Cass. pen., sez. III, 16/05/2025 (ud. 16/05/2025, dep. 18/06/2025), n. 22910 (Pres. Di Nicola, Rel. Pazienza)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di reati tributari, l’aggravante prevista dall’art. 13-bis, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74[1], in presenza del necessario coefficiente di colpevolezza, si estende ai concorrenti diversi dal professionista o dall’intermediario finanziario o bancario.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Bergamo rigettava un appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. avverso un provvedimento emesso dal Tribunale dibattimentale della stessa città, in relazione ad un’istanza di revoca del sequestro preventivo del profitto del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge con riferimento alla nullità assoluta conseguente alla omessa contestazione, nel decreto di sequestro preventivo, dell’aggravante di cui all’art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, «in tema di reati tributari, l’aggravante prevista dall’art. 13-bis, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in presenza del
necessario coefficiente di colpevolezza, si estende ai concorrenti diversi dal professionista o dall’intermediario finanziario o bancario, trattandosi di circostanza a matrice mista, oggettiva e soggettiva, che riguarda una condotta commessa “attraverso” l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, causalmente ricollegate al fatto tipico, e che, comunque, agevola la commissione del reato» (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021. In senso conforme, cfr. Sez. 5, n. 4957 del 17/12/2021).
I risvolti applicativi
In tema di reati tributari, l’aggravante di cui all’art. 13-bis, comma 3, d.lgs. 74/2000 si applica anche ai concorrenti diversi da professionisti o intermediari finanziari, poiché riguarda condotte oggettive e soggettive che facilitano l’evasione fiscale attraverso modelli di frode connessi al reato principale.
[1]Ai sensi del quale: “Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale”.





