Cass. pen., sez. I, 23/04/2024 (ud. 23/04/2024, dep. 09/08/2024), n. 32400 (Pres. Boni, Rel. Curami)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è ammissibile l’istanza di liberazione anticipata.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava un’incidente di esecuzione proposto volto ad ottenere la revoca di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal P.M. presso il Tribunale di Perugia e contestuale scarcerazione, con trasmissione al P.M. per l’emissione di un nuovo provvedimento di cumulo tenendo conto del disposto di cui all’art. 656 comma 4 bis cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore che denunciava, con un unico motivo, l’erronea applicazione degli artt. 656 comma 4 bis e 663 comma 1 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il motivo suesposto era reputato infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’istanza di liberazione anticipata è ammissibile quando lo stato di libertà dell’interessato derivi da un provvedimento che abbia disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, sia pure in via provvisoria, mentre è inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente espiata ed il condannato, ormai libero per il titolo esecutivo in questione, intenda imputare il beneficio ad altri fini (sez. 1, n.43786 del10/11/2011; Sez. 1, n.16269 del26/04/2006) (come avvenuto nel caso di specie).
I risvolti applicativi
L’istanza di liberazione anticipata è ammissibile quando lo stato di libertà dell’interessato derivi da un provvedimento che abbia disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, sia pure in via provvisoria, mentre è inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente espiata ed il condannato, ormai libero per il titolo esecutivo in questione, intenda imputare il beneficio ad altri fini.






