Cass. pen., sez. II, 20/05/2026 (ud. 20/05/2026, dep. 30/07/2026), n. 29086 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Colella)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando ricorre il dolo eventuale nella ricettazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza di condanna emessa dal locale Tribunale nei confronti di una persona imputata di avere commesso il reato di ricettazione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del reato contestato in quello di cui all’art. 712 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza illecita (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017; Sez. 2, n. 41002 del 20/9/2013, nonché Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009; Sez.4, sentenza n. 4170 del 12/12/2006).
I risvolti applicativi
In tema di ricettazione, il dolo eventuale ricorre quando l’agente, consapevolmente, accetta il rischio che la cosa acquistata o ricevuta abbia provenienza illecita.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29086 Anno 2026
Presidente: MESSINI D’AGOSTINI PIERO
Relatore: COLELLA SIMONETTA
Data Udienza: 20/05/2026
Data Deposito: 30/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
C. Z., nato a … il …
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli emessa in data 12/01/2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio,
ha chiesto la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen. e l’annullamento senza rinvio per estinzione per intervenuta prescrizione, udito il difensore, avv. A. N., il quale ha insistito nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli nei confronti del ricorrente Z. C. per il reato di ricettazione di un biglietto aereo di provenienza illecita.
2. Avverso detta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione, per carenza e illogicità, in relazione all’elemento piscologico del reato di cui all’art. 648 cod. pen. Premessa la breve ricostruzione del fatto – consistito nell’avere ricevuto un biglietto aereo per la somma di circa 120-140 euro da A. R. e da A. A., acquistato mediante indebito utilizzo di carta di credito denunciato dal titolare P. S. in data 20/11/2015 – la difesa lamenta che le sentenze di merito hanno affermato con motivazione apodittica, carente e illogica la sussistenza di indici rilevanti ai fini
dell’accertamento dell’elemento psicologico del reato, quali le modalità di acquisto del titolo di viaggio con ricorso a soggetti stabilmente dediti alla vendita alternativa di titoli di viaggio, il corrispettivo pagato, l’assenza di ricevuta di pagamento. Nel dettaglio, la difesa osserva quanto segue: l’acquisto originario del biglietto aereo è avvenuto attraverso un canale ufficiale, il call center della compagnia M., e la Corte di merito non spiega perché il ricorrente avrebbe dovuto sospettare l’illecita provenienza, dal momento che non si occupò dell’acquisto materiale del biglietto, effettuato dalla sedicente agenzia di N. C., convivente del coimputato M. V., né sono emersi contatti diretti tra C. e C. e tra C. e il duo R./A. A.; la sentenza sul punto si limita in modo illogico ad affermare che il ricorrente avrebbe ottenuto il biglietto al di fuori dei circuiti legali, senza, tuttavia, chiarire in cosa tali modalità si sarebbero concretamente tradotte, atteso che, nella specie, l’attività di vendita di titoli di viaggio perpetrata da R. era munita di una sede fisica, ubicata presso un call center sito nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli, collegata ad un esercizio commerciale realmente esistente, non emergendo alcun elemento oggettivo che potesse indurre l’imputato anche solo a ipotizzare una provenienza illecita del biglietto, considerato anche che questo era stato ordinato tramite un intermediario (C. N./V. M.) che aveva intrattenuto contatti diretti con i venditori, mentre il ricorrente si era limitato a consegnare la somma richiesta quale prezzo del biglietto, fornendo anche il proprio documento di identità; non vengono chiariti i criteri logico giuridici in base ai quali l’importo pagato (euro 120-140) dovesse ritenersi “notevolmente inferiore al prezzo di mercato”, non essendo nemmeno emerso dall’istruttoria dibattimentale che il prezzo si discostasse da quello di mercato, con riferimento alla tratta, al giorno infrasettimanale e al mese (novembre: periodo di bassa stagione); né può essere esigibile che il cliente di una agenzia indaghi sulle modalità da questa seguite per l’acquistò del biglietto; non assume valore indiziario l’asserita mancanza di una ricevuta, costituendo lo stesso titolo di viaggio il documento idoneo a comprovare l’avvenuta transazione, assolvendo anche alla funzione di ricevuta della prestazione aerea. I giudici di merito, quindi avrebbero, omesso di indicare
fatti inequivoci ai fini dell’integrazione, nella specie, del dolo eventuale in capo all’imputato, il quale ha altresì fornito, in dibattimento, la sua versione dei fatti, ricostruendo il contesto nel quale la propria condotta si è inserita. La motivazione sarebbe carente e illogica anche e sulla sussistenza del dolo specifico di profitto richiesto dall’art. 648 cod. pen., che viene dalla Corte di merito individuato nell’uso personale del biglietto, finendo per sovrapporre il possesso o l’utilizzo del bene con la finalità di lucro richiesta dalla fattispecie incriminatrice; né la somma versata di euro 120-140 si presenta di particolare convenienza.
2.2. Con il secondo motivo, si deducono ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del reato contestato in quello di cui all’art. 712 cod. pen. Al riguardo, la difesa ribadisce che la Corte di merito, disattendendo sul punto la giurisprudenza di questa Corte, non ha indicato elementi di significato inequivoco idonei a fare ritenere la possibile provenienza illecita del titolo di viaggio, che non avrebbe potuto essere desunta da caratteristiche intrinseche dello stesso, in quanto valido e conforme agli standard di emissione, avendo del resto l’imputato ha superato regolarmente i controlli di sicurezza e al gate, come emerso dall’istruttoria. La motivazione della sentenza impugnata omette l’indicazione di elementi concreti e inequivoci, suscettibili di fondare il convincimento circa la sussistenza in capo all’imputato del dolo eventuale in luogo della colpa, tale da configurare, semmai, la contravvenzione dell’acquisto di cose di sospetta provenienza, di cui all’art 712 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per carenza e illogicità, in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen.: la Corte di merito, assume la difesa, si limita ad indicare apoditticamente l’avvenuto acquisto del biglietto fuori dai circuiti legali, il valore non elevato ma neanche simbolico del prezzo, il danno cagionato alla persona offesa, che ha dovuto bloccare la carta di credito e procedere a tutte le ulteriori pratiche. Ribadisce la difesa che l’acquisto del biglietto è avvenuto da parte di altri soggetti (R. e A. A.) tramite un canale legale ufficiale, il call center della compagnia aerea M., e che la prenotazione non era stata effettuata dall’imputato, ma da altra persona (C.) neppure indagata, mentre la condotta dell’imputato si era limitata alla ricezione del titolo e al pagamento del prezzo di euro 120-140, senza estendersi ad alcuna delle fasi materiali dell’acquisto; la sentenza impugnata non chiarisce quale elemento concreto della condotta dell’imputato possa essere ritenuto sintomatico di particolare gravità o di pericolosità sociale, essendo lecita la scelta di acquistare tramite un canale diverso dalla compagnia aerea; né la somma richiesta e ottenuta dai sedicenti titolari dell’agenzia appare rilevante ai fini della concreta offensività del fatto; illogica appare la motivazione relativa al danno cagionato alla persona offesa, consistente nella necessità di provvedere al blocco della carta, in quanto la condotta materialmente posta in essere dall’imputato non produceva alcuna conseguenza dannosa diretta o indiretta sulla persona offesa; l’imputato non era a conoscenza dell’utilizzo di una carta di credito intestata a terzi.
2.4. Con il quarto motivo, si deducono ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131 bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen. per mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Si lamenta la totale omissione di motivazione sul punto, non superabile dalle considerazioni svolte dalla Corte di merito sull’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., relativa ad una circostanza attenuante incidente sul trattamento sanzionatorio ma inidonea ad elidere la punibilità del fatto.
3. La sentenza deve essere annullata per quanto di seguito esposto.
4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di legge e di motivazione per mancata riqualificazione del reato contestato di ricettazione in quello di cui all’art. 712 cod. pen., è fondato ed assorbe gli altri.
4.1. Ed invero, le riportate emergenze processuali sono compatibili con l’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall’art. 712 cod. pen., che sanziona l’acquisto incauto, laddove non emergono elementi idonei a sostenere la conferma della responsabilità per il reato di ricettazione, non
apparendo convincente la motivazione in ordine alla sussistenza del relativo elemento psicologico, ossia la consapevolezza da parte dell’imputato di avere ricevuto un bene provento di delitto. Secondo costante orientamento di questa Corte, in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza illecita (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017, Rv. 270179; Sez. 2, n. 41002 del 20/9/2013, omissis, Rv. 257237 – 01, nonché Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, omissis, Rv. 246324 – 01; Sez.4, sentenza n. 4170 del 12/12/2006, Rv. 235897 – 01). Nella specie, la Corte ha valorizzato una serie di indici sintomatici del dolo eventuale del reato di ricettazione (p. 5 sentenza impugnata) individuati sostanzialmente nelle modalità concrete della condotta (acquisto ad un prezzo inferiore a quello di mercato ed il ricorso ad un canale di acquisto non tracciabile e senza ricevuta di pagamento del titolo di viaggio) che, se da un lato non comportano un’evidenza di innocenza – essendo compatibili con quella forma di negligenza e di leggerezza nell’acquisto che connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza – dall’altro nemmeno sono tali da comportare l’evidenza della provenienza illecita del titolo di viaggio.
5. La riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall’art. 712 cod. pen. implica la rilevazione del decorso del termine di prescrizione ampiamente maturato, essendo la data di accertamento del reato, dalla quale decorre il termine di prescrizione quinquennale, a norma dell’art. 158 cod. pen., quella del 20/11/2015. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
6. Occorre, quindi, rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato ascritto all’odierno imputato. La declaratoria di tale causa di non punibilità determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Gli ulteriori vizi di motivazione dedotti dal ricorrente risultano assorbiti, restandone preclusa ogni disamina dalla necessità dell’immediata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ex art. 129 c.p.p.
P.Q.M
Riqualificato il fatto nella contravvenzione prevista dall’art. 712 cood. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Così è deciso, 20/05/2026






