Quando è impugnabile in Cassazione l’ordinanza sul sequestro preventivo o probatorio?

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Cass. pen., sez. III, 16/05/2025 (ud. 16/05/2025, dep. 18/06/2025), n. 22909 (Pres. Di Nicola, Rel. Pazienza)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è ammesso il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Bergamo parzialmente accoglieva un appello proposto, ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., avverso un provvedimento emesso dal Tribunale dibattimentale della medesima città, in relazione ad un’istanza di revoca del sequestro preventivo del profitto del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023).

I risvolti applicativi

Il ricorso per Cassazione, contro ordinanze emesse in materia di sequestro, è ammesso solo per violazione di legge, inclusi errori di diritto o procedura e motivazioni talmente carenti da risultare incomprensibili o irragionevoli.

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