Quando il giornalista può invocare la scriminante putativa del diritto di cronaca per notizie anonime o confidenziali rivelatesi non veritiere?

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Cass. pen., sez. V 13/01/2026 (ud. 13/01/2026, dep. 23/04/2026), n. 14713 (Pres. Miccoli, Rel. Cavallone)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giornalista, che raccoglie notizie (in via confidenziale o anonima), possa invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro confermava una pronuncia emessa dal Tribunale di Vibo Valentia che, a sua volta, aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di diffamazione aggravata (art. 595, commi 1 e 3, cod. pen.).

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione agli artt. 51 e 595 cod. pen., lamentando l’erronea esclusione della scriminante del diritto di cronaca.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giornalista che raccoglie notizie (in via confidenziale o anonima) può invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca a condizione che abbia assolto all’onere di controllare e verificare l’informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020; Sez. 5, n. 23695 del 05/03/2010).

I risvolti applicativi

Il giornalista, che utilizzi fonti confidenziali o anonime, può invocare la scriminante putativa del diritto di cronaca in caso di notizia non veritiera solo se dimostra di aver diligentemente verificato l’attendibilità delle informazioni acquisite.

Sentenza commentata

Penale Sent.

Sez. 5

Num. 14713

Anno 2026

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: CAVALLONE LUCIANO

Data Udienza: 13/01/2026

Data Deposito: 23/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D’A. V. nata a N. il 30/06/1972

avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte di appello di Catanzaro;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Maria Elena Gamberini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni del difensore dell’imputata, avv. Roberto Ripepi, che ha chiesto di annullare la sentenza di condanna impugnata per insussistenza del fatto o per i motivi indicati senza rinvio o, in subordine, con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia che aveva dichiarato D’A. V. responsabile del delitto di diffamazione aggravata (art. 595, commi 1 e 3, cod. pen.). L’imputata è stata sanzionata con euro 600,00 di multa, pena sospesa, e condannata al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e alla rifusione delle spese processuali.

Il fatto concerne l’offesa alla reputazione di C. C. (vincitore di un concorso pubblico), M. G. (Sindaco di N.) e G. A. A. M. (Responsabile dell’area finanziaria e Presidente della commissione esaminatrice), attuata mediante la pubblicazione di un articolo sulla testata giornalistica online “C.” – di cui la D’A. è direttrice responsabile – e sulla relativa bacheca del social network Facebook. Lo scritto, intitolato “Comune di N. Concorso truccato per il posto di geometra. Cronaca di una vittoria annunciata”, paventava l’irregolarità della procedura concorsuale, sostenendo che l’attribuzione del posto al C. fosse avvenuta in maniera non meritocratica e, anzi, fraudolenta, in virtù di favoritismi della commissione. La cronista fondava tali asserzioni su una lettera anonima ricevuta prima dell’espletamento delle prove e su una fotografia ritraente alcuni membri della commissione e familiari del vincitore in un momento conviviale.

I Giudici di merito hanno ritenuto la notizia priva del requisito della verità oggettiva, evidenziando come una missiva anonima o una foto di gruppo non fossero idonei a giustificare l’attribuzione di specifiche condotte illecite (“concorso truccato”), costituenti un’aggressione alla reputazione dei soggetti coinvolti in assenza di riscontri oggettivi.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputata, articolando tre motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione agli artt. 51 e 595 cod. pen., lamentando l’erronea esclusione della scriminante del diritto di cronaca, concorrendo l’utilità pubblica dell’informazione, la verità oggettiva (o anche soltanto putativa, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) e la forma civile dell’esposizione dei fatti.

La Corte territoriale non avrebbe considerato che la D’A. aveva agito nel pieno esercizio del diritto di cronaca e di critica. L’argomento centrale è che la notizia avesse un’indubbia utilità sociale per la comunità di N., trattandosi di dar conto del regolare o meno svolgimento di un concorso pubblico. Quanto alla verità dei fatti, la difesa sottolinea che la giornalista non si era fidata ciecamente di una fonte anonima ed aveva consegnato la lettera ai Carabinieri prima ancora dell’espletamento del concorso. Poiché l’esito aveva confermato esattamente quanto predetto nella missiva, la notizia sarebbe diventata, a quel punto, vera o comunque attendibile e, quindi, meritevole di pubblicazione.

Secondo la prospettazione difensiva, la giornalista avrebbe assolto all’obbligo di verifica della notizia, da ritenersi vera, o almeno putativamente tale, e certamente di interesse pubblico e, dunque, meritevole di pubblicazione.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine alla riferibilità dell’articolo all’imputata.

La difesa contesta l’automatismo con cui i giudici di merito avrebbero attribuito la paternità dello scritto alla D’A. basandosi sulla sola qualifica di direttrice responsabile, senza accertare se l’imputata fosse stata effettivamente l’autrice o, comunque, avesse approvato o supervisionato la pubblicazione o, almeno, avesse eventualmente adottato sistemi di controllo redazionale.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’attribuzione di un fatto determinato (art. 595, comma 3, cod. pen.).

Si sostiene che l’articolo si limitasse a riportare sospetti e illazioni attraverso termini dubitativi, rimanendo sul piano della congettura e della critica giornalistica, senza indicare uno specifico episodio di corruzione o truffa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, per alcuni profili, radicalmente inammissibile.

2. Non può accogliersi la tesi basata sulla scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca richieda non solo l’interesse pubblico e la continenza espressiva, ma soprattutto la verità oggettiva o, quantomeno, putativa dei fatti narrati, purché assolva all’onere di esaminare, controllare e verificare l’informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (così, tra le tante, Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Sasso, Rv. 278952-01 e Sez. 5, n. 27106 del 09/04/2010, omissis, Rv. 248032-01).

In tale contesto, è stato elaborato un rigoroso orientamento in merito ai doveri del giornalista che si trovi a riferire notizie tratte da fonti anonime, escludendo che egli possa limitarsi a verificare la mera esistenza materiale della fonte, ove pure già oggetto di pubblicazione.

Al contrario, per poter invocare l’esimente, il giornalista ha l’onere di dimostrare di aver esperito ogni possibile controllo circa l’attendibilità di tale fonte anonima e, soprattutto, circa la veridicità del suo contenuto. Invero, è stato condivisibilmente affermato che non sussiste l’esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, come tale inidoneo a meritare l’interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia (Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, omissis, Rv. 242603-01, che, in motivazione, precisa che la verifica del relativo contenuto non può ritenersi effettuata «per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiesta» su di esso).

Sempre in tal senso, si veda Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014, omissis, Rv. 262786-01, che ribadisce il principio secondo cui non sussistono i presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo a meritare l’interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia.

Inoltre, si è ritenuto che la scriminante del diritto di cronaca non operi neppure nel caso in cui la notizia anonima sia stata prima pubblicata da altri, trattandosi, anche in questo caso, di notizia insuscettibile di un serio controllo di veridicità (così Sez. 5, n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284114-01).

In definitiva, il principio generale, che qui si intende ribadire, è che il giornalista che raccoglie notizie (in via confidenziale o anonima) può invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca a condizione che abbia assolto all’onere di controllare e verificare l’informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Rv. 278952-01; Sez. 5, n. 23695 del 05/03/2010, omissis, Rv. 247524-01).

Se così non fosse, sarebbe, invero, possibile veicolare impunemente, attraverso fonti incontrollabili (per l’appunto, confidenziali o addirittura anonime), ogni genere di notizia diffamatoria, in grave pregiudizio delle persone diffamate, che nulla potrebbero opporre e senza alcun serio vaglio circa la loro effettiva verità oggettiva o, almeno, putativa (in tal senso, ancora, Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, omissis, Rv. 277958-01 e Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, omissis, Rv. 271628-01).

2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come l’imputata abbia qualificato il concorso come “truccato” – termine che evoca inequivocabilmente una condotta fraudolenta e illecita – basandosi esclusivamente su una lettera anonima e su una fotografia conviviale. La vittoria del candidato che nel menzionato anonimo era pronosticata (fatto effettivamente vero) non prova automaticamente che il concorso fosse “truccato” (fatto attribuito e non provato e neppure verificato in modo che risultasse putativamente vero). Il salto logico compiuto dall’articolo – trasformare un sospetto derivante dal detto scritto anonimo e da un’ipotetica frequentazione fra alcune delle persone interessate (per vero, il Tribunale parla semplicemente di “alcuni dipendenti comunali ripresi nel corso di una cena”, che sarebbe collegata “ai festeggiamenti per la vittoria del concorso da parte di C. C.”) in una certezza di frode (“Cronaca di una vittoria annunciata”, “Concorso truccato”) – non risponde, certamente, a quei criteri di rigorosa verifica sopra richiamati.

Al di là della banale considerazione che nulla si sa delle circostanze (anche temporali) dell’evento fotografato e, per vero, neppure del suo esatto tenore (non potendosi, ad esempio, escludere un incontro occasionale), neppure l’apertura di una inchiesta giudiziaria (come visto nel caso trattato da Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, omissis, Rv. 242603-01) avrebbe autorizzato a riportare, in termini di certezza, la notizia: a maggior ragione, dunque, non può ritenersi sufficiente, a tal fine, una foto in relazione ad un incontro che, al più, può essere ritenuto inopportuno, ma non certo un fatto da cui desumere, senza ulteriori elementi, l’effettivo, o almeno apparente, svolgimento “inquinato” del concorso: del cui merito, a ben vedere, nulla si è chiarito di aver verificato.

Ed allora, come correttamente statuito dai giudici di merito, l’uso di espressioni perentorie in assenza di elementi, almeno indiziari o putativi, sulla manipolazione delle prove d’esame esorbita dal diritto di cronaca, trasformandosi in un’aggressione gratuita, come tale non giustificata, alla reputazione altrui.

3. Il secondo motivo di ricorso, sulla “non riferibilità” dell’articolo all’imputata è inammissibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo, presenta profili di novità, non risultando specificamente coltivato nell’atto di appello nei termini oggi proposti. Ed è noto che, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in Cassazione questioni non sollevate con i motivi di appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non necessitino di accertamenti di fatto o si tratti di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello (perché, ad esempio, prospettate per la prima volta proprio nel provvedimento impugnato in Cassazione): se così non fosse, sarebbe invero inevitabile l’annullamento del provvedimento a causa di un altrettanto inevitabile, da parte del giudice a quo, difetto di motivazione su una questione sottratta – in ipotesi, anche in modo strumentale – alla sua cognizione, non essendogli stata mai devoluta (così, tra le tante, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768-02; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631-01).

In secondo luogo, i giudici di merito hanno affermato con argomentazioni puntuali la riferibilità alla D’A. sia dell’articolo sulla testata “C.”, sia del suo rilancio sulla pagina Facebook da lei gestita: circostanze, peraltro, mai contestate dall’interessata nel corso del giudizio di merito. Risulta pertanto irrilevante il richiamo alla responsabilità per omesso controllo del direttore, come mera posizione di garanzia ex art. 57 cod. pen.: nel caso in esame, la responsabilità è stata ascritta alla D’A. in qualità di autrice e direttrice che ha condiviso e diffuso consapevolmente gli scritti, accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, in quanto basato su una motivazione logica e congrua.

4. Il terzo motivo, relativo all’aggravante del fatto determinato, è manifestamente infondato.

L’aggravante di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen., sussiste quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto specifico, delineato nei suoi elementi essenziali in modo da renderlo maggiormente credibile, rispetto ad un’offesa generica.

Non è, a tal fine, necessario che l’addebito sia descritto con precisione certosina: è sufficiente che l’episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, in modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evochino, alla comprensione del destinatario della comunicazione, azioni concrete e dalla chiara valenza negativa (Sez. 5, n. 26512 del 13/04/2021, omissis, Rv. 281579-01; Sez. 1, n. 40200 del 29/09/2010, omissis, Rv. 244249-01).

Nel caso de quo, l’articolo non si è limitato a generiche contumelie (ad esempio, a tacciare di generica “disonestà” le persone offese), ma ha descritto una vicenda specifica: lo svolgimento di un ben preciso concorso pubblico indetto dal Comune di N., che indicava una specifica commissione esaminatrice e un meccanismo di alterazione (“truccato”) finalizzato a favorire il vincitore C. in virtù di legami parentali o amicali documentati dalla foto.

La difesa sostiene che l’uso di termini dubitativi escluda la determinatezza.

Tuttavia, l’espressione “Concorso truccato” nel titolo e l’evocazione di una “vittoria annunciata” come frutto di un accordo illecito costituiscono l’attribuzione di un fatto storico determinato, idoneo a ledere in modo più incisivo la reputazione delle persone offese. La motivazione della Corte territoriale sul punto è pertanto corretta in diritto e immune da vizi logici.

5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 13/01/2026

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