12/2025 nel procedimento a carico di A. V. nato a … l’…

visti gli atti e le memorie depositate dalle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Lagonegro;

lette le conclusioni del difensore di A. V., Avv. D. C., in data 02/04/2026, che si è rimesso alla decisione della Corte.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza pronunciata nel corso dell’udienza del 19 dicembre 2025, ha rimesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio nel processo a carico di A. V.

Il giudice rimettente ha sottoposto a critica l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il luogo di consumazione del reato di truffa realizzata mediante ricarica su carta Postepay coincide con quello in cui la persona offesa compie l’atto di disposizione patrimoniale, sostenendo che i due elementi fattuali posti a fondamento dell’individuazione del luogo di consumazione del reato nel luogo dell’atto dispositivo (immediatezza dell’accredito e l’irrevocabilità della disposizione) non potrebbero essere ritenuti decisivi al fine di accertare il luogo del conseguimento del profitto.

Il Tribunale ha, in proposito, rimarcato, che tale concetto di immediatezza atterrebbe esclusivamente al profilo temporale, non implicando necessariamente una coincidenza spaziale tra il luogo della disposizione e quello del conseguimento del profitto. In tali casi, il profitto non si realizza all’interno del terminale utilizzato dalla persona offesa ma nel sistema telematico dell’ente gestore, ove si perfeziona l’accredito. Da ciò consegue che tra atto dispositivo e conseguimento del profitto intercorre un rapporto di successione causale, sia pure caratterizzato da estrema rapidità, che esclude una loro coincidenza spaziale.

2. A sostegno di tale ricostruzione ermeneutica, il Tribunale ha richiamato l’ipotesi del bonifico istantaneo su conto corrente, operazione in relazione alla quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il reato di truffa si consuma nel luogo in cui l’agente consegue il profitto e che, ove tale luogo non sia individuabile, trovino applicazione i criteri suppletivi di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen.

Il Tribunale ha, di conseguenza, affermato l’insussistenza di elementi differenziali idonei a giustificare, nel caso di ricarica Postepay, una diversa soluzione rispetto alle ipotesi di bonifico istantaneo su conto corrente, atteso che anche in tale caso l’accredito non avviene nel luogo da cui proviene la disposizione, ma nel sistema telematico dell’operatore, ove si realizza l’incremento della provvista.

Da ciò conseguirebbe che, nel caso oggetto di giudizio, il luogo di conseguimento del profitto da parte dell’imputato non sarebbe determinabile con esattezza, con conseguente applicazione dei criteri suppletivi di cui all’art. 9 cod. proc. pen., e individuazione della competenza territoriale nel luogo di residenza, dimora o domicilio di A. V..

3. La difesa dell’imputato ha depositato memoria con cui si è rimessa alle decisioni di questo Collegio in ordine alla determinazione della competenza territoriale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che la questione concernente la competenza per territorio, devoluta a questa Corte mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. dal Tribunale di Lagonegro, debba essere risolta nel senso della competenza del medesimo Tribunale.

In via preliminare, deve osservarsi che il rinvio pregiudiziale risulta ammissibile, non essendo stato formulato in termini meramente esplorativi. Il giudice rimettente, infatti, ha adeguatamente illustrato le ragioni del dubbio interpretativo, indicando tutti gli elementi fattuali e processuali rilevanti ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente. Ne consegue che non vengono demandate a questa Corte questioni inerenti alla ricostruzione del fatto, anche processuale, estranee alla cognizione del giudice di legittimità (vedi Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, omissis, Rv. 285424-01).

2. Tanto premesso, occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la truffa costituisce reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla condotta fraudolenta dell’agente segue l’effettiva diminuzione patrimoniale in capo alla persona offesa. In particolare, con riferimento alla truffa contrattuale – categoria nella quale deve essere ricompresa anche la c.d. truffa online – il delitto non si consuma nel momento in cui la vittima, indotta in errore dagli artifici o raggiri, assume l’obbligazione di effettuare una prestazione patrimoniale bensì quando si realizza l’effettivo conseguimento del bene economico da parte dell’autore e la correlativa perdita definitiva dello stesso da parte del soggetto passivo.

Tale principio è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il momento consumativo coincide con la concreta acquisizione del profitto da parte dell’agente e con il correlato depauperamento patrimoniale della vittima (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, omissis, Rv. 216429-01).

Ne consegue che, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.

E, la successiva consolidata giurisprudenza ha riconosciuto che la tematica dell’individuazione del momento di consumazione del reato di cosiddetta truffa contrattuale non può essere risolta in via preventiva ed astratta, essendo invece indispensabile muovere proprio dalla peculiarità del singolo accordo e dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale e delle specifiche modalità delle condotte e dei loro tempi: solo un tale esame consente, infatti, di individuare quale sia stato l’effettivo pregiudizio/danno, quale il concreto vantaggio/profitto e quale il momento del loro prodursi e, pertanto, della consumazione del delitto (Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, omissis, Rv. 272946-01; Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, omissis, Rv. 269688-01; Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012, omissis, Rv. 254043-01).

Ulteriore corollario è quello secondo cui, ove il luogo della riscossione non sia concretamente individuabile, devono trovare, invece, applicazione i criteri suppletivi previsti dall’art. 9 cod. proc. pen.

3. Muovendo da tali coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato criteri differenziati per l’individuazione del luogo di consumazione del reato in ragione delle modalità attraverso le quali viene eseguito il pagamento richiesto dall’autore della condotta fraudolenta.

In particolare, è costante l’orientamento secondo cui, nell’ipotesi di truffa contrattuale in cui il profitto venga conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile priva di collegamento con una specifica filiale territoriale, il tempo e il luogo di consumazione del reato coincidono con quelli in cui la persona offesa effettua la ricarica. In tale momento, infatti, si realizzano contestualmente sia l’immediata disponibilità della somma in favore dell’agente, il quale non acquisisce un mero diritto di credito ma consegue direttamente la disponibilità economica del denaro versato sia la definitiva perdita del bene patrimoniale da parte della vittima, la quale, una volta avviata la procedura, non è più in grado di impedirne gli effetti pregiudizievoli (Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, omissis, Rv. 268526-01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, omissis, Rv. 269429-01; Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, omissis, Rv. 277861-01; Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, omissis, Rv. 279484-01; Sez. 2, n. 34874 del 14/06/2023, omissis, non massimata).

Diversa è, invece, l’ipotesi in cui il pagamento venga eseguito mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente. In tal caso, questa Corte ha ripetutamente affermato che il reato si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto attraverso la riscossione della somma e non in quello in cui la persona offesa impartisce la disposizione di pagamento (Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, omissis, Rv. 284424-01; Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, omissis, Rv. 268369-01; Sez. 2, n. 7749 del 04/11/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 264696-01).

Contrariamente a quanto prospettato dal Tribunale di Lagonegro, le due fattispecie non sono sovrapponibili. Esse presentano, infatti, significative differenze strutturali che giustificano le diverse soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale.

La ricarica di una carta prepagata priva di codice IBAN non presenta, infatti, alcun collegamento con una determinata articolazione territoriale dell’istituto di pagamento, mentre tale collegamento sussiste nel caso del bonifico bancario, in ragione dell’esistenza di un conto corrente riferibile ad una specifica struttura organizzativa dell’ente pagatore. È proprio tale diversità a fondare il differente criterio di individuazione del luogo di consumazione del reato e, conseguentemente, a rendere non condivisibili le argomentazioni sviluppate dal giudice rimettente.

4. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che, nelle peculiari circostanze del caso in esame, la competenza territoriale debba essere individuata nel Tribunale di Lagonegro.

Occorre infatti considerare che la procedura di ricarica di una carta prepagata si articola in una pluralità di fasi tecnicamente distinte: la manifestazione di volontà del disponente, la trasmissione dell’ordine di pagamento, la ricezione dello stesso da parte del sistema, l’elaborazione e la conversione dei fondi e, infine, la loro messa a disposizione del titolare della carta.

Di tale sequenza operativa, soltanto il primo segmento si colloca con certezza nel luogo in cui si trova la persona offesa al momento dell’esecuzione della ricarica; le successive attività si svolgono, invece, all’interno del circuito telematico dell’operatore e risultano normalmente sottratte ad una precisa localizzazione territoriale.

Ne consegue che, qualora non sia concretamente individuabile il luogo nel quale l’autore del reato abbia effettivamente percepito il profitto dell’illecito, non risulta possibile determinare la competenza ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen., in quanto manca la possibilità di accertare con certezza il luogo di consumazione del reato.

In tali ipotesi, quindi, deve trovare applicazione il criterio residuale previsto dall’art. 9, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., che individua la competenza nell’ultimo luogo noto in cui sia avvenuta una parte dell’azione. La relativa operatività presuppone, infatti, l’impossibilità di determinare il luogo di consumazione del reato e consente di attribuire rilevanza al segmento della condotta la cui collocazione territoriale risulti accertata.

Nel caso di specie, l’unica frazione dell’azione delittuosa sicuramente localizzabile è rappresentata dall’operazione di ricarica effettuata dalla persona offesa nel circondario del Tribunale di Lagonegro. Tale condotta dispositiva costituisce, pertanto, l’unico elemento territorialmente certo dell’intera vicenda criminosa, mentre il luogo di effettiva percezione del profitto da parte dell’imputato non risulta individuabile sulla base degli atti.

5. Deve, conseguentemente, essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Lagonegro ai sensi dell’art. 9, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., essendosi in tale circondario verificata l’unica parte dell’azione criminosa il cui luogo di realizzazione sia stato positivamente accertato.

P.Q.M.

Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Lagonegro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 24-bis cod. proc. pen.

Così deciso il 9 aprile 2026.

Leggi anche

Contenuti Correlati