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Cosa non esclude la valutazione semestrale del comportamento del condannato per la liberazione anticipata?

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Cass. pen., sez. I, 8/02/2024 (ud. 8/02/2024, dep. 30/05/2024), n. 21595 (Pres. Santalucia Rel. Curami)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa non esclude la valutazione semestrale del comportamento del condannato per la liberazione anticipata.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava un reclamo proposto avverso un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che, a sua volta, aveva parimenti rigettato analoga istanza di liberazione anticipata in ordine ad un periodo di presofferto, osservando come in epoca successiva al termine di detto periodo, l’istante risultasse essersi reso responsabile di gravi reati, irrevocabilmente accertati.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge, con particolare riguardo al principio di semestralizzazione del beneficio, e vizio di motivazione.

In particolare, il ricorrente si doleva dell’omessa motivazione in ordine alle critiche difensive mosse nel reclamo, nonché al contenuto di una memoria, con copiosa allegazione, di cui non era stata fatta menzione nel provvedimento impugnato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022); in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020).

Oltre a ciò, gli Ermellini facevano altresì presente che, nella ipotesi in cui la liberazione anticipata sia richiesta in relazione a periodo di custodia cautelare, costituisce condizione ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che il richiedente abbia commesso un reato in epoca successiva alla cessazione della custodia (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012).

Orbene, per i giudici di piazza Cavour, il giudice di meritosi era attenuto ai principi summenzionati, negando il beneficio della liberazione anticipata mediante la valorizzazione del comportamento delittuoso posto in essere dal ricorrente successivamente al periodo di custodia cautelare, per il quale egli aveva avanzato la richiesta di liberazione anticipata.

I risvolti applicativi

Il principio della valutazione semestrale del comportamento del condannato per la liberazione anticipata non esclude che i reati commessi in libertà possano indicare la mancanza di volontà di partecipare al programma rieducativo durante il precedente periodo di detenzione.

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