È impugnabile il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione sospende una precedente ordinanza?

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Cass. pen., sez. I, 25/03/2026 (ud. 25/03/2026, dep. 28/05/2026), n. 19607 (Pres. Boni, Rel. Genovese)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia impugnabile il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione sospende una precedente ordinanza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Avellino, quale giudice dell’esecuzione, sospendeva inaudita altera parte, su richiesta del pubblico ministero che aveva proposto ricorso per cassazione, l’efficacia di un’ordinanza con cui il medesimo giudice aveva riconosciuto, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge per omessa instaurazione del contraddittorio sull’istanza di sospensione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dispone, ai sensi dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen., la sospensione di un’ordinanza in precedenza emessa è adottato senza formalità e non è suscettibile di impugnazione (Sez. 1, n. 5896 del 12/11/1996; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003; Sez. 1, n. 24372 del 11/05/2005; Sez. 1, n. 47657 del 22/06/2016).

I risvolti applicativi

Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dispone la sospensione dell’efficacia di una precedente ordinanza, ai sensi dell’art. 666, comma 7, c.p.p.[1], costituisce un atto a forma libera, privo di autonoma impugnabilità.

[1]Ai sensi del quale: “Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente”.

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