Cass. pen., sez. I, 20/03/2026 (ud. 20/03/2026, dep. 9/04/2026), n. 13112 (Pres. Casa, Rel. Russo)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia legittima l’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena la cui domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia stata rigettata.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia respingeva un’opposizione presentata da un condannato contro un decreto del 6 febbraio 2025 con cui il magistrato di sorveglianza della medesima città ne aveva disposto l’espulsione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è legittima l’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena la cui domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia stata rigettata, poiché l’art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 equipara detta condizione personale dello straniero a quelle, legittimanti l’espulsione a norma degli artt. 16, comma 5, e 13, comma 2, lett. b), del medesimo decreto, di chi si sia visto revocare, annullare o rifiutare il permesso di soggiorno e non abbia impugnato il provvedimento sfavorevole (Sez. 1, n. 21906 del 31/01/2024).
I risvolti applicativi
È legittima l’espulsione dello straniero detenuto in espiazione di pena qualora la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia stata rigettata.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13112 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: RUSSO CARMINE
Data Udienza: 20/03/2026
Data Deposito: 09/04/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M. N. nato in … il …
avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Ettore Pedicini, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza dell’8 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto l’opposizione presentata dal condannato N. M., cittadino albanese, che stava espiando la pena di 5 anni di reclusione per i reati di cessione di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata, contro il decreto del 6 febbraio 2025 con cui il magistrato di sorveglianza di Venezia ne aveva disposto l’espulsione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha rilevato che il cittadino albanese è privo di permesso di soggiorno nel territorio dello Stato, in quanto il rinnovo gli è stato rifiutato il 20 marzo 2024, che lo stesso non convive con cittadino italiano perché il matrimonio con la moglie è terminato nel 2022, che è vero che la madre è una cittadina italiana (il padre, invece, è un cittadino albanese) ma il condannato non convive con la madre fin dal 2008; non esistono pertanto ragioni ostative all’espulsione.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la norma dell’art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 sui divieti di espulsione è suscettibile di interpretazione analogica e consente di ritenere preclusiva all’espulsione anche l’esistenza di forti legami affettivi e sociali con il territorio nazionale, e nel caso in esame il ricorrente è giunto in Italia nel 1995, è titolare di una ditta individuale e, anche se non convive con un cittadino italiano, dovrebbe essere ritenuto non espellibile, l’ingerenza dello Stato nella sua vita familiare sarebbe, infatti, non proporzionata. Inoltre, il provvedimento impugnato non ha proceduto ad alcuna ponderata valutazione della pericolosità concreta ed attuale del condannato per specificare perché debba prevalere l’esigenza di sicurezza pubblica rispetto ai legami della vita familiare; l’espulsione prevista dall’art. 16, infatti, non è automatica, ma dipende da un bilanciamento di interessi che manca nel provvedimento impugnato.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. In termini generali, l’espulsione dello straniero non appartenente all’Unione europea, identificato, irregolare, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena, anche residua, non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisce una misura alternativa alla detenzione atipica, della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, omissis; Sez. 1, n. 6814 del 09/07/2015, dep. 2016, omissis; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, dep. 29/12/2010, omissis, Rv. 249175-01).
Come è già stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la legge persegue l’obiettivo, facendo in modo che fuoriescano dal circuito penitenziario, e siano subito rimpatriati, i condannati comunque non reintegrabili nella comunità nazionale, perché sprovvisti di titolo per rimanervi, già non avviati a percorsi proficui di risocializzazione e per i quali non sussistano prevalenti esigenze di asilo, umanitarie ovvero di tutela della loro persona o delle loro relazioni familiari (Sez. 1, n. 9425 del 18/02/2019, G., Rv. 274885-01; Sez. 1, n. 915 del 17/10/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278065-01, § 2 del Considerato in diritto).
Queste ultime esigenze sono espresse dall’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, a tal fine espressamente richiamato dal comma 9 del precedente art. 16, le cui ipotesi preclusive all’espulsione hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere oggetto di applicazione analogica (Sez. 1, n. 10846 del 19/12/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278892 – 01 Sez. 1, n. 48684 del 29/09/2015, omissis, Rv. 265387 – 01; in senso difforme Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, omissis, Rv. 268038-01, che al coniugio ha parificato la convivenza more uxorio
2. Il ricorso deduce che, pur non esistendo nel caso in esame una specifica preclusione all’espulsione, il condannato doveva essere ritenuto non espellibile per l’esistenza di forti legami affettivi e sociali con il territorio nazionale, essendo giunto in Italia nel 1995, essendo titolare nel territorio di una ditta individuale, ed avendo in Italia la madre, pur se non convivente con lui dal 2008, ed una ex moglie; l’ingerenza dello Stato nella sua vita familiare sarebbe, in questo contesto, non proporzionata.
L’argomento è infondato.
Si è detto che nella situazione del condannato non esiste uno specifico legame familiare ostativo alla espulsione.
È vero che la norma dell’art. 19 che prevede le preclusioni all’espulsione deve essere interpretata alla luce dell’art. 8 della C.E.D.U., che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare di ogni persona, e della giurisprudenza convenzionale applicativa di tale disposizione, che ha ritenuto che i legami sociali tra gli immigrati radicati e la comunità in cui essi vivono costituiscano parte del concetto di vita privata in questione, che possono rendere l’espulsione un’ingerenza nell’esercizio di tale diritto (Maslov e altri c. Austria, Grande Camera, 23 giugno 2008, 1638/03) che deve trovare una adeguata giustificazione nel provvedimento che dispone l’espulsione.
Però, il provvedimento impugnato contiene una giustificazione non illogica su questo punto, perché prende in considerazione tutta la situazione personale dell’interessato, evidenzia che lo stesso non convive con alcun cittadino italiano, atteso che il matrimonio con una cittadina italiana è da tempo terminato, talché il legame che egli conserva nel territorio italiano riguarda soltanto la madre, con cui, però, non convive dal 2008.
La prevalenza delle esigenze di deflazione carceraria alla base della norma sull’ingerenza dell’espulsione nella vita familiare del condannato non è, pertanto, motivata in modo manifestamente illogico, e l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte.
3. Il ricorso deduce anche la carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata sull’attualità della pericolosità sociale del condannato.
L’argomento è inammissibile.
Mediante il richiamo all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 (“nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2”), l’art. 16, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998 permette l’espulsione dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva in tre diverse situazioni, che sono alternative tra loro: quella dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia stato respinto (lett. a), quella dello straniero che si sia trattenuto nel territorio dello Stato in assenza in titolo di soggiorno (lett. b), quella dello straniero che appartenga a taluna delle categorie indicate negli artt. 1, 4, 16 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero, nella sostanza, a persona nei cui confronti si possa formulare, nei termini previsti dal d. lgs n. 159 citato, un giudizio di pericolosità (lett. c).
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato in motivazione di aver espulso lo straniero che si trovava nella situazione della lett. b) dell’art. 13, comma 2, in quanto soggetto che si era trattenuto nel territorio dello Stato in assenza in titolo di soggiorno, atteso che dal 20 marzo 2024 gli era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno (sul punto v. Sez. 1, n. 21906 del 31/01/2024, omissis, Rv. 286421 – 01: è legittima l’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena la cui domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia stata rigettata, poiché l’art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 equipara detta condizione personale dello straniero a quelle, legittimanti l’espulsione a norma degli artt. 16, comma 5, e 13, comma 2, lett. b), del medesimo decreto, di chi si sia visto revocare, annullare o rifiutare il permesso di soggiorno e non abbia impugnato il provvedimento sfavorevole).
La deduzione sulla mancata valutazione delle pericolosità attuale del condannato, attenendo ad altra ipotesi normativa per cui è ammessa l’espulsione che però non è stata posta alla base della decisione, non è, pertanto, conferente con il percorso logico del provvedimento impugnato, ed incorre conseguentemente nella censura di inammissibilità per aspecificità dell’impugnazione (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, omissis, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268823).
4. Il ricorso è, nel complesso, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 20/03/2026






