Cass. pen., sez. V, 18/03/2025 (ud. 18/03/2025, dep. 18/06/2025), n. 23034 (Pres. Caputo, Rel. Brancaccio)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in presenza di una causa di estinzione del reato, si può pronunciare una sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. che, come è noto, dispone quanto segue: “Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Milano confermava una decisione emessa dal Tribunale di Lecco, con cui gli imputati erano stati condannati per il reato di concorso in falso ideologico in atto di cessione di quote societarie.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponevano ricorso per Cassazione gli accusati, con due distinti atti di impugnazione, formulati tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso – nel ritenere i ricorsi suesposti fondati quanto al rilevato difetto di contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 476, secondo comma, cod. pen., in assenza però di elementi che rendessero evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – riteneva di dovere accedere ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati in questione erano estinti per prescrizione, e ciò sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, afferma la legittimazione del giudice a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocuii, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009).
Difatti, per gli Ermellini, nel caso di specie, i ricorsi non evidenziavano elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza dei reati contestati ai ricorrenti ma, in disparte il motivo comune sull’aggravante, lamentavano opinabili vizi motivazionali oppure deducevano erronee interpretazioni della legge penale o processuale penale, che avrebbero potuto condurre ad un rigetto del ricorso ovvero ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009).
I risvolti applicativi
Il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. solo quando, in modo evidente e incontestabile dagli atti, risulti l’inesistenza del fatto, la non responsabilità dell’imputato o l’insussistenza della rilevanza penale, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti.





