Quando è configurabile la provocazione putativa ex art. 599 c.p.?

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Cass. pen., sez. V, 27/01/2026 (ud. 27/01/2026, dep. 26/02/2026), n. 7711 (Pres. Pezzullo, Rel. Scordamaglia)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è configurabile la scusante della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen.[1] in forma putativa.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Nola confermava una condanna inflitta dal Giudice di Pace di quella stessa città per un caso di diffamazione.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 599 e 59, quarto comma, cod. pen. e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato, ritenendolo non applicabile nel caso di specie, quell’orientamento nomofilattico secondo quale la scusante della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen. in forma putativa è configurabile «qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell’illiceità del fatto altrui, purché l’errore sia plausibile, non pretestuoso e logicamente apprezzabile» (Sez. 5, n. 45622 del 29/09/2023; Sez. 5, n. 38596 del 01/10/2008).

I risvolti applicativi

La provocazione putativa ex art. 599 c.p. è configurabile in presenza di un errore ragionevole sull’illiceità del fatto altrui, purché l’erronea rappresentazione sia plausibile, non pretestuosa e logicamente apprezzabile.

[1]Ai sensi del quale: “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7711 Anno 2026

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udienza: 27/01/2026

Data Deposito: 26/02/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

C. T. nato a … il …

avverso la sentenza del 01/07/2025 del Tribunale Di Nola

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nola ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di Pace di quella stessa città a T. C. per il delitto di diffamazione in danno dell’Avvocato R. S., commesso inviando, in data 4 luglio 2017, a più destinatari (segnatamente, a funzionari del Comune di Nola, all’Università degli Studi di Napoli e all’Ordine degli Ingegneri di Napoli), una email contenente espressioni ritenute idonee a ledere la reputazione della persona offesa, in quanto non riconducibili a una legittima critica del suo operato professionale e, comunque, eccedenti i limiti della continenza.

Il giudice di appello ha dato atto che l’imputato aveva sostenuto di avere reagito in uno stato d’ira derivante dall’attività professionale che l’Avvocato S. aveva svolto a favore della controparte in una causa civile, originata da un incendio, conclusasi in senso per lui sfavorevole, ma ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità della provocazione, di cui all’art. 599 cod. pen., «difettando sia la presenza di un fatto ingiusto altrui tecnicamente inteso, che la immediatezza della reazione».

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di T. C., affidando l’impugnativa a due motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è dedotta l’esistenza di una motivazione apparente a sostegno del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della provocazione, perché il Tribunale, lungi dal trincerarsi dietro una asettica giustificazione formale, avrebbe dovuto esaminare il merito della vicenda e verificare la plausibilità del turbamento psichico, allegato dal ricorrente, rimasto soccombente in una causa civile, intentata contro di lui attraverso un avvocato che considerava amico, per un fatto illecito nella cui verificazione egli non aveva avuto alcuna responsabilità.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce, sotto l’egida della violazione degli artt. 599 e 59, quarto comma, cod. pen. e del vizio di motivazione, il malgoverno che del diritto e delle prove aveva fatto il giudice della sentenza impugnata nel non riconoscere all’imputato la provocazione putativa, della quale ben vi sarebbero stati i presupposti, vuoi perché egli era stato condannato in sede civile quale proprietario dell’immobile incendiato da altri, rimasti ignoti, vuoi perché aveva dimostrato nell’istruttoria dibattimentale come le considerazioni tecniche sviluppate dall’Avvocato S., tramite i suoi consulenti di parte, fossero non corrispondenti al vero.

3. Con requisitoria in data 3 gennaio 2026 il Sostituto Procuratore Cinzia Parasporo ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Con memoria depositata telematicamente in data 21 gennaio 2026, quindi tardivamente, atteso il disposto di cui all’art. 611, comma 1, ultima parte cod. proc. pen. (fino a quindici giorni prima dell’udienza), la parte civile ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo e di condannare il ricorrente alle spese sostenute per la difesa nel grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. La sentenza impugnata ha confermato l’affermazione di responsabilità di T. C. per il delitto di diffamazione ascrittogli, commesso con l’invio a più destinatari, in data 4 luglio 2017, di una e-mail contenente espressioni lesive della reputazione dell’Avvocato Raffaele S., rilevando come le frasi utilizzate nell’indicata missiva fossero palesemente sproporzionate rispetto ad una finalità di legittima critica dell’operato professionale del S., e, come tali, costituissero, piuttosto, il veicolo per un attacco gratuito e malevolo alla persona di questi. Ha, inoltre, escluso la configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 599 cod. pen., evidenziando come non ricorresse né un fatto ingiusto altrui, né l’immediatezza della reazione: in effetti, dalle stesse allegazioni difensive era emerso che la condotta lesiva della reputazione dell’Avvocato S. era stata posta in essere a distanza di molti mesi dagli accadimenti evocati a sua giustificazione, essendosi conclusa, la causa civile in cui l’imputato era risultato soccombente, alla fine del 2015 con il deposito, in data 17 dicembre 2015, della sentenza della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da T. C. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna al risarcimento del danno subito dalle vittime di un incendio appiccato ad un immobile di sua proprietà.

2. Con il ricorso per cassazione la difesa ha articolato due ordini di doglianze.

Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 599 cod. pen., assumendo che i giudici di merito avrebbero omesso di motivare, o motivato in modo solo apparente, sul rigetto della richiesta di riconoscimento della provocazione. Ha dedotto né il Giudice di Pace né il Tribunale avrebbero adeguatamente preso in considerazione lo stato d’animo dell’imputato, indotto da un vissuto di ingiustizia originato da una complessa vicenda civile relativa a un incendio, in cui egli non aveva avuto alcuna responsabilità, conclusasi in senso per lui sfavorevole; vissuto che avrebbe dovuto essere interpretato quale stato d’ira rilevante ai fini dell’esclusione della punibilità.

Con il secondo motivo ha chiesto il riconoscimento della provocazione almeno in forma putativa, deducendo che l’imputato fosse stato vittima di un errore plausibile in ordine all’illiceità del comportamento della persona offesa, suscettibile di rendere inesigibile da parte sua un comportamento conforme alla norma che vieta di offendere l’altrui reputazione.

3. Ciò posto, il sindacato richiesto a questa Corte esige alcune preliminari considerazioni di ordine sistematico sul fondamento e sulla classificazione delle cause di non punibilità.

3.1. In effetti, possono individuarsi tre classi di cause di esclusione della punibilità: quella che comprende le scriminanti, che escludono l’antigiuridicità del fatto tipico; quella che comprende le scusanti, che escludono la colpevolezza dell’autore del reato e quelle che comprendono le cause di non punibilità in senso stretto, che sono espressione della scelta di politica criminale di rinunciare, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, alla punizione del colpevole per ragioni di opportunità.

Mentre le scriminanti rappresentano l’esigenza di risolvere un conflitto interno all’ordinamento, nel senso che a fronte di una norma che incrimina un certo comportamento ve ne è un’altra che lo consente o addirittura lo impone, di modo che chi ha commesso il fatto tipico va indenne da pena perché, a certe condizioni, la tutela del bene giuridico violato recede a vantaggio della salvaguardia un altro, le scusanti, invece, esprimono la necessità di istituire un collegamento tra il bisogno di pena da parte di un soggetto e la rimproverabilità del suo comportamento: in sostanza, in riferimento ad esse la rinuncia alla punizione trae origine da un giudizio di inesigibilità, essendo l’agente posto in una condizione psicologica o esistenziale tale da non consentirgli di uniformarsi alla legge (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, omissis, in motivazione).

3.2. Tanto chiarito, la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 599 cod. pen. va collocata nella classe delle scusanti.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che «In tema di diffamazione la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta, ferma restando l’illiceità del fatto e l’obbligazione risarcitoria» (Sez. 5, n. 26477 del 08/03/2021, omissis, Rv. 281653-01; conf. Sez. 1-civ., n. 2197/2016, Rv. 638583-01; Sez. 3-civ., n. 20137/2005; Sez. 3 civ., n. 23366/2004, secondo cui la provocazione esclude la responsabilità penale ma non la responsabilità civile per il danno arrecato).

L’operatività della scusante richiede, tuttavia, la presenza congiunta di due presupposti: il fatto ingiusto altrui e l’immediatezza della reazione.

In ordine al primo requisito, questa Corte ha chiarito che il fatto ingiusto non coincide con un qualsiasi comportamento sgradito, né con l’esercizio di un diritto di difesa in sede processuale, ma deve consistere in una condotta che, ictu oculi, risulti contraria alle norme o alle regole di civile convivenza (Sez. 5, n. 4943 del 20/01/2021, omissis, Rv. 280333 – 01; Sez. 5, n. 43637 del 24/04/2015, Caputo, Rv. 264924 – 01). Si deve trattare, cioè, di condotta che violi le regole elementari della correttezza e dell’umanità nei rapporti sociali.

In ordine al secondo requisito, quello dell’immediatezza della reazione rispetto al fatto ingiusto altrui, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che lo stato d’ira determinato dall’altrui comportamento contrario alle regole del vivere civile deve essere ancora attuale nel momento della condotta diffamatoria, nel senso che la reazione deve avvenire finché è ancora perdurante la spinta emotiva determinata dal fatto ingiusto. Pur ammessa una certa elasticità temporale, la scusante non può, però, trovare applicazione quando sia trascorso un lasso di tempo tale da trasformare l’impulso emotivo in rancore o desiderio di rivalsa (Sez. 5, n. 7244 del 06/07/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 267137 – 01; Sez. 1, n. 48859 del 07/10/2015, omissis, Rv. 265220 – 01; Sez. 1, n. 16790 del 08/04/2008, omissis, Rv. 240283 – 01; Sez. 5, n. 8097 del 11/01/2007, omissis, Rv. 236541 – 01).

4. Alla luce di tali criteri interpretativi, deve riconoscersi che correttamente il Tribunale ha escluso la ricorrenza dei presupposti della scusante invocata dall’imputato.

4.1. L’operato dell’Avvocato S. si era esplicato all’interno del processo civile, nel quale il professionista aveva esercitato legittimamente il suo ministero difensivo, con allegazioni e produzioni mai valutate dai giudizi di quel processo mendaci. In ogni caso, l’esito sfavorevole per il C. del giudizio civile non poteva costituire un fatto ingiusto dell’Avvocato S., perché lo stesso non era l’effetto immediato della sua condotta difensiva, essendo la decisione frutto di valutazioni giurisdizionali.

La reazione dell’imputato, manifestatasi nell’invio delle e-mail diffamatorie, non aveva avuto luogo neppure «subito dopo il fatto», essendo intervenuta a distanza di oltre un anno e mezzo dalla definizione del giudizio civile in Cassazione (dicembre 2015 – luglio 2017): un arco temporale di tale ampiezza da escludere radicalmente il permanere di uno stato d’ira e tale da rivelare, piuttosto, una condotta meditata, incompatibile con la ratio della scusante ed espressiva, piuttosto, di acrimonia nei riguardi della persona stessa del S., fatta oggetto, in quanto tale, di un attacco del tutto gratuito ed in effetti avulso dal suo operato di professionista.

4.2. Va esclusa, infine, l’applicabilità al ricorrente della scusante della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen. in forma putativa.

La giurisprudenza di questa Corte ne ammette la configurabilità anche come putativa «qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell’illiceità del fatto altrui, purché l’errore sia plausibile, non pretestuoso e logicamente apprezzabile» (Sez. 5, n. 45622 del 29/09/2023, B., Rv. 285547 – 01; Sez. 5, n. 38596 del 01/10/2008, omissis, Rv. 241954 – 01): questo perché il processo motivazionale dell’autore della condotta diffamatoria, che ha ritenuto per errore sussistente il fatto ingiusto altrui, suscettibile di rendere inesigibile il suo comportamento doveroso, ha subito un’alterazione tale da escludere la punibilità a titolo di dolo del soggetto agente.

Nel caso in esame, però, l’errore in cui sarebbe incorso C. non può ritenersi plausibile, avendo egli reagito, peraltro a distanza di tempo, ad una condotta che, in nessun modo poteva apparire contraria alle regole alla convivenza civile. L’attività professionale dell’Avvocato S. non poteva dirsi causa della decisione sfavorevole della causa civile, della quale l’imputato era stato parte, essendo questa, per quanto già sottolineato, frutto della valutazione del giudice, che si esprime sulle deduzioni e sulle allegazioni delle parti sulla base dei parametri di legge.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla è dovuto alla parte civile, essendone pervenute tardivamente le conclusioni.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per spese alla parte civile.

Così è deciso, 27/01/2026.

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