Sospensione condizionale della pena: può il giudice dell’esecuzione definire termini e modalità dei percorsi di recupero se non indicati in sentenza?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. I, 21/06/2024 (ud. 21/06/2024, dep. 30/10/2024), n. 40130 (Pres. Siani, Rel. Fiordalisi)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell’imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all’art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere demandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, la definizione dei termini e delle modalità attuative dei detti percorsi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il G.i.p. del Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, revocava ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In particolare, il giudice dell’esecuzione evidenziava come il condannato non avesse adempiuto alle obbligazioni cui era stato subordinato il beneficio ai sensi dell’art. 165, quinto comma, cod. pen., non avendo lo stesso completato il corso di recupero programmato.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 165, quinto e sesto comma, e 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di rilevare che il giudice della cognizione non aveva stabilito il termine entro il quale l’obbligo cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena dovesse essere adempiuto dal condannato posto che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l’interessato deve provvedere allo stesso deve essere fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dallo stesso giudice dell’esecuzione, circostanza non avvenuta nel caso di specie.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto fondato.

Nel dettaglio, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell’imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all’art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere demandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, la definizione dei termini e delle modalità attuative dei detti percorsi (Sez. 6, n. 30147 del 03/05/2023).

I risvolti applicativi

Riguardo alla sospensione condizionale della pena vincolata a percorsi di recupero, il giudice dell’esecuzione può stabilire termini e modalità di attuazione se non indicati nella sentenza.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 40130 Anno 2024

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: FIORDALISI DOMENICO

Data Udienza: 21/06/2024

Data Deposito: 30/10/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P. P. nato il …

avverso l’ordinanza del 06/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

lette/sentite le conclusioni del PG

Il Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. P. P. ricorre avverso l’ordinanza del 6 aprile 2024 del G.i.p. del Tribunale di Bologna che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, a lui precedentemente concesso dal G.u.p. del Tribunale di Bologna con sentenza del 10 gennaio 2022, definitiva il 3 febbraio 2022, in ordine al reato di atti persecutori, ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen.

Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il condannato non aveva adempiuto alle obbligazioni cui era stato subordinato il beneficio ai sensi dell’art. 165, quinto comma, cod. pen., non avendo lo stesso completato il corso di recupero programmato, visto che lo stesso, come risultante dalla nota del 21 febbraio 2022 del Consultorio familiare di L., dopo aver partecipato a due colloqui di valutazione, aveva escluso di sentirsi a rischio di reiterazione, circostanza a seguito della quale il percorso era stato interrotto.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 165, quinto e sesto comma, e 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di rilevare che il giudice della cognizione non aveva stabilito il termine entro il quale l’obbligo cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena dovesse essere adempiuto dal condannato.

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo, infatti, il termine entro il quale l’interessato deve provvedere allo stesso deve essere fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dallo stesso giudice dell’esecuzione, circostanza non avvenuta nel caso di specie.

Qualora il termine non sia stato fissato, inoltre, lo stesso deve coincidere con la scadenza dei termini cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen., scadenza non perfezionatasi nel caso di specie, posto che la richiesta di revoca del beneficio depositata dal pubblico ministero era intervenuta prima del quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 165, quinto e sesto comma, e 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il giudice dell’esecuzione, a prescindere dalla questione del termine di cui sopra, avrebbe ritenuto in maniera illogica che il percorso non fosse stato completato quando, dalla lettura della nota del Consultorio, era emerso che

l’interessato aveva partecipato a due incontri durante i quali si era limitato ad affermare di aver compreso le conseguenze delle sue azioni, pensiero in forza del quale non si sentiva a rischio di reiterazione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.

Sul punto, giova in diritto evidenziare che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, omissis, Rv. 283577).

Nel caso di specie, il G.u.p., con la sentenza concessiva del beneficio, si era limitato a subordinare la sospensione condizionale della pena al fatto che il condannato partecipasse a un corso di recupero per la durata indicata dallo stesso Ente che avrebbe tenuto il corso.

Il giudice della cognizione, quindi, non aveva fissato un termine netto entro il quale l’imputato avrebbe dovuto provvedere adempimento dell’obbligo; tale termine, inoltre, non è stato successivamente fissato neanche dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza oggi impugnata.

Come correttamente rilevato nel ricorso, pertanto, si evidenzia che, nel momento in cui il giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena, era ancora pendente il termine quinquennale dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio: il giudice dell’esecuzione, quindi, non avrebbe potuto affermare che il condannato era stato inadempiente rispetto agli obblighi di cui all’art. 165 cod. pen., ma avrebbe dovuto indicare un termine entro il quale adempiere all’obbligo impostogli, considerando che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell’imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all’art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere demandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, la definizione dei termini e delle modalità attuative dei detti percorsi (Sez. 6, n. 30147 del 03/05/2023, P., Rv. 285046).

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.

Così deciso il 21/06/2024.

Leggi anche

Contenuti Correlati