Cass. pen., sez. I, 13/03/2026 (ud. 13/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22657 (Pres. Casa, Rel. Magi)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando sia configurabile il reato di molestia o disturbo delle persone.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità di una persona imputata di avere commesso il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. mentre la Corte di Appello di Milano, dal canto suo, aveva modificato la qualificazione giuridica del fatto, ritenendo sussistente il reato di molestie di cui all’art. 660 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il reato di cui all’art. 660 cod. pen. è configurabile non già in riferimento a qualsivoglia condotta che interferisca – sul piano oggettivo – nella altrui sfera di quiete personale ma si caratterizza per le sue modalità e per il coefficiente psicologico espresso dal legislatore in termini di petulanza (o altro biasimevole motivo)
sicché non solo va identificato in concreto uno specifico contegno intollerabile e incivile verso la persona molestata (v. Sez. 1, n. 12251 del 1986, Rv. 174192; Sez. 1, n. 13555 del 1998), ma va verificata la ricorrenza del dolo, consistente nella volontà di interferire in modo inopportuno – per ragioni che vanno apprezzate e qualificate attraverso un giudizio di valore – nell’altrui sfera di libertà.
I risvolti applicativi
Il reato di cui all’art. 660 c.p.[1] richiede la sussistenza di condotte connotate da petulanza o altro biasimevole motivo, non essendo sufficiente una mera interferenza nella quiete altrui, ma occorrendo un contegno concretamente molesto e intollerabile, nonché il dolo specifico di arrecare disturbo mediante intrusioni inopportune nella sfera di libertà altrui.
[1]Ai sensi del quale: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.






