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Condizioni per la rivalutazione del giudicato esecutivo

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Cass. pen., sez. I, 29/02/2024 (ud. 29/02/2024, dep. 20/06/2024), n. 24531 (Pres. Boni, Rel. Fiordalisi)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il c.d. giudicato esecutivo può essere oggetto di rivalutazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il G.i.p. del Tribunale di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava l’inammissibilità di un’opposizione ex art. 676 cod. proc. pen. avverso un provvedimento con il quale, a sua volta, era stata dichiarata l’inammissibilità di una richiesta di estinzione della pena inflitta dal G.i.p. del Tribunale di Larino nel 2001.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore del richiedente ricorreva per Cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 172 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 73 e 74 T.U. stup., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto inammissibile.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016).

Il provvedimento del giudice dell’esecuzione divenuto definitivo, pertanto, per gli Ermellini, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione.

Orbene, nel caso di specie, sempre ad avviso dei giudici di piazza Cavour, il ricorrente non si era confrontato con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione aveva rilevato come il precedente giudice dell’esecuzione avesse già provveduto su analoga istanza fondata sui medesimi elementi riproposti nell’incidente di esecuzione in esame.

I risvolti applicativi

Il provvedimento del giudice dell’esecuzione diventato definitivo impedisce una nuova decisione sullo stesso oggetto, salvo cambiamenti significativi nelle circostanze o nuovi elementi di fatto o questioni giuridiche non considerate precedentemente.

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