Cass. pen., sez. I, 19/02/2026 (ud. 19/02/2026, dep. 11/03/2026), n. 9256 (Pres. Rocchi, Rel. Poscia)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, sussista una connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell’attività del sodalizio.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell’appello cautelare, rigettava un gravame presentato avverso un provvedimento della Corte di assise della stessa città, con il quale era stata respinta un’istanza di retrodatazione, ai sensi dell’art. 297, comma 3, del codice di rito, della misura cautelare della custodia in carcere disposta a carico di un indagato.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale deduceva violazione degli artt. 297, 303 e 125 del codice di rito e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell’attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito (Sez. 1, n. 22751 del 06/05/2021; Sez. 6, n. 28023 del 06/06/2011; Sez. 1, n. 12715 del 06/03/2008).
I risvolti applicativi
Ai fini della retrodatazione della durata di più misure cautelari, non sussiste connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e gli omicidi commessi nell’ambito del sodalizio, in quanto tali delitti non costituiscono la finalità costitutiva dell’associazione.






