Cass. pen., sez. IV, 21/04/2026 (ud. 21/04/2026, dep. 14/05/2026), n. 17546 (Pres. Serrao, Rel. Calafiore)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Milano accoglieva, limitatamente al periodo di 157 giorni di restrizione in carcere eccedente il termine di fase, rigettandola nel resto, una domanda proposta per la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà personale subita nella forma della custodia cautelare, nell’ambito di un procedimento nel quale era l’istante indagato per il delitto di cui agli artt. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, cod. pen., conclusosi in primo grado con sentenza di condanna, con conferma in appello e successivo annullamento della Corte di Cassazione, a cui era seguita la sentenza di assoluzione in sede di rinvio, divenuta irrevocabile, per non aver commesso il fatto.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la difesa la quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., censurando l’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione sul presupposto della sussistenza di una colpa grave ostativa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato, a nulla rilevando nel caso di specie quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è ostativa alla riparazione la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell’avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di “Cosa nostra” e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso).
I risvolti applicativi
Nei reati associativi, è ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione la condotta del soggetto che abbia tenuto comportamenti sintomatici di contiguità con il sodalizio criminoso, mediante frequentazioni ambigue con gli associati idonee a fondare un ragionevole sospetto di coinvolgimento nelle attività illecite.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4
Num. 17546
Anno 2026
Presidente: SERRAO EUGENIA
Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data Udienza: 21/04/2026
Data Deposito: 14/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M. C. nato a … il … avverso l’ordinanza del 10/12/2025 della Corte d’appello di Milano
Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LAURA CONDEMI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto, limitatamente al periodo di 157 giorni di restrizione in carcere eccedente il termine di fase, rigettandola nel resto, la domanda proposta nell’interesse di M. C. per la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà personale subita nella forma della custodia cautelare in carcere dal 4 luglio 2019 al 10 febbraio 2023, nell’ambito di un procedimento nel quale era indagato per il delitto di cui agli artt. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6, cod. pen., conclusosi in primo grado con sentenza di condanna, con conferma in appello e successivo annullamento della Corte di cassazione, a cui era seguita la sentenza di assoluzione in sede di rinvio del 23 ottobre 2023, divenuta irrevocabile, per non aver commesso il fatto.
2. Al M. era stato contestato di essersi messo a completa disposizione degli interessi della locale di … di …, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso, partecipando a summit con G. S.- elemento di spicco della cosca F. M., il 21 ottobre 2017, nel corso del quale venivano definite strategie comuni e risolti contrasti interni al gruppo; usufruendo, in qualità di responsabile della L. C., della imposizione della fornitura del caffè a soggetti economici del settore grazie alla forza di intimidazione del gruppo criminale.
3. Con unico, articolato motivo, C. M. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., censurando l’ordinanza che ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione sul presupposto della sussistenza di una colpa grave ostativa.
Il ricorrente assume che la Corte d’appello abbia disatteso consolidati principi di legittimità, individuando la colpa grave sulla base di una pretesa condotta sinergica fondata su valutazioni illogiche e disancorate dalle risultanze processuali, in contrasto con quanto chiarito nella sentenza rescindente della Corte di cassazione e nella successiva decisione assolutoria di rinvio, entrambe fondate sui medesimi elementi già disponibili al giudice della cautela.
In particolare, viene censurata la valorizzazione di circostanze già scrutinate ed escluse in sede di merito, in violazione del principio secondo cui il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti non accertati dal giudice della cognizione, né attribuire valenza dimostrativa a elementi già ritenuti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La difesa evidenzia che la pronuncia assolutoria non è derivata da un diverso compendio probatorio, ma da una differente valutazione del medesimo quadro indiziario posto a base della misura cautelare, incentrato sulla pretesa partecipazione del ricorrente al summit del 21 ottobre 2017 e sull’attività commerciale di caffè e zucchero, elementi qualificati come meri indizi inidonei anche a fondare la restrizione della libertà personale.
Viene inoltre stigmatizzata la rivalutazione, ai fini della colpa ostativa, della presenza del M. per pochi minuti nei pressi del ristorante ove si svolse l’incontro del 21 ottobre 2017, nonostante fosse stato definitivamente accertato che egli non aveva partecipato alla cena, né incontrato alcuno dei soggetti coinvolti, essendosi allontanato immediatamente dal luogo. Tale circostanza, già ritenuta suscettibile di plurime spiegazioni e priva di significato univoco, sarebbe stata nuovamente utilizzata in chiave meramente congetturale.
Il ricorrente deduce, altresì, travisamento degli atti laddove l’ordinanza ha escluso l’esperimento di iniziative difensive in sede cautelare, nonostante risultino proposte tutte le impugnazioni previste e depositata specifica istanza al G.i.p. del 3 marzo 2021.
Quanto alle condotte attribuite al padre del ricorrente, A. M., si rileva che eventuali comportamenti colposi ostativi all’indennizzo devono essere riferibili direttamente al richiedente, non essendo dimostrata né allegata una consapevole partecipazione o un concorso morale del M. figlio, peraltro non destinatario di alcuna contestazione in tal senso.
Viene altresì censurata la valorizzazione di conversazioni fra terzi e di asserite condotte estranee al thema decidendum, nonché il riferimento a ipotetiche frequentazioni ambigue del ricorrente, in assenza di qualsiasi indicazione concreta circa tempi, luoghi, soggetti o riscontri oggettivi.
3. Il Procuratore generale, con memoria depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e va accolto.
2. L’ordinanza impugnata ha preliminarmente richiamato la sentenza della Corte d’appello di Milano del 18 ottobre 2023, che aveva assolto C. M. ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che né la presunta partecipazione al summit del 21 ottobre 2017 con G. S. né l’attività di smercio di caffè e zucchero tramite la società L. C. fossero elementi idonei a fondare una condanna. In particolare, quanto al summit, era emerso che il ricorrente si era trattenuto sul posto per pochi minuti, sicché la sua presenza nei pressi di un esercizio pubblico, situato in un piccolo centro e frequentato da soggetti con i quali egli intratteneva rapporti ordinari, non poteva essere univocamente ricondotta all’incontro tra gli affiliati dell’associazione; quanto all’attività commerciale, la Corte aveva rilevato che, pur emergendo indizi di un possibile favore alla cosca di …, l’imputazione contestava al M. la diversa circostanza dell’aver favorito la diversa locale di …, con conseguente incongruenza del fatto rispetto alla contestazione. Era stato altresì valorizzato che E. D. C. o aveva attribuito al ricorrente un ruolo di collaborazione nella propria attività di spaccio, senza tuttavia alcun riferimento alla sua partecipazione alla locale di ….
3. A fronte di tale quadro assolutorio, l’ordinanza oggetto di impugnazione ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di equa riparazione, ricordando che l’indennizzo presuppone che l’interessato non abbia dato causa, neppure per colpa grave, all’adozione della misura custodiale, dovendosi trattare di una detenzione sofferta da un soggetto rimasto del tutto estraneo, sul piano reale e storico, alla vicenda delittuosa. Viceversa, l’indennizzo non è riconoscibile nei confronti di chi, con il proprio comportamento, abbia creato i presupposti per l’intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria, ancorché poi assolto in sede penale.
4. Affermando di applicare tali criteri al caso concreto, la Corte ha ritenuto che dagli atti emergessero elementi idonei a configurare una colpa grave in capo a C. M. nella genesi e nel protrarsi della misura cautelare. In particolare, è stato valorizzato il ruolo del padre, A. M., il quale intratteneva contatti con soggetti collegati a S., finalizzati a promuovere la vendita di caffè e zucchero trattati dalla ditta del figlio presso bar e ristoranti della zona, confidando nel futuro ruolo dello S. nella gestione delle forniture commerciali.
In tale contesto, la Corte ha ritenuto significativo che il padre avesse riferito della conoscenza della situazione da parte del figlio e che lo stesso conoscesse personalmente S., nonché che il medesimo figlio si fosse reso disponibile a camuffare l’origine delle forniture facendole apparire come provenienti dalla propria ditta, indice di una gestione degli affari non trasparente.
Particolarmente significativa è stata giudicata la presenza del ricorrente, seppure per pochi minuti, nel luogo fissato per il summit del 21 ottobre 2017, ritenuta sintomatica di una frequentazione dell’ambiente criminale, tale da integrare quantomeno un profilo di grave superficialità o trascuratezza idoneo a giustificare l’intervento cautelare. La Corte ha escluso che la mancanza di conversazioni intercettate direttamente a suo carico fosse decisiva, potendo la colpa grave emergere dal complesso del materiale investigativo, anche se costituito da conversazioni tra terzi.
Infine, l’ordinanza ha richiamato anche le dichiarazioni di E. D. C., il quale aveva riferito di una collaborazione del M. nell’attività di traffico di stupefacenti, ritenendo che, nel loro complesso, tali elementi integrassero una condotta percepibile come indicativa di una contiguità con il sodalizio criminale Su tali basi, è stato negato il diritto alla riparazione, a causa della condizione ostativa della colpa grave.
5.Rendendo tale motivazione il giudice della riparazione non si è attenuto ai principi che regolano la materia perché le circostanze ritenute rilevanti non valgono a delineare una situazione di connivenza dell’istante dotata di efficacia sinergica rispetto all’evento detenzione. Si rende necessario puntualizzare che la verifica della condotta ostativa non può prescindere dalla contestualizzazione, nel tempo e nel luogo, della condotta stessa. Invero, esclusa la rilevanza ai fini della responsabilità penale, per principio negata in sede di riparazione, è evidente che il giudice adito ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., deve procedere all’apprezzamento della eventuale efficacia sinergica dell’atteggiamento tenuto dall’indagato all’epoca dell’adozione della misura restrittiva e durante il suo mantenimento.
6.Procedendo, nel caso di specie, alla ricostruzione del contesto in cui avvenne la condotta ritenuta ostativa, va considerata l’estraneità della posizione di C. M., nel ragionamento seguito dall’ordinanza impugnata, relativamente ai rapporti intercorrenti tra il padre dell’istante (A. M.) e C. C. (direttamente collegato a S.) e quanto emerso nel colloquio tra i medesimi sull’affermata influenza del padre sull’istante.
7.L’ordinanza impugnata non ha spiegato, con evidente salto logico, le ragioni per le quali si possa validamente presumere che effettivamente l’istante abbia tenuto, in modo quanto meno colposamente consapevole, le condotte commerciali opache appena descritte, certamente idonee in astratto a supportare la condotta di connivenza.
8.In linea di principio, è vero che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il comportamento gravemente colposo dell’istante non deve essere stato unica causa determinante dell’errore, come si richiede in materia di riparazione dell’errore giudiziario, ma è sufficiente che il richiedente l’indennità abbia concorso a causare l’errore dell’autorità giudiziaria. Inoltre, la circostanza che il giudice della cognizione penale abbia escluso la prova della sua stessa partecipazione alle singole dinamiche delittuose non elide l’efficacia ostativa di condotte gravemente colpose inerenti al reato associativo, di per sé sufficienti a giustificare la misura cautelare.
9.Tuttavia, è necessario precisare che la condotta connivente va accertata in modo puntuale e nei limiti derivanti dall’accertamento compiuto dalla sentenza di
assoluzione, nel senso che, pur potendo e dovendo procedere autonomamente alla valutazione dei fatti accertati dalla sentenza assolutoria, il giudice della riparazione non può ignorare il senso del loro concreto positivo accertamento compiuto dal giudice dell’assoluzione, né può semplicemente volgere i medesimi accadimenti in senso sostanzialmente colpevolista.
10.La difesa, a pagina 8 del ricorso, si duole del fatto che la Corte non abbia spiegato perché nel caso in esame dovesse ritenersi sussistente la condotta di connivenza ostativa. Giova, a tal proposito, chiarire che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, certamente, per definizione, non punibile in sede di attribuzione di responsabilità penale, quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv. 275970 – 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139 – 01).
11.In particolare, è stata riconosciuta ostativa alla riparazione la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Rv. 287302 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell’avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di “Cosa nostra” e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso).
12.Nel caso di specie, la condotta esplicitamente ritenuta gravemente colposa sarebbe stata quella di essersi comunque accostato in modo non casuale, ma durato sette minuti in compagnia del suocero, a un incontro pacificamente avvenuto tra soggetti affiliati all’associazione criminale e finalizzato alla risoluzione di questioni attinenti alla gestione dell’organizzazione. Poiché la sentenza assolutoria ha considerato neutra tale partecipazione, sia perché di minima durata che per la normalità dell’accompagnamento del suocero presso un locale di ristorazione ordinariamente frequentato dagli abitanti del piccolo centro, l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare, ai fini della valorizzazione di tale condotta in senso ostativo alla richiesta, da quale fonte sia stato desunto che il bar fosse frequentato da soggetti conosciuti dal M. e con i quali l’imputato aveva regolari rapporti.
13.In difetto di tali approfondimenti, la motivazione si riduce ad una non consentita rilettura in senso colpevolista della opposta ricostruzione adottata dalla sentenza assolutoria, fondante la sua stessa ratio decidendi.
14.Da ultimo, va pure dato atto delle non corrette affermazioni contenute nell’ordinanza impugnata relativamente alla mancata impugnazione o richiesta di revoca della misura cautelare in carcere, correttamente contrastate dall’istante, pur svolgendo le stesse nell’economia della decisione una funzione meramente rafforzativa del ragionamento adottato.
15. In definitiva, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano perché rinnovi il giudizio sulla base dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Milano.
Così è deciso, 21/04/2026






