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Quando si configura il tentativo di rapina impropria?

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Cass. pen., sez. II, 10/04/2024 (ud. 10/04/2024, dep. 30/04/2024), n. 17503 (Pres. Petruzzellis, Rel. Borsellino)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è configurabile il tentativo di rapina impropria

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bologna confermava una sentenza resa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari di Parma, che aveva dichiarato la responsabilità di un imputato in ordine ai reati di tentata rapina e danneggiamento.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione degli articoli 56 e 628 codice penale in quanto, a suo avviso, le condotte contestate non integravano il tentativo punibile di rapina impropria, non essendo connotate dai requisiti dell’idoneità e dell’univocità degli atti.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012; Sez. 2, n. 23610 del 12/03/2010).

Del resto, sempre ad avviso dei giudici di piazza Cavour, tenuto conto che, da un lato, ai fini della rilevanza penale e della punibilità del tentativo, gli atti non possono essere in astratto distinti e classificati in atti preparatori ed atti esecutivi, discrimine da ritenersi generico e superato, poiché ciò che rileva è l’idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell’obiettivo delittuoso, nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex arte in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sezione V, sentenza n. 7341 del 21/01/2015), dall’altro, la valutazione della idoneità degli atti va effettuata non in relazione ad un criterio probabilistico, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone e implica la individuazione di atti dotati di un’effettiva e concreta potenzialità lesiva, ossia una rilevante attitudine degli atti stessi, alla luce di una valutazione prognostica effettuata non dal punto di vista del soggetto agente, bensì nella prospettiva del bene protetto (Sezione I, sentenza n. 40058 del 24/09/2008), fermo restando che, tuttavia, il concetto di idoneità, in sé e per sé considerato, non appare sufficiente ai fini della rilevanza penale della condotta, in quanto un atto può, ontologicamente, apparire potenzialmente idoneo a conseguire una pluralità di risultati, per cui solo la sua univoca direzione a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall’agente si pone in linea con il principio di offensività del fatto, la sentenza impugnata appariva essere lacunosa proprio nella misura in cui non aveva fornito alcuna argomentazione in ordine ai descritti requisiti strutturali della fattispecie di tentativo di furto in abitazione, non essendosi soffermata, nonostante lo specifico motivo di gravame, a valutare l’idoneità e l’univocità degli atti posti in essere, risolvendosi la motivazione in una descrizione della vicenda storica e nel riconoscimento dell’univocità degli atti posti in essere, ritenendo evidente lo scopo furtivo dell’abusiva introduzione, senza verificare la loro concreta idoneità a porre in pericolo il bene protetto.

Orbene, per gli Ermellini, tale argomentare non appariva essere sufficiente, alla luce dei criteri e dei principi in precedenza ripercorsi, a fornire adeguato sostegno motivazionale ad una ricostruzione della vicenda che fosse rispettosa del canone fondamentale dell’offensività del fatto.

Per questi motivi, tale decisione era annullata senza rinvio.

I risvolti applicativi

Il tentativo di rapina impropria si configura se l’agente, dopo avere posto in essere atti idonei alla sottrazione, usa violenza o minaccia per evitare l’arresto, nonostante l’azione sia stata interrotta per cause non volute.

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