Cass. pen., sez. IV, 4/03/2026 (ud. 4/03/2026, dep. 14/05/2026), n. 17540 (Pres. Di Salvo, Rel. Fallarino)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la confisca possa essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna pronunciava sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicando all’imputato la pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 648 cod. pen. (capi g), h), i) della rubrica), sostituendo la pena detentiva con quella della detenzione domiciliare, nonché disponendo, altresì, ai sensi dell’art. 240, commi 1 e 2, cod. pen., la confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti e di quanto ad esse accessorio, la confisca e destinazione alla Direzione di artiglieria competente delle armi in sequestro, la confisca delle carte di pagamento e dei dispositivi telematici in sequestro; ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen., 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca della somma di denaro in sequestro, pari ad euro 2.595,00.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la difesa dell’accusato la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 240 e 240 bis cod. pen., per avere il giudice ordinato la confisca delle carte di pagamento e del denaro, nonostante tali beni non fossero più in sequestro, avendone il P.M. disposto la restituzione nella fase delle indagini.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano o impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013).
I risvolti applicativi
La confisca può essere disposta anche in assenza di previo sequestro, ove prevista o imposta dalla legge, indipendentemente dall’effettiva possibilità di conseguire gli effetti ablatori del provvedimento.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4
Num. 17540
Anno 2026
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: FALLARINO DANIELA
Data Udienza: 04/03/2026
Data Deposito: 14/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E. O. A. nato in … il …
avverso la sentenza del 29/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna
Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino; lette le conclusioni scritte, depositate dal Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 29 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicando ad A. E. O. la pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 648 cod. pen. (capi g), h), i) della rubrica), sostituendo la pena detentiva con quella della detenzione domiciliare. Con la stessa sentenza il giudice ha disposto, altresì, ai sensi dell’art. 240, commi 1 e 2, cod. pen., la confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti e di quanto ad esse accessorio, la confisca e destinazione alla Direzione di artiglieria competente delle armi in sequestro, la confisca delle carte di pagamento e dei dispositivi telematici in sequestro; ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen., 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca della somma di denaro in sequestro, pari ad euro 2.595,00.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo quattro motivi, di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 240 e 240 bis cod. pen., per avere il giudice ordinato la confisca delle carte di pagamento e del denaro, nonostante tali beni non fossero più in sequestro, avendone il P.M. disposto la restituzione nella fase delle indagini con provvedimento del 21 luglio 2025.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 nonché carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro.
Si assume che la motivazione fornita dal giudice per giustificare la sussistenza del requisito della sproporzione sia del tutto apparente, in quanto priva di riscontri concreti e ancorata a una illegittima inversione dell’onere probatorio.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 240 cod. pen. e assoluta carenza di motivazione in ordine alla disposta confisca delle carte di pagamento, per non aver il giudice indicato le ragioni che giustificavano l’applicazione di tale sanzione.
2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 240 cod. pen. in relazione alla disposta confisca degli apparecchi telefonici.
Si osserva che il giudice si è limitato ad affermare assertivamente che si trattava di strumenti impiegati per la commissione dei reati, venendo così meno all’obbligo motivazionale in ordine alla sussistenza di un vincolo di pertinenzialità con le condotte in contestazione; presupposto necessario, in ragione della natura facoltativa della confisca.
Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il P.G. di questa Corte ha reso le conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Posto che nel caso di specie, come emerge dalla sentenza impugnata, le disposte confische non sono state oggetto di accordo, il ricorso per cassazione sul punto può essere proposto per i consueti motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., come confermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 279348 – 01), sicché i motivi sono ammissibili e, per quanto immediatamente si dirà, in parte fondati.
2. Il primo motivo con cui si lamenta violazione di legge per aver il giudice disposto la confisca del denaro e delle carte di pagamento, nonostante tali beni non fossero più in sequestro, è manifestamente infondato.
Costituisce, invero, orientamento consolidato di questa Corte che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano o impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, omissis, Rv. 255113 – 01).
3. Il secondo motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione, in ordine alla disposta confisca del denaro, è infondato.
3.1. La confisca cd. allargata, di cui all’art. 240 bis cod. pen., applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990, è giustificata dalla particolare gravità dei delitti spia ed è caratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa in quanto fondata su tre elementi: la qualità di condannato per determinati reati; la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica; la presunzione che il patrimonio stesso derivi da altre attività criminose non accertate. In presenza di determinate condizioni, si presume, dunque, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, omissis, Rv. 226491 – 01).
Anche di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte, in conformità alle pronunce sul tema del Giudice delle leggi (per tutte cfr. Corte cost., n. 33 del 2018), hanno ribadito che detta presunzione relativa non realizza una reale inversione dell’onere della prova, ma si limita a porre a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca o di sequestro un onere di allegazione di fatti e circo-stanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà la sussistenza (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285852 – 01).
3.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi valorizzando, con motivazione congrua e priva di vizi logici, l’assenza di qualsiasi riscontro all’attività lavorativa che il ricorrente aveva asserito di svolgere, l’imprecisato e indimostrato ausilio da parte di familiari, la conseguente incompatibilità della situazione reddituale del ricorrente con l’entità del contante rinvenuto, del tutto sproporzionato rispetto al suo concreto potere di acquisto e risparmio, tanto più in ragione delle spese da sostenere per la propria famiglia.
4. Il terzo e il quarto motivo, riguardanti la disposta confisca delle carte di pagamento e degli apparecchi telefonici, per tali ragioni sindacabili congiunta-mente, risultano fondati.
La sentenza impugnata risulta effettivamente carente, sotto il profilo motivazionale, avendo disposto, ai sensi dell’art. 240, commi 1 e 2, cod. pen.,«la confisca e allegazione agli atti delle carte di pagamento in sequestro, nonché la confisca facoltativa degli apparecchi telefonici in sequestro in quanto impiegati per la commissione dei reati» con affermazioni generiche e apodittiche, che non consentono di comprendere le ragioni, né in fatto, né in diritto, della disposta misura, non essendo neppure chiarito a quale dei reati contestati all’imputato la stessa sia riferita.
Nemmeno può essere valorizzato il riferimento alla asserita strumentalità, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen., «il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso» (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, omissis, Rv. 285062 – 01); ciò alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 – 01).
4. La sentenza va, dunque, annullata, limitatamente alla disposta confisca delle carte di pagamento e degli apparecchi telefonici, con rinvio al Tribunale di Ravenna, diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle carte di paga-mento e dei telefoni cellulari e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ravenna-Ufficio GIP, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 4 marzo 2026.






