Quando è configurabile il peculato per ritardato versamento da parte del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto delle somme riscosse per conto dell’AAMS?

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Cass. pen., sez. VI, 16/06/2026 (ud. 16/06/2026, dep. 25/06/2026), n. 23597 (Pres. Aprile, Rel. Giordano)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è configurabile il delitto di peculato per ritardato versamento, da parte dal concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Trieste rideterminava una pena irrogata dal giudice di prime cure per il reato di peculato (art. 314 cod. pen.) in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il delitto di peculato per ritardato versamento, da parte dal concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato è configurabile quando la condotta omissiva si protragga oltre la scadenza del termine ultimo indicato nell’intimazione che l’amministrazione è tenuta ad inviare al concessionario sotto la comminatoria della decadenza dalla concessione, a condizione che sia altresì raggiunta la prova dell’interversione del titolo del possesso, evincibile dal protrarsi della sottrazione della “res” alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e comunque tale da denotare inequivocabilmente l’atteggiamento “appropriativo” dell’agente (Sez. 6, n. 31167 del 13/04/2023).

I risvolti applicativi

Il peculato per ritardato versamento del concessionario del lotto è configurabile quando l’omissione si protrae oltre il termine fissato nell’intimazione dell’amministrazione e risulti provata l’interversione del possesso, desumibile dalla protratta sottrazione delle somme alla disponibilità dell’ente e da un comportamento inequivocabilmente appropriativo.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6

Num. 23597

Anno 2026

Presidente: APRILE ERCOLE

Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

Data Udienza: 16/06/2026

Data Deposito: 25/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. M., nato a … il …

avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte di appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;

sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

sentito per il ricorrente il difensore, avvocato F. C., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 13 novembre 2025, ha rideterminato la pena irrogata a M. M. per il reato di peculato (art. 314 cod. pen.) in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione.

L’imputato, quale titolare della rivendita di generi di monopoli valori bollati, si appropriava della somma di euro 1.002 – pari alle somme riscosse per conto dell’Agenzia delle Entrate – che non veniva riversata, nonostante i ripetuti solleciti, condotta commessa in M. fino a tutto il 15 giugno 2022.

2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata e denuncia:

2.1. vizio di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato poiché, tenuto conto dell’andamento negativo del conto corrente, sarebbe stato largamente prevedibile da parte dell’imputato che la Banca delegata non avrebbe provveduto al pagamento laddove la mancanza di fondi era dipesa da un fatto anomalo e imprevisto, ovvero la liquidazione degli interessi passivi in scadenza il 31 dicembre 2021 ma accreditati solo il 1 marzo 2022, così rendendo incapiente il conto;

2.2. erronea applicazione della legge penale perché la formula del “non poteva non sapere” utilizzata a sostegno della motivazione in punto di dolo, rende configurabile nel fatto il dolo eventuale la cui sussistenza non è stata provata oltre ogni ragionevole dubbio;

2.3. mancanza di motivazione su un punto decisivo poiché, essendo stato effettuato il pagamento dal fideiussore, non si era accertato se la condotta integrasse un mero ritardato pagamento, non essendo configurabile nel mero ritardato pagamento l’interversio possessionis, quale elemento costitutivo del reato di peculato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato perché i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente vertendo su un tema unitario, sono infondati.

Val bene premettere, tenuto conto della insistenza dei motivi di ricorso sulla natura colposa del mancato veramente e della sua riconducibilità, al più, ad una fattispecie di ritardato versamento delle somme riscosse, che la disciplina di riferimento della materia in esame è recata dal d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (Disciplina dell’imposta di bollo) e che l’art. 13 del d. lgs. n. 471/1997 prevede una sanzione amministrativa ordinaria pari al 30% dell’importo non versato.

Il tema del rapporto tra la fattispecie penale del peculato prevista dall’art. 314 cod. pen., e le normative speciali che disciplinano le cadenze temporali del versamento delle somme riscosse dai titolari dell’attività di rivendita dei generi di monopoli all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, è già affrontato dalla Corte di Cassazione in materia analoga, cioè il versamento delle somme riscosse per le giocate del lotto.

In tale materia si è precisato che il delitto di peculato per ritardato versamento, da parte dal concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato è configurabile quando la condotta omissiva si protragga oltre la scadenza del termine ultimo indicato nell’intimazione che l’amministrazione è tenuta ad inviare al concessionario sotto la comminatoria della decadenza dalla concessione, a condizione che sia altresì raggiunta la prova dell’interversione del titolo del possesso, evincibile dal protrarsi della sottrazione della “res” alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e comunque tale da denotare inequivocabilmente l’atteggiamento “appropriativo” dell’agente. (Sez. 6, n. 31167 del 13/04/2023, omissis, Rv. 285082 – 01).

La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, enucleato l’ambito di applicazione della normativa speciale – collegata al mero ritardato versamento – come distinta dal reato di peculato che presuppone una condotta appropriativa.

La Convenzione che regola il rapporto dell’Amministratore con i rivenditori dei valori bollati, che è alla base del rapporto dell’imputato con l’Agenzia, prevede un termine per versare l’importo dovuto che non è connesso alla ricezione di una richiesta di adempimento ma è stabilito ordinariamente dal contratto di concessione e che è regolato dall’ art. 7, che prevede le modalità di riversamento e le sanzioni per tardivo versamento, sulla base della rendicontazione dei prelevamenti virtuali e delle riscossioni effettuate nella settimana contabile, che va dal mercoledì precedente al martedì, mentre l’Agenzia dispone l’addebito, con valuta il venerdì successivo, delle somme oggetto di prelevamento virtuale, al netto dell’aggio e maggiorate dei costi eventualmente sostenuti per l’operazione di addebito.

La Convezione prevede, inoltre, che, in caso di mancato addebito per qualsiasi motivo in conto corrente, i versamenti devono essere effettuati mediante modello F24, con applicazione degli interessi.

In caso di mancato addebito delle somme riscosse, l’Agenzia intima al rivenditore il riversamento mediante modello F24 e, decorsi cinque giorni da tale intimazione senza che il rivenditore abbia regolarizzato la sua posizione, procede alla sospensione del servizio di riscossione, che rende impossibili ulteriori prelevamenti virtuali (le ricariche dei borsellini), previa sospensione, in ogni caso, del servizio, senza preavviso, qualora il rivenditore sia debitore, a seguito di riversamenti dovuti e per qualsiasi motivo non effettuati, per una somma superiore al 25% del massimale individuale della fideiussione prestata ai sensi degli artt. 3 e 4, polizza fideiussoria che l’Agenzia escute, tramite raccomandata A/R o PEC inviata oltre che al fideiussore anche al rivenditore e all’ente contraente la polizza.

Deve, dunque, ritenersi che nella materia della rivendita dei valori bollati il pagamento è sempre tardivo quando è eseguito dopo la scadenza del termine contrattuale o legale previsto e comporta in ogni caso l’obbligo di versamento immediato, potendo configurare una condotta di appropriazione e integrare il più grave reato di peculato, quando il mancato versamento si protragga anche successivamente alla scadenza del termine ultimo, decorrente dall’intimazione ad effettuare il versamento sotto la comminatoria della decadenza dalla concessione.

Ai fini della configurabilità del reato di peculato occorre, cioè, che la sottrazione della “res” alla disponibilità dell’ente pubblico si sia pur sempre protratta per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e comunque tale da denotare inequivocabilmente l’atteggiamento “appropriativo” dell’agente (così testualmente, Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, omissis, Rv. 283940; cfr., sul tema Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, omissis, Rv. 281335, in cui si è affermato che l’appropriazione del denaro, riscosso dal notaio a titolo di imposte e non riversato all’erario, si realizza non già per effetto del mero ritardo nell’adempimento, bensì allorquando si determina la certa interversione del titolo del possesso, che si realizza allorquando il pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, condotta che non necessariamente può essere ritenuta insita nella mancata osservanza del termine di adempimento»”).

La giurisprudenza di legittimità ha, infine, chiarito che integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato a riscuotere le somme derivanti dalla rivendita dei valori bollati che si appropri del denaro riscosso nell’adempimento della funzione pubblica, a nulla rilevando l’esistenza della polizza fideiussoria per il mancato versamento delle tasse riscosse, trattandosi di una garanzia operante sul piano civile ed amministrativo che si attiva nel momento in cui si consuma il delitto di peculato con l’omesso versamento del dovuto da parte del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 15853 del 01/02/2018, omissis, Rv. 272910 – 01).

3.Alla luce di tali principi, i motivi di ricorso, incentrati sulla inconsapevolezza, da parte del ricorrente, aduso ad operare su un conto corrente bancario garantito dal fido bancario, della incapienza del conto per effetto dell’addebito degli interessi bancari, rivela la sua infondatezza, al limite della inammissibilità, tenuto conto della precisa disposizione contrattuale, sui termini e modalità dell’addebito della somma a cura dell’Agenzia sul conto corrente nonché della circostanza che il versamento delle somme dovute all’Agenzia non veniva eseguito neppure quando l’Agenzia, come da convenzione, aveva invitato l’imputato a regolarizzare i pagamenti omessi che sono stati, alfine, conseguiti solo attraverso la escussione della polizza fideiussoria, e, quindi, a seguito del pagamento a cura garante dell’obbligazione civile, laddove l’imputato ha certamente utilizzato in proprio le somme riscosse attraverso la vendita dei valori bollati, così appropriandosene.

Dalla sentenza di primo grado (pag. 1) risulta, infatti, che l’imputato non ha mai ottemperato all’obbligo di riversare le somme all’erario, nemmeno in ritardo, mentre la tesi difensiva del contrattempo venutosi a determinare per effetto dell’accredito delle somme dovute alla banca a titolo di interessi è contraddetta dal fatto che l’inadempimento si è protratto ben oltre la intimazione formale del 25 marzo 2022 e alla successiva sospensione del servizio poiché il credito era stato riscosso solo a luglio 2022, per effetto del pagamento a cura del fiudeiussore ( e a questi rimborsato solo a novembre 2022).

Nel caso di specie, dunque, non di mero “ritardo” si è trattato, bensì di vera e propria (definitiva) ritenzione delle somme per effetto dell’inadempimento all’obbligo di versare gli importi effettivamente riscossi, inadempimento che costituisce un chiaro sintomo della condotta appropriativa per la cui sussistenza è necessario e sufficiente il dolo generico non essendo configurabile nei fatti neppure una causa di forza maggiore, quale l’accredito a sorpresa degli interessi bancari sul conto corrente, accredito che non costituiva un imprevisto, essendo connaturato alla tipologia di conto allo scoperto, garantito da fido.

La tesi difensiva è vieppiù smentita dall’analisi della documentazione bancaria, prodotta in allegato al ricorso, dalla quale si evince che l’imputato, certamente consapevole dell’andamento del conto corrente e delle scadenze previste dalla Convenzione, aveva sempre proceduto, nella imminenza della scadenza del R.I.D. della Lottomatica, ad accreditare sul conto versamenti in contanti a mezzo cassa self, in modo da rendere capiente il conto in vista della escussione, come da contratto e convenzione.

Può, dunque, confermarsi la conclusione della sentenza impugnata secondo la quale era accertata la piena consapevolezza della condotta appropriativa dell’imputato.

4.Consegue al rigetto del ricorso la condanna del M. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16 giugno 2026

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