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Applicazione del principio del ‘ne bis in idem’ alle ordinanze del giudice dell’esecuzione: quando ciò è possibile?

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Cass. pen., sez. I, 29/03/2024 (ud. 29/03/2024, dep. 30/04/2024), n. 17494 (Pres. Siani, Rel. Poscia)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, seppure in via preliminare, riguardava quando il principio del “ne bis in idem” è applicabile con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Spoleto, in l’unzione di giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza formulata dal Procuratore della Repubblica in sede diretta alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa con una sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale.

Ciò posto, avverso questa decisione la pubblica accusa proponeva ricorso per Cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 666, comma 2, del codice di rito per violazione del principio del ne bis in idem.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, reputava opportuno ricordare che il principio del “ne bis in idem” è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione nei casi in cui esso costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, Sentenza n. 34324 del 07/10/2020).

I risvolti applicativi

Il principio del “ne bis in idem” si applica analogicamente alle ordinanze del giudice dell’esecuzione quando sono l’unico modo per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto e contro la stessa persona.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17494 Anno 2024

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: POSCIA GIORGIO

Data Udienza: 29/03/2024

Data Deposito: 30/04/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 15/11/2023;

nell’ambito del procedimento relativo a:

D. S. R. (già H. R.) nato a … 1’…;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Spoleto, in l’unzione di giudice dell’esecuzione, ha tra l’altro respinto l’istanza formulata dal Procuratore della Repubblica in sede diretta alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa a R. D. S. (già R. H.) con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale il giorno 18 maggio 2016 (divenuta irrevocabile il 15 giugno 2017).

2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato relativamente al rigetto della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza sopra indicata.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 666, comma 2, del codice di rito per violazione del principio del ne bis in idem;al riguardo osserva che su analoga istanza si era già pronunciato il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 28 giugno 2023 con la quale era stata disposta la revoca della sospensione condizionale come sopra concessa a R. D. S. (già R. H.).

Pertanto, poiché tale ordinanza non era stata oggetto di impugnazione, essa era passata in giudicato, di talché la nuova richiesta dell’organo dell’esecuzione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.

2. E’ opportuno ricordare che il principio del “ne bis in idem” è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione nei casi in cui esso costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona

(Sez. 5, Sentenza n. 34324 del 07/10/2020, Rv. 280033 – 01).

3. Ciò posto si osserva che il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 28 giugno 2023 (non impugnata), aveva già provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa a R. D. S. (già R. H.) con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale il giorno 18 maggio 2016 (divenuta irrevocabile il 15 giugno 2017), di talché il giudice dell’esecuzione — nel rigettare la relativa istanza con l’ordinanza impugnata è incorso nella violazione del sopra indicato principio poiché, al contrario, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la suddetta richiesta.

4. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla pronuncia di rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a R. D. S. (già R. H.) con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Spoleto il giorno 18 maggio 2016 (divenuta irrevocabile il 15 giugno 2017).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

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