La possibilità, per il giudice di appello di integrare integralmente la motivazione mancante della sentenza di primo grado, esercitando i poteri di piena cognizione, esclude il diritto dell’imputato a un ulteriore grado di giudizio?

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Cass. pen., sez. V, 18/03/2025 (ud. 18/03/2025, dep. 18/06/2025), n. 23036 (Pres. Caputo, Rel. Brancaccio)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la possibilità di rimediare alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello, predisponendo anche integralmente la motivazione mancante, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, comporti la privazione per l’imputato di un grado del giudizio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma di una decisione di primo grado emessa con rito abbreviato, rideterminava la pena in mesi tre e giorni 18 di reclusione ed 80 euro di multa, applicata la diminuente per la premialità, che non era stata considerata all’esito del giudizio di primo grado.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo nullità della sentenza impugnata per lesione del diritto di difesa e del doppio grado di merito, avuto riguardo agli artt. 604 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la possibilità di rimediare alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello, predisponendo anche integralmente la motivazione mancante, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, non comporta la privazione per l’imputato di un grado del giudizio (Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024) visto che la mancanza di motivazione del provvedimento di primo grado non è equiparabile alla privazione di un grado del giudizio, posto che il processo, inteso come sequenza di atti che si chiude con la decisione del giudice all’esito di un’udienza, si è celebrato ed è terminato con una statuizione.

I risvolti applicativi

Il giudice d’appello può integrare completamente la motivazione mancante della sentenza di primo grado, senza che ciò significhi privare l’imputato del diritto ad avere un ulteriore grado di giudizio.

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