Cass. pen., sez. II, 12/02/2026 (ud. 12/02/2026, dep. 5/03/2026), n. 8759 (Pres. Verga, Rel. Nicastro)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia censurabile in Cassazione il dissenso del procuratore generale rispetto alla proposta dell’imputato di definire il processo attraverso il cosiddetto “concordato in appello”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bologna – decidendo a seguito dell’annullamento senza rinvio di una precedente decisione adottata sempre da parte della stessa Corte territoriale, che era stato disposto da parte della Cassazione – confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed € 500,00 di multa per il reato di truffa aggravata.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 599-bis c.p.p..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo quale il dissenso del procuratore
generale rispetto alla proposta dell’imputato di definire il processo attraverso il cosiddetto “concordato in appello” non è censurabile, neppure con il ricorso per cassazione, atteso che, diversamente che nell’applicazione della pena su richiesta delle parti (in forza della previsione di cui all’art. 448, comma 1, cod. proc. pen.), nel “concordato in appello” la mancanza del consenso del pubblico ministero non trova alcuna possibilità di revisione processuale, sicché lo stesso concordato si deve ritenere sottoposto all’imprescindibile condizione del consenso della parte pubblica (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020).
I risvolti applicativi
Il dissenso del P.G. al “concordato in appello” non è censurabile in Cassazione, poiché, a differenza del patteggiamento ex art. 448 c.p.p., il concordato richiede necessariamente il consenso del pubblico ministero, senza possibilità alcuna di revisione processuale.






