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Esiti della Cassazione sull’uso degli esposti anonimi per attivare i poteri amministrativi dei N.A.S.

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Cass. pen., sez. III, 16/11/2023 (ud. 16/11/2023, dep. 11/01/2024), n. 1250 (Pres. Sarno, Rel. Galanti)

Indice

La questione giuridica

Gli esposti anonimi possono costituire un mero “impulso” per attivare i poteri amministrativi che la legge pone in capo ai N.A.S?

La Cassazione ha dato risposta a tale quesito nella pronuncia qui in esame.

Difatti, nel procedimento in occasione del quale è stata emessa la decisione qui in commento, fermo restando che il Tribunale di Torino assolveva l’imputato in ordine al delitto di cui all’articolo 5, comma l, lettera b), e 6, comma 3, I. 283/1962, per insussistenza del fatto, alla luce della ritenuta inutilizzabilità degli atti di indagine in quanto non preceduti dall’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la pubblica accusa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge in riferimento agli artt. 330, comma 3, 354,3 56 cod. proc. pen., 114 e 220 disp. atto cod. proc. pen..

In particolare, l’autorità requirente, tra le argomentazioni addotte nel ricorso, censurava il provvedimento emesso dal giudice di primo grado in quanto, a suo avviso, costui erroneamente aveva ritenuto inutilizzabili gli atti compiuti in assenza di avviso al difensore perchè l’ispezione amministrativa, da cui era partito l’accertamento, era stata originata da un esposto anonimo, come tale inutilizzabile in sede penale e comunque relativo alla detenzione di prodotti alimentari scaduti (circostanza peraltro smentita in esito all’ispezione).

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Cassazione, dopo avere fatto presente che l’esposto anonimo non consente di procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità, ma esclusivamente di attivare l’attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una “notitia criminis”” (Sez. 6, n. 34450 del 22/04/2016), dopo avere valutato unitariamente i dati relativi alla attività ispettiva in materia di alimenti con quelli relativi all’utilizzabilità (rectius: inutilizzabilità) degli esposti anonimi, forniva risposta al quesito summenzionato, postulando che gli esposti anonimi, lungi dal potersi considerare notitia criminis, possono costituire un mero “impulso” per attivare i poteri amministrativi che la legge pone in capo ai N.A.S. e che, laddove nel corso dell’attività ispettiva emergono elementi di reato, in quel momento – e solo in quel momento – scatteranno gli obblighi di cui agli articoli 114 e 220 disp. atto cod. proc. pen..

Per la Corte di legittimità, quindi, aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente, una volta fatto presente che sempre la Cassazione ha chiarito che l’obbligo di osservare le norme del codice di rito riguarda “lo specifico fatto, non qualsiasi altro diverso fatto la cui possibile rilevanza penale non sia ancora emersa” (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016; Sez. 3, n. 43996 del 12/09/2023), si reputava come il ricorrente avesse correttamente rilevato la natura giuridica di siffatto esposto anonimo, a differenza di quanto fatto dal giudice di merito e, di conseguenza, la sentenza impugnata era annullata con rinvio

per nuovo giudizio al Tribunale di Torino in diversa composizione fisica.

I risvolti applicativi

Fermo restando che l’esposto anonimo non consente di procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità, ma esclusivamente di attivare l’attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una “notitia criminis”, va altresì rilevato che siffatto esposto, inoltre, lungi dal potersi considerare notitia criminis, può costituire un mero “impulso” per attivare i poteri amministrativi che la legge pone in capo ai N.A.S. e che, laddove nel corso dell’attività ispettiva emergono elementi di reato, in quel momento – e solo in quel momento – scatteranno gli obblighi di cui agli articoli 114 e 220 disp. atto cod. proc. pen..

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione in riferimento a quali conseguenze “processuali” possono discendere, nella fase delle indagini preliminari, dalla presentazione di un esposto anonimo, con particolar riguardo ai poteri amministrativi riconosciuti ex lege al N.A.S..

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