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Come deve operare il giudice dell’esecuzione nel rideterminare la pena per la continuazione tra reati separati giudicati con sentenze diverse?

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Cass. pen., sez. I, 29/03/2024 (ud. 29/03/2024, dep. 30/04/2024), n. 17486 (Pres. Siani, Rel. Poscia)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come deve operare il giudice dell’esecuzione nel rideterminare la pena per la continuazione tra reati separati giudicati con sentenze diverse.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva una domanda diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. con riferimento ai reati per i quali l’istante aveva subito diverse condanne irrevocabili.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante ricorreva per Cassazione, deducendo violazione degli artt. 81, 132, 133 cod. pen. e 671 del codice di rito e relativo vizio di motivazione, ritenendo, tra le argomentazioni ivi sostenute, come la Corte territoriale non avesse individuato la pena inflitta per il reato più grave sulla quale poi disporre gli aumenti per i reati-satellite.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità reputava il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui il giudice dell’esecuzione, il quale debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009), tenuto conto altresì del fatto che il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014).

I risvolti applicativi

Il giudice dell’esecuzione deve prima separare i reati riuniti in continuazione, individuare il più grave e poi determinare la pena base per questo reato, applicando poi aumenti autonomi per i reati satellite, fermo restando che questi aumenti non possono superare quelli stabiliti dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile di condanna.

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