È possibile condannare alle spese a favore della parte civile se il reato è stato estinto prima della sentenza di primo grado?

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Cass. pen., sez. I, 3/04/2025 (ud. 3/04/2025, dep. 29/05/2025), n. 20171 (Pres. Casa, Rel. Centonze)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se può essere pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato per il reato ascrittogli, ex art. 604-bis, comma 1, lett. a),cod. pen., in conseguenza dell’esito positivo della sospensione con messa alla prova del procedimento alla quale l’imputato era stato sottoposto ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen..

Orbene, conseguiva a tali statuizioni la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile, che venivano liquidate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 464-septies e 538 cod. proc. pen., per avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova disposto la liquidazione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile costituita, nonostante fosse stata emessa nei confronti del ricorrente una declaratoria di non luogo a provvedere per il reato ascrittogli, in conseguenza dell’esito positivo della messa alla prova alla quale costui era stato sottoposto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non “può essere pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado” (Sez. 5, n. 32636 del 16/04/2018).

I risvolti applicativi

Non è ammessa la condanna alle spese a favore della parte civile se il reato è stato estinto prima della sentenza di primo grado.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20171 Anno 2025

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udienza: 03/04/2025

Data Deposito: 29/05/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da

G. F., nato a … 1’…

avverso la sentenza emessa il 03/12/2024 dal Giudice per le indagini preliminari

del Tribunale di Padova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili;

udite, nell’interesse di F. G., le conclusioni dell’avv. P. T., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova dichiarava non doversi procedere nei confronti di F. G. per il reato ascrittogli, ex art. 604-bis, comma 1, lett. a), cod. pen., in conseguenza dell’esito positivo della sospensione con messa alla prova del procedimento alla quale l’imputato era stato sottoposto il 30 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.

Conseguiva a tali statuizioni la condanna dell’imputato F. G. al pagamento delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile Associazione A.P.S. C., che venivano liquidate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova in 3.024,00 euro.

2. Avverso questa sentenza l’imputato F. G., a mezzo dell’avv. A. D. M., proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla mancata esclusione della parte civile, l’Associazione A.P.S. C., pronunciata con ordinanza del 24 ottobre 2023, che si imponeva alla luce della restituzione degli atti al Pubblico ministero, alla quale aveva fatto seguito l’istanza di sospensione con messa alla prova dell’imputato, presentata da F. G. ai sensi dell’art. 464-ter cod. proc. pen.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 464-septies e 538 cod. proc. pen., per avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova disposto la liquidazione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile costituita, nonostante fosse stata emessa nei confronti di F. G. una declaratoria di non luogo a provvedere per il reato ascrittogli, in conseguenza dell’esito positivo della messa alla prova alla quale l’imputato era stato sottoposto il 30 gennaio 2024.

Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da F. G. è fondato limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile.

Nel resto l’atto di impugnazione in esame deve essere dichiarato inammissibile.

2. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente alla mancata esclusione della parte civile, l’Associazione A.P.S. C., pronunciata con ordinanza del 24 ottobre 2023, che si imponeva alla luce della restituzione degli atti al Pubblico ministero, alla quale aveva fatto seguito l’istanza di sospensione con messa alla prova di F. G., presentata ex art. 464-ter cod. proc. pen., alla quale il ricorrente era stato sottoposto il 30 gennaio 2024.

Osserva il Collegio che, a sostegno di tale statuizione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova richiamava correttamente il principio di immanenza della parte civile, per inquadrare il quale occorre fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, nelle ipotesi di restituzione degli atti al Pubblico ministero, analoghe a quelle in esame, la «regressione del procedimento non sottrae alla parte civile alcuno dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti» (Sez. 4, Sentenza n. 51521 del 18/07/2013, omissis, Rv. 257874 – 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che la rilevanza per il nostro ordinamento del principio di immanenza della parte civile, discende dal fatto la «costituzione di parte civile, una volta intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all’impugnazione dell’imputato, presentare conclusioni e notula spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensive» (Sez. 5, Sentenza n. 41167 del 09/07/2014, omissis, Rv. 260682 – 01).

Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.

3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, per avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova disposto la liquidazione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile costituita, nonostante fosse stata emessa nei confronti di F. G. una declaratoria di non luogo a provvedere per il reato ascrittogli, ex art. 604-bis, comma 1, lett. a), cod. pen., in conseguenza dell’esito positivo della messa alla prova alla quale l’imputato era stato sottoposto il 30 gennaio 2024.

Osserva il Collegio che la liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita nel presente procedimento, l’Associazione A.P.S. C., conclusosi con il proscioglimento di F. G. per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., condanni l’imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, atteso che il risarcimento della vittima, unitamente alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituisce un presupposto imprescindibile dell’istituto; ne consegue che, qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell’art. 464-quinquies cod. proc. pen. non rispondano alle pretese della parte civile, quest’ultima potrà

tutelarsi nell’ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità» (Sez. 5, n. 33277 del 28/03/2017, omissis, Rv. 270533 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 13235 del 02/03/2016, omissis, Rv. 266322 – 01; Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, C., Rv. 263018 – 01).

Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 32636 del 16/04/2018, omissis, Rv. 273502 – 01, in relazione alle ipotesi di estinzione del reato intervenuta prima della pronuncia della sentenza di primo grado, per le quali non è possibile esprimere un giudizio compiuto sulla fondatezza delle accuse elevate all’imputato, secondo cui: «Non può essere pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado».

Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che, nelle ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova, laddove venga dichiarata l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., l’imputato non può essere condannato alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile, atteso che la sentenza di proscioglimento, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimersi sulla fondatezza delle accuse elevate all’imputato.

Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.

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