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Cosa succede all’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide senza osservare le formalità di cui all’art. 666 commi terzo e quarto cod. proc. pen.?

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Cass. pen., sez. I, 01/03/2024 (ud. 01/03/2024, dep. 21/03/2024), n. 13040 (Pres. Aprile, Rel. Russo)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 666)

Indice

La questione giuridica

Fermo restando che, come è noto, l’art. 666 cod. proc. pen. prevede, da un lato, che, salvo “quanto previsto dal comma 2[1], il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori” (comma terzo, primo periodo), dall’altro, che l “udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero” (comma quarto, primo periodo), con la decisione qui in commento, la Cassazione chiarisce a quali conseguenze va incontro l’ordinanza che viene emessa senza che sia celebrata siffatta udienza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha affrontato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza in analisi.

Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza di un condannato volta alla rideterminazione della pena in espiazione per effetto dell’avvenuto riconoscimento della continuazione avvenuto in fase esecutiva con separata ordinanza.

Ciò posto, con ordinanza emessa a seguito dell’udienza ex art. 666 cod. proc. pen., il Tribunale di Trento, dal canto suo, dichiarava inammissibile l’opposizione presentata dall’interessato ex art. 667 cod. proc. pen. in quanto, a suo avviso, tale procedura era prevista soltanto per il dubbio sull’identità fisica del condannato, caso estraneo all’oggetto dell’incidente di esecuzione, prospettato nella fattispecie in esame.

Orbene, avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore del condannato, con unico motivo, in cui si deduceva la violazione di legge perché la procedura di opposizione di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è ammissibile anche oltre il caso cui si era riferito il giudice dell’esecuzione nell’ordinanza impugnata.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, gli Ermellini reputavano censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento impugnato poiché il giudice dell’esecuzione aveva deciso sull’istanza pronunciando de plano un provvedimento di rigetto mentre l’ordinanza, emessa dal giudice dell’esecuzione de plano, in una materia in cui non è ammessa la procedura semplificata dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è nulla (Sez. 3, Sentenza n. 35500 del 20/06/2007: “è affetta da nullità l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 666 commi terzo e quarto cod. proc. pen., si pronunci, al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo, “de plano”), e tale nullità deve essere qualificata come assoluta (Sez. 1, Sentenza n. 12304 del 26/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 44859 del 05/11/2008), rilevabile, in quanto tale, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Tal che se ne faceva conseguire come l’ordinanza impugnata dovesse essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

I risvolti applicativi

L’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione senza l’udienza, richiesta dall’art. 666, co. 3 e co. 4, del codice di procedura penale, è nulla.

Tale nullità è inoltre assoluta e può essere rilevata d’ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento.

[1] Ai sensi del quale: “Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 13040 Anno 2024

Presidente: APRILE STEFANO

Relatore: RUSSO CARMINE

Data Udienza: 01/03/2024

Data Deposito: 28/03/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. A., nato a … il …

avverso l’ordinanza del 27/09/2023 del TRIBUNALE DI TRENTO

udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;

lette le conclusioni del PG, Luigi Giordano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza, emessa de plano, del 16 maggio 2023 il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato A. B. di rideterminazione della pena in espiazione per effetto dell’avvenuto riconoscimento della continuazione avvenuto in fase esecutiva con separata ordinanza.

Con ordinanza emessa a seguito dell’udienza ex art. 666 cod. proc. pen. il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata dall’interessato ex art. 667 cod. proc. pen., in quanto tale procedura è prevista soltanto per il dubbio sull’identità fisica del condannato, caso estraneo all’oggetto dell’incidente di esecuzione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge perché la procedura di opposizione di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è ammissibile anche oltre il caso cui si è riferito il giudice dell’esecuzione nell’ordinanza impugnata.

3. Con nota del 4 gennaio 2024 il difensore del ricorrente, avv. F. C., ha chiesto la trattazione orale, richiesta respinta in quanto sui provvedimenti del giudice dell’esecuzione la Corte decide secondo il rito dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., che non prevede la trattazione orale.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Luigi Giordano, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

L’istanza presentata dal difensore al giudice dell’esecuzione aveva ad oggetto una rideterminazione della pena da espiare per effetto cii cumulo di pene concorrenti.

Il giudice dell’esecuzione ha deciso sull’istanza pronunciando de plano un provvedimento di rigetto.

E’ un errore sul piano procedurale, perché nel sistema del libro X del codice di procedura penale la regola generale è che il giudice dell’esecuzione deve decidere l’incidente di esecuzione secondo la procedura prevista dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che passa attraverso la fissazione di una udienza camerale.

Il giudice dell’esecuzione può decidere senza passare attraverso udienza camerale quando l’istanza sia inammissibile per manifesta infondatezza o costituisca mera riproposizione di richiesta già rigettata, nel qual caso può provvedere de plano con decreto motivato ai sensi dell’art. 656, comma 2, cod. proc. pen.

Il giudice dell’esecuzione può, inoltre, decidere senza passare attraverso udienza camerale quando l’istanza abbia ad oggetto una delle competenze la cui norma attributiva di potere richiami l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che prevede una procedura semplificata che permette al giudice dell’esecuzione di provvedere senza formalità.

Nel caso in esame, però, non era possibile provvedere senza formalità di procedura perché:

1) il giudice ha rigettato l’istanza, e non l’ha dichiarata inammissibile, e, quindi, non ha reso applicabile la disposizione dell’art. 666, comma 2, citato;

2) l’istanza non aveva ad oggetto una delle competenze previste dall’art. 667, comma 1, o dall’art. 676 cod. proc. pen., per cui è normativamente prevista in ogni caso la procedura semplificata dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione de plano, in una materia in cui non è ammessa la procedura semplificata dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia nulla (Sez. 3, Sentenza n. 35500 del 20/06/2007, omissis, Rv. 237529: “è affetta da nullità l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 666 commi terzo e quarto cod. proc. pen., si pronunci, al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo, “de plano”), e che la nullità sia da qualificare come assoluta (Sez. 1, Sentenza n. 12304 del 26/02/2014, omissis, Rv. 259475; Sez. 1, Sentenza n. 44859 del 05/11/2008, omissis, Rv. 242196), rilevabile, in quanto tale, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Ne consegue che, nel caso in esame, l’ordinanza del 16 maggio 2023 del Tribunale di Trento, quale giudice dell’esecuzione, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio.

Deve conseguentemente essere annullata anche la successiva ordinanza del 27 settembre 2023, con cui il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione presentata dal condannato ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., procedura che, al contrario di quanto scritto dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato, non è applicabile soltanto al caso di istanza di incidente di esecuzione avente ad oggetto il dubbio sull’identità fisica del condannato, ma, in quanto richiamata anche nell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., è regola generale per tutti i casi in cui il giudice dell’esecuzione abbia deciso, pur se indebitamente, come nella vicenda in esame,

senza formalità di procedura, secondo lo schema dell’art. 667, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla le ordinanze emesse dal Tribunale di Trento in data 27 settembre 2023 e in data 16 maggio 2023 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.

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