Costituisce pronuncia implicita sull’impossibilità di impiego dei mezzi elettronici di controllo il giudizio del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione criminosa?

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Cass. pen., sez. II, 17/09/2026 (ud. 17/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34294 (Pres. Pellegrino, Rel. Ariolli)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudizio del Tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisca anche pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Firenze respingeva un appello proposto avverso un’ordinanza del Tribunale di Pistoia in composizione collegiale che, a sua volta, aveva rigettato un’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione degli artt. 125, comma 3, 274 lett. c), 275, commi 1 e 3, 299 cod. proc. pen., nonché motivazione apparente, contraddittoria ed illogica.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudizio del Tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce anche pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017).

I risvolti applicativi

Il giudizio espresso dal Tribunale del riesame in ordine all’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a fronteggiare il pericolo di reiterazione criminosa, in ragione della sua natura valutativa assorbente e pregiudiziale, integra altresì una pronuncia implicita circa l’impossibilità di adozione degli strumenti elettronici di controllo a distanza di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale[1].

[1]Ai sensi del quale: “1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 2. L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall’articolo 293, comma 1. 3. L’imputato che ha accettato l’applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 34294

Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

Data Udienza: 17/09/2026

Data Deposito: 23/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G. G., nato … il …

avverso ordinanza 16/06/2026 Tribunale di Firenze

visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. L. P.;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

letta la requisitoria in data 05/08/2026 del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. G. G., a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con cui è stato respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Pistoia in composizione collegiale del 13/03/2026, che ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Per quanto precisato dall’ordinanza impugnata, il ricorrente si trova in stato di custodia cautelare per i reati di cui all’art. 416 cod. pen., commesso in … ed altrove dal … con condotta permanente (capo 1), nonché per concorso in rapina pluriaggravata commessa in … il … (capo 6). In relazione a tali reati ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di Pistoia del 24/02/2026 alla pena di anni sei di reclusione ed euro duemila di multa, venendo al contempo assolto dal delitto di truffa aggravata contestato al capo 2) della rubrica, compreso originariamente tra i reati su cui si fondava il provvedimento cautelare del G.i.p. del 3/10/2025.

3. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui lamenta violazione degli artt. 125, comma 3, 274 lett. c), 275, commi 1 e 3, 299 cod. proc. pen., nonché motivazione apparente, contraddittoria ed illogica. La censura attiene all’omessa verifica dell’attualità delle esigenze cautelari e dell’effettiva idoneità della misura degli arresti domiciliari presso il domicilio indicato dalla difesa (in Follonica, presso l’abitazione della nonna paterna) che, collocando il ricorrente al di fuori del contesto criminale campano in cui erano maturati i fatti che avevano portato alla sua condanna, determinerebbe un affievolimento del pericolo di recidiva. Peraltro, in senso favorevole al ricorrente, deponevano anche il comportamento processuale tenuto e l’avvenuta celebrazione del giudizio di primo grado.

Il Tribunale, lamenta la difesa, aveva fondato il rigetto dell’appello sulla scorta di una valutazione meramente retrospettiva della personalità dell’imputato, valorizzando profili di disvalore che rappresentavano elementi già posti a fondamento della misura originaria e delle precedenti decisioni cautelari, di per sé inidonei a dimostrate l’attuale capacità del ricorrente di riallacciare rapporti criminali una volta allocato presso un differente domicilio territoriale. Mancava del tutto un accertamento specifico, individualizzato e strettamente riferito al momento delle decisione. Alcuna motivazione era stata poi spesa sulla richiesta difensiva di rafforzare gli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale di Firenze ha esaminato il quadro delle esigenze cautelari e gli elementi nuovi dedotti con l’istanza difensiva, spiegando le ragioni per le quali le nuove circostanze non potessero ritenersi suscettibili di garantire la collettività dal pericolo di reiterazione, già stimato come estremamente elevato con precedenti giudicati cautelari. L’ordinanza impugnata coglie ed evidenzia i punti salienti della decisione, richiamando indici altamente dimostrativi della persistenza dei pericula già evocati a corredo del rischio di recidiva, la cui valutazione, lungi dall’essere confinata ad una valutazione di tipo retrospettivo, si ammanta della necessaria attualità e concretezza.

2.1. In particolare, il Tribunale risulta avere fatto riferimento, quali elementi ostativi all’affievolimento delle esigenze cautelari da soddisfarsi nel differente domicilio, «alla natura organizzata, itinerante e sovralocale del sodalizio in cui risulta il ricorrente inserito, nonché al ruolo attivo dal medesimo svolto, non solo quale trasfertista ed esecutore materiale di condotte predatorie realizzate anche al di fuori dal contesto locale di origine, ma anche quale procacciatore e reclutatore di nuova manovalanza criminale in stretta sinergia con i capi e i promotori dell’associazione»; alla mancata dissociazione a seguito degli arresti di altri complici; all’essersi il ricorrente financo vantato con la madre dei reati commessi; al contenuto di un’intercettazione da cui risulta l’attività di procacciatore di manovalanza criminale svolta “iure proprio” dal ricorrente; all’inserimento in un contesto organizzativo che aveva contatti anche con esponenti di un noto clan di camorra.

Tali elementi, in assenza di ulteriori e più significativi indici di rescissione dei rapporti criminali (peraltro la permanenza del reato associativo è indicata cessata al 24 febbraio 2026, data della sentenza di primo grado, stante la contestazione in “permanenza”), sono stati considerati rappresentativi tanto del pericolo di ripresa dei contatti illeciti riferibili al sodalizio, quanto di reiterazione di condotte analoghe.

2.2. Di conseguenza, il dato portante della contestazione mossa dalla difesa – incentrato sull’assenza di elementi dimostrativi, in attualità, della persistenza dell’operatività dell’organizzazione e dei contatti tra i sodali – non risulta decisivo, in quanto il giudizio di disvalore è stato espresso, in chiave prognostica, anche in ordine alla persistenza del pericolo di commettere delitti della stessa specie di quelli per cui è intervenuta condanna. Tanto si è correttamente ricavato sulla scorta di un complesso di elementi che, in aderenza agli indici legali di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen., denotano un’allarmante personalità del ricorrente che rende, dunque, non censurabile l’aver disatteso il tema dell’esecuzione degli arresti domiciliari in località differente da quella di “elezione” delle condotte criminose.

Per completezza, va poi ricordato che il giudizio del Tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce anche pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, omissis, Rv. 270463-01).

2.3. In conclusione, ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata si sottragga ai vizi di legittimità denunziati. L’apprezzamento della pericolosità del ricorrente sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ai fini della concessione degli arresti domiciliari, resta, infatti, riservato al giudice di merito ed è incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, omissis, Rv. 211755-01; Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, omissis, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, omissis, Rv. 250093-01, sulla valutazione delle esigenze cautelari, della gradualità e adeguatezza della misura. Da ultimo, Sez. 2, n. 30728 dell’11/08/2026, omissis, non mass.).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione die profili di inammissibilità rilevati.

4. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Roma, li 17 settembre 2026.

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