Il terzo, cui sia contestata la fittizia intestazione dei beni confiscati, può contestarne i presupposti applicativi della misura?

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Cass. pen., sez. V, 14/04/2026 (ud. 14/04/2026, dep. 14/05/2026), n. 17563 (Pres. Scarlini, Rel. Nerucci)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il terzo, cui sia contestata la fittizia intestazione dei beni confiscati, possa contestare i presupposti applicativi della misura.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano rigettava talune impugnazioni proposte da terzi contro un decreto con cui la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del locale Tribunale aveva disposto la confisca di alcuni immobili rispettivamente loro intestati.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione siffatte persone.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti inammissibili.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il terzo cui sia contestata la fittizia intestazione dei beni confiscati può far valere la proprietà effettiva di questi ultimi ma non contestare i presupposti applicativi della misura (Sez. Un., n. 30355 del 27/03/2025).

I risvolti applicativi

Il terzo destinatario della contestazione di fittizia intestazione dei beni confiscati può far valere la titolarità effettiva dei beni, ma non è legittimato a contestare i presupposti applicativi della misura di prevenzione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 17563

Anno 2026

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Relatore: NERUCCI RICCARDO

Data Udienza: 14/04/2026

Data Deposito: 14/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da E. A. T. M. A., nato in … il …, A. N. R. A., nato in …il …, E. G. T. A. M., nato in … il …, A. S., nato a … il …, K. A. A. I., nato in … il …, A. N. A. R.M., nato in … il …, avverso il decreto del 26/11/2025 della Corte d’appello di Milano;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità di tutti i ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Milano ha rigettato le impugnazioni proposte da E. A. T. M. A., A.N.R. A.al, E. G. T. A. M., K. A.A. I., A. N. A. R. M. e A. S. contro il decreto con cui la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del locale Tribunale aveva disposto la confisca di alcuni immobili rispettivamente loro intestati.

2. Tutti i soggetti sopra indicati hanno proposto ricorso contro il decreto della Corte, enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1 K. A.A. I., A. N. A. R. M. e S. A. eccepiscono con un primo motivo la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al requisito della pericolosità sociale sia dei ricorrenti sia del soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione. La Corte d’Appello ha dedotto la pericolosità di quest’ultimo (E. A. T. M. A.) dalla sua sottoposizione ad una misura cautelare per-sonale che, tuttavia, risulta revocata il 5/5/2025. Quanto alla pericolosità dei ri-correnti il vizio è ancora più radicale in quanto la motivazione è del tutto assente.

3.2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione del requisito della sproporzione fra le condizioni economiche di E. A. T. M. A. e il valore degli immobili. Il provvedimento impugnato, infatti, trascura che occorre pur sempre un rapporto di congruenza fra i profitti illeciti e il valore dei beni confiscati, del tutto assente nel caso di specie in quanto l’entità dei compensi percepiti dall’E. per fittizie dichiarazioni di ospitalità è certamente inferiore al valore degli immobili. L’assenza di tale requisito, quindi, finisce anche per travolgere la confisca dei beni successivamente acquistati dai ricorrenti.

4.1 E. A. T. M. A., A.N.R. A.al ed E. G. T. A. M. eccepiscono con un primo motivo contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla pericolosità sociale. Il provvedimento impugnato si fonda infatti su un presupposto errato e cioè la sottoposizione di E. A. T. M. A. ad una misura personale che, in realtà, era venuta meno prima ancora del giudizio di appello. Ne consegue che la pericolosità è stata affermata sulla base di un presupposto di fatto del tutto insussistente.

4.2 Il secondo motivo, attinente alla sproporzione fra redditi e valore degli immobili, è sostanzialmente identico al motivo sub 3.2, cui per comodità si può dunque rinviare.

5. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

6. Il difensore ha depositato memoria difensiva con cui *

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1 Quanto alle posizioni di K. A.A. I., A. N. A. R. M. e S. A., si impone una considerazione di ordine generale e cioè che in subiecta materia il terzo cui sia contestata la fittizia intestazione dei beni confiscati può far valere la proprietà effettiva di questi ultimi ma non contestare i presupposti applicativi della misura (Sez. Un., n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01). Tale incontroverso e condivisibile principio implica dunque l’inammissibilità di entrambi i motivi, in quanto i ricorrenti non sono legittimati a interloquire né sulla pericolosità del soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione né sul tema del rapporto fra il valore degli immobili colpiti da confisca, da un lato, e la capacità economica e i profitti illeciti, dall’altro. Inammissibile, per le stesse ragioni, è anche il profilo riguardante la pericolosità sociale degli stessi ricorrenti; si tratta in ogni caso di questione manifestamente infondata, in quanto il giudizio di pericolosità sociale riguarda il soggetto nei cui confronti si procede per la misura di prevenzione e non anche il soggetto cui è contestata l’intestazione fittizia del bene.

2. Quanto alle posizioni di E. A. T. M. A., A.N.R. A.al ed E. G. T. A. M., occorrono riflessioni separate in quanto, mentre il primo è il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, gli altri due sono invece terzi intestatari dei beni confiscati. Per quanto concerne questi ultimi, e cioè A.N.R. A.al ed E. G. T. A. M., valgono dunque le stesse osservazioni esposte nel paragrafo 1.1, che si richiamano integralmente e che conducono a loro volta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In merito a E. A. T. M.A., invece, si osserva innanzitutto che i motivi di ricorso non attengono in massima parte a violazioni di legge, come previsto dal combinato disposto degli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 del d.lgs. 159/2011, ma a un mero vizio di motivazione che, come tale, non è ammissibile in questa sede. In secondo luogo, e in ogni caso, si osserva che la pericolosità sociale è stata congruamente argomentata dal provvedimento impugnato, che si è concentrato sui precedenti penali, sul numero di alias e precedenti dattiloscopici oltre che sul requisito (intatto) della gravità indiziaria contemplata dalla misura cautelare poi revocata per carenza delle esigenze cautelari; quest’ultimo elemento, peraltro, non può certo fondare un automatismo tale da far venir meno il giudizio di pericolosità, sia per la necessità di una valutazione complessiva di quest’ultimo (che poggia anche sui vari altri ele-menti valorizzati dalla Corte d’appello e non menzionati nel ricorso) sia per l’ovvia diversità dei presupposti della misura di prevenzione rispetto alla misura cautelare e, dunque, per l’assenza di un carattere vincolante della revoca di essa. In terzo luogo, non contestata dal ricorrente è la motivazione del decreto impugnato sul rapporto di sproporzione fra redditi e valore dei beni confiscati. Quarto e ultimo punto da evidenziare è che la correlazione tra profitti illeciti e valore dei beni è un requisito alternativo rispetto alla sproporzione postulata dall’art. 24 d.lgs. 159/2011, che, come tale, si fonda su una presunzione di origine illecita dei beni stessi ed è dunque sufficiente a fondare l’imposizione del vincolo (v. Sez. 1, n. 44214 del 5/6/2023, Rv. 285502 – 01). Tale profilo del motivo di ricorso è, dun-que, manifestamente infondato.

2. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/04/2026.

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