Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione deve valutare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase investigativa?

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Cass. pen., sez. IV, 8/04/2026 (ud. 8/04/2026, dep. 14/05/2026), n. 17563 (Pres. Serrao, Rel. Bellini)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, debba esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava una domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la difesa la quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge, in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., e difetto di motivazione, con riferimento al riconoscimento della colpa grave ostativa alla riparazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez.4, n. 41396 del 15.9.2016).

I risvolti applicativi

Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave ostativi all’indennizzo, deve valutare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e posti a fondamento della misura cautelare, salvo quelli dichiarati assolutamente inutilizzabili o privi di rilevanza nel giudizio assolutorio.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4

Num. 17544

Anno 2026

Presidente: SERRAO EUGENIA

Relatore: BELLINI UGO

Data Udienza: 08/04/2026

Data Deposito: 14/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G. R. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità, ovvero il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza assunta in data 17 dicembre 2025, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall’odierno ricorrente R. G. tramite il proprio procuratore speciale, in relazione alla detenzione in carcere da questi sofferta dal 9 luglio 2018 al 7 ottobre 2022 allorquando la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione del Tribunale della stessa città, lo aveva assolto dalla contestazione associativa di avere partecipato unitamente al familiare G. G. ad una organizzazione … nel territorio di R., mentre confermava la condanna in relazione ad uno specifico episodio concernente le armi (capo 23 per detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo nell’interesse del suddetto G. G.), da cui conseguiva una condanna ad anni uno di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, divenuta irrevocabile.

2. Il giudice della riparazione ha riconosciuto la condizione ostativa della colpa grave, che avrebbe costituito causa della detenzione, consistita in condotte extraprocessuali gravemente colpose, non escluse neppure dal giudice dell’assoluzione, che emergevano in particolare dalle relazioni e dalle frequentazioni intrattenute con alcuni componenti del sodalizio criminoso … (desunte da intercettazioni ambientali e video riprese) e in particolare con il parente G. G., del quale conosceva la caratura criminale e l’appartenenza al sodalizio operante in …, cui palesava subordinazione e offriva disponibilità a intraprese criminali (soprattutto in relazione all’occultamento e al recupero di armi da sparo), culminate con l’episodio del 10 gennaio 2018 in cui il ricorrente si offriva di recuperare un’arma e di consegnarla al parente che aveva inteso non esporsi in prima persona. In tale prospettiva il giudice della riparazione evidenziava che il giudice dell’assoluzione, pur avendo escluso la strutturata partecipazione del ricorrente al sodalizio, poneva in rilievo gli aspetti di contiguità con il congiunto che travalicavano l’ambito familiare e che lo ponevano in una posizione di soggezione e di franca disponibilità a realizzare attività illecite. Assume il giudice distrettuale che tale contiguità, in uno con le frequentazioni con alcuni dei partecipi all’associazione, avevano fornito l’apparenza di una esplicita e concreta adesione del ricorrente all’organizzazione criminale, così da contribuire a ingenerare l’erroneo convincimento di una sua adesione al sodalizio e alla partecipazione ad alcune specifiche ipotesi di reato nel settore delle armi, così da determinare l’adozione e il mantenimento della misura cautelare.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, G. R. il quale ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge, in relazione agli artt.314 cod. proc. pen. e difetto di motivazione con riferimento al riconoscimento della colpa grave ostativa alla riparazione.

Assume la difesa del ricorrente che i profili di colpa, riconosciuti dal giudice della riparazione, non solo erano stati contrastati dalla difesa del ricorrente nell’ambito del giudizio assolutorio ma erano stati estrapolati nella motivazione dell’ordinanza impugnata in termini del tutto distonici rispetto alle considerazioni espresse dal giudice dell’assoluzione in relazione al delitto associativo, laddove il provvedimento impugnato era incorso in una inammissibile rivalutazione del patrimonio indiziario la cui valenza probatoria era stata esclusa in sede di cognizione.

In particolare, le circostanze addotte dal giudice della riparazione risultavano prive di rilievo sinergico ai fini dell’adozione della misura, trattandosi di elementi spuri, del tutto decontestualizzati che, a parte l’episodio concernente le armi in cui il ricorrente aveva operato nell’interesse esclusivo del parente, nessun rilievo avevano avuto nell’ingenerare la falsa apparenza di una gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo, il quale era stato escluso sulla base dello stesso compendio indiziario che aveva portato all’adozione della misura, in quanto dagli stessi esiti intercettivi era risultata la totale estraneità dell’indagato al contesto associativo di cui in imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione il sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa o sull’esistenza del dolo (v. da ultimo, S.U., 28 novembre 2013, n. 51779, omissis).

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare – con valutazione necessariamente “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/02/2014, Rv. 259082].

2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, omissis, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez.4, n. 41396 del 15.9.2016, omissis, Rv.268238).

3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dalla parte ricorrente. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all’art.314 comma 1 ultima parte cod. proc. pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dal G. nel contesto investigativo che ha originato l’adozione del provvedimento restrittivo in sede di indagini preliminari, considerando la portata gravemente colposa dell’accertato mantenimento di relazioni e frequentazioni ambigue con il cugino G. G., appartenente all’omonima famiglia camorristica operante in Rosarno, serbando un contegno, delineato nelle intercettazioni ambientali, che appariva di palese contiguità e di franca adesione alla progettualità criminosa evocata dal parente il quale, da parte sua, prospettava al ricorrente la necessità di difendersi con le armi dalle rivendicazioni delle famiglie avversarie così che questi si era prodigato per assecondarne le illecite richieste.

4. Se è vero che i collegamenti con G. G., la disponibilità a questi offerta in più occasioni nella movimentazione di armi, nella consapevolezza di una faida in corso tra famiglie rivali, fatti culminati nella condanna irrevocabile del ricorrente per il capo 23) della rubrica, in relazione al quale era stato operato il fermo e disposta la custodia, non sono stati riconosciuti idonei a integrare il reato di partecipazione all’associazione criminosa a carico di G. R. in assenza della prova di un consapevole e stabile inserimento nel sodalizio, gli stessi risultano essere stati correttamente valorizzati dal giudice della riparazione per ravvisare un addebito di colpa grave in capo al ricorrente, in ragione della contiguità manifestata al sodalizio criminoso a fronte delle relazioni privilegiate intrattenute con G. G., ritenuto stabilmente inserito nell’organizzazione e della disponibilità a questi manifestata di rendersi partecipe di intraprese criminali, come risulta dalla condanna per i fatti in materia di armi.

4.1. Sotto un primo profilo va evidenziato come la misura cautelare sia stata disposta anche in relazione alla contestazione concernente le armi (capo 23), da cui è seguita pronuncia irrevocabile di condanna del G. a una pena detentiva pari a un anno di reclusione; con riferimento alla detenzione sofferta per tale titolo, pertanto, non ricorrono i presupposti per la riparazione, in quanto la stessa può essere riconosciuta solo in relazione a ipotesi di reato rispetto alle quali è intervenuta una sentenza assolutoria, ai sensi dell’art.314, comma 1 cod. proc. pen.

4.2. Quanto alla contestazione del reato associativo, in relazione al quale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione e per la quale è stata sofferta una custodia cautelare di oltre quattro anni, che soverchia la misura della pena complessivamente determinata per l’altro titolo cautelare (capo 23), con motivazione logica il giudice distrettuale ha ravvisato una ipotesi di colpa grave, laddove il comportamento ostativo del richiedente può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, omissis, Rv. 249237; n. 37528 del 24 giugno 2008, Rv. 241218; n.4113 del 13/01/2021, omissis, Rv.280391).

4.3. A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalla difesa del ricorrente secondo cui violerebbe la regola della ingiusta detenzione, e di effettività della tutela riparatoria, la circostanza che al ricorrente siano contestate, come addebiti colposi, le medesime condotte già valutate dal giudice dell’assoluzione per escludere la sua responsabilità in relazione al reato associativo. Invero, la condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fatto preclusivo al riconoscimento dell’indennizzo, può infatti consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell’assoluzione e da questi ritenuta penalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione (S.U., n.32383 del 27 maggio 2010, omissis). Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l’imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell’assoluzione, può giustificare l’esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo Sez. 4, n. 34438 del 2/07/2019, omissis, Rv.276859; n. 2145 del 13/01/2021, omissis, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando, come nella specie, le determinazioni del giudice dell’assoluzione si fondino sull’ermeneusi dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio inferenziale da parte del giudice della riparazione. .

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente le cui argomentazioni non hanno offerto alcun utile contributo alla definizione del giudizio (Sez. 4, n. 13175 del26/03/2025, G., Rv. 287952 – 02).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026

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