Scorreria in armi: cosa richiede questa aggravante?

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Cass. pen., sez. IV, 19/06/2026 (ud. 19/06/2026, dep. 23/09/2026), n. 34309 (Pres. Dovere, Rel. Lorenzetti)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa richiede l’aggravante della scorreria in armi in tema di associazione per delinquere.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Bari, in accoglimento di un appello proposta da un Pubblico ministero, disponeva l’applicazione nei confronti di un indagato della misura della custodia cautelare in carcere, in ordine ai reati di cui ai capi 1), 5), 6) e 8) della rubrica (partecipazione ad associazione per delinquere aggravata ai sensi del quarto comma dell’art. 416 cod. pen., concorso nei reati di detenzione e porto illegale di esplosivi, riciclaggio e ricettazione).

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva erronea violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 416, 416, comma 4, 648-bis, 648 cod. pen., 2 e 4 l. n. 895/67, 273 e 275-bis cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in «tema di associazione per delinquere, l’aggravante della scorreria in armi richiede il trasferimento dà luogo a luogo di associati che, avendo programmato solo genericamente dei delitti, scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle loro azioni criminose, avendo la disponibilità di armi più o meno numerose e dotate di potenzialità offensiva» (Sez. 2, n. 44153 del 19/09/2014, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto condivisibile la motivazione del giudice di merito fondata su intercettazioni da cui risultava che i correi non solo avevano eseguito attentati premeditati, ma, nelle loro incursioni notturne, avevano individuato ulteriori obiettivi in base a decisioni estemporanee. In termini, Sez. 6, n. 15424 del 15/03/2023).

I risvolti applicativi

In tema di associazione per delinquere, la configurabilità dell’aggravante della scorreria in armi postula lo spostamento territoriale di associati i quali, a fronte di una generica programmazione delittuosa originaria, individuano gli specifici obiettivi dell’azione criminosa in via contingente ed estemporanea, avvalendosi della contestuale disponibilità di armi dotate di effettiva potenzialità offensiva.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 34293

Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

Data Udienza: 17/09/2026

Data Deposito: 23/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R. M., nato a … il …

avverso ordinanza 16/04/2026 Tribunale di Bari

visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria dell’Avv. F. A.;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

letta la requisitoria in data 30/07/2026 del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. R. M., a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe indicata che, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha disposto l’applicazione nei confronti del ricorrente della misura della custodia cautelare in carcere, in ordine ai reati di cui ai capi 1), 5), 6) e 8) della rubrica (partecipazione ad associazione per delinquere aggravata ai sensi del quarto comma dell’art. 416 cod. pen., concorso nei reati di detenzione e porto illegale di esplosivi, riciclaggio e ricettazione).

2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce: “Violazione di legge (art. 606 lett. b), e), cod. proc. pen.). Erronea applicazione degli artt. 416, 416, comma 4, 648-bis, 648 cod. pen., 2 e 4 l. n. 895/67, 273 e 275-bis cod. proc. pen.”.

In particolare, il ricorso sottolinea, innanzitutto, che il ricorrente sarebbe rapidamente uscito di scena dall’orizzonte indiziario – tenuto conto della natura episodica del suo intervento e della cessazione dei rapporti con gli altri coindagati – senza che l’ordinanza abbia tenuto in debito conto la circostanza nel soppesarne la partecipazione al reato associativo.

Inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato che, per la sussistenza della fattispecie associativa, sarebbe stato necessario dimostrare il vincolo tra gli associati, l’indeterminatezza del programma criminoso e l’esistenza di una struttura organizzativa stabile.

Il ricorso contesta, poi, la sussistenza dell’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416 cod. pen., consistente nella “scorreria in armi”, atteso che il semplice trasporto di esplosivi in vista della loro utilizzazione per far “saltare” gli sportelli bancomat non integrerebbe quella condotta a carattere “militare” ed “esemplare” suscettibile di creare allarme per l’ordine pubblico attraverso la pubblica esibizione di armi.

Con riferimento ai singoli addebiti dei “reati fine” di cui ai capi 5, 6 e 8 della rubrica, il ricorso eccepisce la radicale assenza di elementi indiziari ragionevolmente solidi.

Il ricorso contesta, infine, la valutazione delle esigenze cautelari, valutate in termini del tutto astratti e privi di attualità, sganciata dall’effettiva figura del ricorrente, soggetto giovanissimo ed incensurato, impegnato in stabile attività lavorativa (circostanza che il Tribunale aveva omesso di considerare benché la difesa ne avesse documentato lo svolgimento) e privo di altri addebiti recenti. Tanto valeva anche in ordine alla scelta di una misura gradata.

3. Con memoria del 31 agosto 2026, la difesa ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso con particolare riguardo alla insussistenza del delitto associativo e delle esigenze cautelari; ha evidenziato, con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, il dato favorevole costituito dallo svolgimento da parte del ricorrente di stabile attività lavorativa, ulteriormente comprovato dalla documentazione allegata alla memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.

2. Per come puntualmente evidenziato nella requisitoria della Procura generale presso questa Corte, cui il Collegio intende riportarsi condividendone l’analisi e le conclusioni in diritto, la lettura dell’ordinanza impugnata consente di superare le deduzioni, invero per lo più generiche, sollevate con il ricorso.

Il Tribunale, attraverso una puntuale disamina degli elementi emersi, ha effettuato una valutazione corale del complesso quadro indiziario emerso nel corso di un’articolata e complessa indagine intorno ad una serie di episodi di distruzione e saccheggio di sportelli bancomat effettuata con il c.d. sistema della “marmotta”, eseguiti in diverse zone del territorio italiano e pugliese mediante l’utilizzo di esplosivo, di notte, con una sofisticata attrezzatura e competenza organizzativa criminale che ha evidenziato un know-how elaborato nel corso del tempo.

In contrapposizione alla lettura parcellizzata che aveva indotto il G.i.p. a dubitare della sussistenza di idonea provvista indiziaria, limitandosi a prendere in considerazione le sole circostanze più recenti, isolandone la valutazione, il Tribunale ha, invece, ricostruito tutta la vicenda, che muove i suoi passi di avvio intorno alle acquisizioni emerse successivamente all’omicidio di I. F., grazie alle dichiarazioni delle sorelle e di altri personaggi gravitanti intorno al F., autentico protagonista nel settore di questo genere di operazioni criminali.

La disamina che l’ordinanza impugnata compie in ordine ai singoli reati-fine addebitati al ricorrente si colloca, così, in un alveo di osservazioni, intercettazioni, videoriprese che sebbene si soffermino direttamente sull’indagato solo in alcune occasioni, si saldano fra loro, unitamente alla utilizzazione del “covo” dell’associazione sito nella campagna foggiana, in termini tali da escludere effettivi margini di incertezza, come approfonditamente descritto dal Tribunale del riesame.

Il ribaltamento della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare risulta, dunque, operato attraverso un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non ignorando il Tribunale le ragioni giustificative del rigetto, che risultano essere, per contro, state vagliate e superate con argomentazioni autonomamente coerenti e logiche, tratte dall’intero compendio processuale.

3. Con specifico riferimento alla sussistenza dell’associazione, l’ordinanza prende correttamente in esame tutti i presupposti della medesima, dimostrando ampiamente la sussistenza di un vincolo associativo e prima ancora l’indeterminatezza e proiezione verso la realizzazione di una serie indeterminata di condotte illecite complesse del genere di quelle descritte, ma anche l’esistenza di una trama organizzativa che, se sul piano materiale può apparire relativamente essenziale, sul piano operativo si fonda su schemi operativi assai sofisticati e ben collaudati, che ruotando intorno alla “base operativa del gruppo”, evidenzia ruoli ben ripartiti ed incarichi differenziati, sul reperimento di auto (per lo più oggetto di furto) e documenti, comprensivo di un avveduto schema operativo che scaltramente prescinde in larga parte dall’uso di telefoni. E, in tale contesto, non privo di rilievo è il riferimento alla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e alle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Ex multis, Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, omissis, Rv. 285126-02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, omissis, Rv. 266670-01; Sez. 2, n. 32543 del 26/09/2025, omissis, non mass.).

4. Correttamente, poi, è stata ritenuta l’aggravante della “scorreria in armi” di cui all’art. 416, comma 4, cod. pen.

Al proposito, la Corte di legittimità ha affermato che «In tema di associazione per delinquere, l’aggravante della scorreria in armi richiede il trasferimento dà luogo a luogo di associati che, avendo programmato solo genericamente dei delitti, scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle loro azioni criminose, avendo la disponibilità di armi più o meno numerose e dotate di potenzialità offensiva» (Sez. 2, n. 44153 del 19/09/2014, omissis, Rv. 260857-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto condivisibile la motivazione del giudice di merito fondata su intercettazioni da cui risultava che i correi non solo avevano eseguito attentati premeditati, ma, nelle loro incursioni notturne, avevano individuato ulteriori obiettivi in base a decisioni estemporanee. In termini, Sez. 6, n. 15424 del 15/03/2023, omissis, non mass.).

Esattamente quanto accaduto nel caso di specie, ove gli esplosivi venivano spostati dagli associati dal luogo ove erano detenuti a quello ove dovevano essere impiegati, servendosi anche per il trasporto di auto rubate. La norma utilizza il termine “armi” in senso volutamente ampio e certamente onnicomprensivo, legandolo alla potenzialità micidiale ed offensiva che l’oggetto reca con sé, potenzialità micidiale ed offensiva che certamente è insita anche nell’uso di esplosivi, piuttosto che pistole o fucili. Il senso dell’aggravante appare legato alla dimostrazione di forza e di spregiudicatezza, legata alla potenzialità micidiale del mezzo, ma anche al potenziale allarme che una tale forza e spregiudicatezza può produrre nel contesto pubblico; ma non occorre affatto che tale allarme si sia effettivamente prodotto; la circostanza che le esplosioni con cui venivano fatti saltare gli sportelli bancomat avvenissero di notte non elide in alcun modo l’allarme sociale che una tale condotta obiettivamente suscita e la dimostrazione di forza che reca con sé, né elide il potenziale enorme pericolo che esso può produrre nella comunità.

Si tratta di una lettura “attualizzante” dell’aggravante della scorreria in armi (ritagliata dal legislatore degli anni Trenta sul vecchio fenomeno del banditismo) che fa leva, sul dato di fattispecie, costituito dalla dinamicità della condotta di porto dell’arma e/o dell’esplosivo, superandosi, così, l’obiezione difensiva di avere ravvisato l’aggravante nella mera disponibilità del compendio illecito da parte degli associati.

Peraltro, non può sottacersi, che dalla ricostruzione operata dal Tribunale, risulta anche che gli esplosivi venivano utilizzati, con conseguente pericolo concreto per l’ordine pubblico.

5. Manifestamente infondato è il motivo relativo alla inconciliabilità logica tra il breve periodo temporale in cui si sarebbe manifestata la condotta del ricorrente, su cui la difesa si sofferma anche nella memoria, e la natura permanente del delitto associativo. In tema di associazione per delinquere, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell’associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, omissis, Rv. 265346-01).

6. Ad analoghe conclusioni in punto di manifesta infondatezza può pervenirsi riguardo alle censure relative alla gravità indiziaria che sorregge l’attribuzione al ricorrente dei delitti fine.

Quanto alla ricettazione di cui al capo 8), risulta essere stata valorizzata la presenza dell’indagato nel covo del gruppo nei giorni precedenti all’assalto dello sportello bancomat, quando venivano preparati i mezzi da utilizzare, ivi inclusa l’auto rubata e recante targa furtiva (oggetto dell’addebito provvisorio), nonché il contributo di carattere agevolativo fornito all’azione predatoria costituito dal noleggio di una delle auto “pulite” utilizzate per l’assalto al bancomat di Guardia Sanframondi. Si tratta di un complesso di elementi che consentono, sul piano logico-fattuale, di attribuire anche al ricorrente il compossesso illecito dell’auto e della targa di provenienza furtiva, a prescindere dall’assenza di prova del suo successivo coinvolgimento nell’azione predatoria, peraltro non contestata.

Quanto ai reati di detenzione e porto illegale di esplosivi e di riciclaggio dell’autovettura Alfa Romeo sulla quale venivano apposte targhe straniere, di cui ai capi 5) e 6) della rubrica, al dato costituito dall’analisi del positioning dell’apparecchio cellulare del ricorrente e dei correi del tutto compatibile con le movimentazioni ascritte al gruppo predatorio nelle circostanze di tempo e di luogo dell’azione furtiva, si aggiungono altri convergenti elementi, tra cui l’accertata presenza e disponibilità delle auto coinvolte, nonché i contatti e i tentativi di contatto emersi in quel frangente tra i correi.

Si è, dunque, al cospetto, in entrambi i casi, di indizi pertinenti rispetto al fatto da provare, idonei ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e complessivamente dotati di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare. Ben al di là, dunque, dei semplici sospetti cui aveva fatto riferimento il G.i.p. nel rigettare la domanda cautelare.

7. Infondato è il tema delle esigenze cautelari.

La valutazione del quadro cautelare segue quella del compendio indiziario e non può prescindere dal legame con la qualità e gravità del fatto emerso dal quadro indiziario. La serietà e la gravità della compagine associativa descritta dal Tribunale e delle condotte illecite cui è finalizzata colloca la pericolosità dei protagonisti e, in particolare, del ricorrente, ad un livello elevato. Non è difficile constatare la natura sofisticata del sodalizio e delle competenze che lo caratterizzano. Si soppesa agevolmente l’estrema cautela dei movimenti e la grande lucidità organizzativa che li contraddistingue, oltre alla capacità di approvvigionamento continuo di esplosivo, auto, documenti e alla predisposizione di un vero e proprio “covo” collocato sapientemente nella campagna foggiana di cui vi è chiaramente una conoscenza ed una padronanza assoluta; un luogo dove nascondere tutto il materiale necessario alla preparazione dei singoli colpi, limitando al massimo i rischi e le possibilità di essere scoperti.

A fronte della descrizione di un quadro così allarmante anche per l’ordine pubblico – che si nutre di stretta attualità, risultando il delitto associativo contestato in permanenza – il giudizio altamente negativo espresso sulla personalità dell’imputato e sulla necessità, allo stato, di forme di controllo assai stringenti, si sottrae ai vizi di legittimità denunziati, rendendo recessivi i dati di carattere favorevole addotti dalla difesa costituiti dalla giovane età dell’indagato e dall’assenza di precedenti e pregiudizi, nonché quello costituito dallo svolgimento di attività lavorativa, da ritenersi implicitamente disatteso stante l’incompatibilità logica con gli argomenti posti a fondamento della cautela di maggior rigore.

Del resto, uno schema operativo del genere di quello che si ricava dall’ordinanza impugnata evidenzia una determinazione e un inserimento nel contesto illecito di elevata pericolosità e “scaltrezza” criminale, certamente suscettibile di essere utilmente impiegato anche nell’ambito di un contenimento meramente domiciliare.

L’ordinanza risulta, quindi, avere adeguatamente dato conto delle concrete ragioni per le quali ancora attuale deve ritenersi il pericolo di reiterazione, in termini tali da rivelarsi resistente ai rilievi mossi col motivo di ricorso.

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 del codice di rito; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

Roma, li 17 settembre 2026.

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