È abnorme il provvedimento del G.i.p. che, in caso di opposizione a decreto penale con richiesta di oblazione, dichiara esecutivo il decreto per ritenuta non ammissibilità dell’oblazione?

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Cass. pen., sez. III, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 25/06/2026), n. 23520 (Pres. Ramacci, Rel. Di Stasi)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all’oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere all’oblazione l’imputato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova rigettava un’istanza di ammissione all’oblazione avanzata in sede di opposizione al decreto penale, dichiarando esecutivo il decreto penale stesso.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva l’abnormità del provvedimento.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all’oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere all’oblazione l’imputato, perché priva quest’ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità (Sez.3, n. 31231 del 13/06/2019).

I risvolti applicativi

È abnorme il provvedimento del G.i.p. che, in sede di opposizione a decreto penale con richiesta di oblazione, dichiara esecutivo il decreto per asserita inammissibilità dell’oblazione, precludendo il contraddittorio sulla responsabilità dell’imputato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23520 Anno 2026

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: DI STASI ANTONELLA

Data Udienza: 13/05/2026

Data Deposito: 25/06/2026

SENTENZA

B. R., nata a … il …

avverso l’ordinanza del 05/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 05/03/2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova rigettava l’istanza di ammissione all’oblazione avanzata in sede di opposizione al decreto penale n. … da B. R. e dichiarava esecutivo il decreto penale.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione B. R., a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce l’abnormità del provvedimento in quanto il Giudice per le indagini preliminari, investito di un atto di opposizione al

decreto penale di condanna ex art. 461 cod. proc. pen., con contestuale richiesta di oblazione facoltativa, dopo aver rigettato l’istanza di ammissione all’istituto di cui all’art. 162-bis cod. pen., anzichè disporre la prosecuzione del giudizio con emissione di decreto di giudizio immediato, come previsto dall’art. 464 cod. proc. pen., aveva dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna seppure

ritualmente e tempestivamente opposto; era del tutto, evidente, pertanto, l’abnormità strutturale e funzionale dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il provvedimento impugnato ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto sul presupposto della inammissibiltà della istanza di ammissione all’oblazione, richiesta con l’opposizione

Il provvedimento impugnato, nel dichiarare esecutivo il decreto opposto, ha dichiarato, implicitamente, anche inammissibile l’opposizione con conseguente ricorribilità dello stesso per cassazione ex art. 461, comma 6, cod. proc. pen.

Questa Corte ha già affermato il principio, che qui va ribadito, secondo cui è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all’oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere all’oblazione l’imputato, perché priva quest’ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità (Sez.3, n. 31231 del 13/06/2019, Rv.276554 – 01).

Corte aveva già chiarito che l’art. 461 comma 5, cod. proc. pen. non consente la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione nel caso di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di oblazione contenuta nell’atto di opposizione, che, inoltre, un siffattoprovvedimento sarebbe ugualmente ricorribile in considerazione della sua natura abnorme, in quanto si pone al di fuori dell’ordinamento processuale giacché priva l’imputato della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità (Sez .3, n. 35442 del 01/07/2016, Rv.267535 – 01; Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Rv. 247844-01).

Va inoltre considerato, che pur quando con l’atto di opposizione non venga richiesto il giudizio, trova applicazione, con riguardo a tale ipotesi, l’art. 464, comma 1 ultima parte, cod. proc .pen. che prevede che il giudice debba, comunque, emettere decreto di giudizio immediato come del resto sottolineato anche da questa Corte (Sez. 4, n. 1027 del 20/10/2002, omissis, Rv. 223708).

3. Consegue, pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato laddove lo stesso ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Bologna

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova, Ufficio Gip, per l’ulteriore corso.

Così deciso il 13/05/2026

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